Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41129 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41129 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal PG presso la Corte di appello di Ancona, nel procedimento a carico di NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA, contro la sentenza del Tribunale di Massa del 23.12.2022; Ancona del 5.10.2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Massa.
Con sentenza del 23.12.2022 il Tribunale di Massa ha riconosciuto NOME responsabile del delitto di ricettazione e, ricondotto il fatto nella ipotes di cui al capoverso dell’art. 648 cod. pen., tenuto conto della contestata recidiva ed applicata la diminuente per la scelta del rito, lo ha condannato alla pena finale di mesi 6 di reclusione ed euro 200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;
ricorre per cassazione il PG presso la Corte di appello di Genova deducendo erronea applicazione della legge penale: rileva, infatti, che il Tribunale ha ritenuto di poter ricondurre l’episodio alla ipotesi “lieve” in considerazione dello “scarno” valore dei beni ricettato, mentre l’attenuante speciale richiede non soltanto che il valore del bene sia “irrisorio” ma che tale sia la vicenda nel suo complesso, ivi compresa la considerazione della personalità dell’imputato che, nel caso di specie, risulta pluripregiudicato tanto da aver meritato l’aumento di pena previsto per i recidivi specifici; aggiunge che tra i beni ricettati vi era anche una carta di pagamento per la quale, ai fini della valutazione del fatto, occorre tener conto non già del valore economico del supporto materiale ma di quello derivante dalla sua potenziale utilizzabilità;
la Procura AVV_NOTAIO ha concluso per iscritto, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020, per l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Massa: rileva che, in tema di ricettazione, il valore del bene peraltro nella fattispecie non certo minimo non dovendosi guardare solo al denaro – è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa; mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all’art. 133 cod. peri., inerenti al profilo obbiettivo del fatto e a quello soggettivo della capacità delinquere dell’agente – quest’ultima, nella fattispecie, anch’essa deponente in senso contrario al riconoscimento della attenuante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
NOME COGNOME era stato tratto a giudizio ed è stato riconosciuto responsabile, dal Tribunale di Massa, del delitto di ricettazione per avere ricevuto, al fine di procurarsi un profitto e consapevole della loro provenienza delittuosa,
una carta di identità ed il codice fiscale di NOME COGNOME ma, anche, la somma di euro 40 e, infine, la carta Post Pay a lei intestata.
Il Tribunale, avendo ritenuto sussistenti gli elementi oggettivo e soggettivo del delitto contestato, ha ritenuto che “… l’esame obiettivo e complessivo dei fatti, però, porta a ritenere integrata la attenuante di cui al capoverso dell’art. 648 cod. pen.” sottolineando “… il valore relativamente modesto del bene detenuto” (cfr., pag. 2 della sentenza).
La sentenza è viziata da una errata applicazione della legge penale, con particolare riguardo alla disposizione contenuta nel capoverso dell’art. 648 cod. pen. dal momento che, come pure correttamente premesso dal Tribunale, per ritenere l’ipotesi “lieve”, ivi contemplata, non rileva solo il valore economico della cosa ricettata, ma, tra gli altri indici, anche il complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti (cf Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, COGNOME, Rv. 236914 – 01 in cui le SS.UU. hanno affermato tale principio escludendo la ricorrenza dell’attenuante in una ipotesi di ricettazione di un blocchetto di assegni di conto corrente bancario, successivamente riempiti per un ammontare complessivo di circa quattro milioni di lire).
Anche recentemente, peraltro, questa Corte ha ribadito che non è configurabile l’attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità ove l’oggetto del reato sia costituito da carte di credito, in quanto il valore da considerare ai fini della valutazione del danno non è quello del supporto materiale, ma quello, non determinabile, derivante dalla potenziale utilizzabilità seriale dello strumento di pagamento (cfr., Sez. 2 – , n. 21790 del 13/04/2022, COGNOME, Rv. 283338 – 01; cfr., anche, Sez. 2 – , n. 14895 del 18/12/2019, NOME COGNOME, Rv. 279194 – 01).
Più in generale, si è affermato che, in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all’art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l’entità del profitto) quello soggettivo della capacità a delinquere dell’agente (cfr., Sez. 2 – , n. 29346 del 10/06/2022, GLYPH COGNOME, GLYPH Rv. 283340 GLYPH 01; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, COGNOME, Rv. 258118 – 01).
E proprio sotto il profilo della capacità a delinquere il Tribunale ha omes di considerare la personalità del reo al quale ha, anzi, riconosciuto la rec specifica e reiterata che era stata contestata; in tal modo, peraltro, commette un ulteriore errore di diritto avendo ritenuto la ipotesi “lieve” per poi aumen la pena per la recidiva in luogo di procedere, come sarebbe stato necessario, – t f .’^It- O A, gitititzttreit-velerrzttra la attenuante speciale e la aggravante soggettiva (cfr., sul punto, e tra le altre, Sez. 2, n. 25121 del 13/05/2021, COGNOME, Rv. 28167 01, in cui la Corte ha spiegato che l’ipotesi del fatto di speciale tenuit costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante che deve essere inclusa nel giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen.; con Sez. 2, n. 1845 del 17/12/2013, COGNOME, Rv. 258479 – 01).
La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio alla Corte di appello di Firenze per il giudizio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio, per il giudizio, alla Corte appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 27.9.2023