Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41638 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41638 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse dì COGNOME NOMENOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di leg della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenua all’art. 648, secondo (attuale quarto) comma, cod. pen., è manifestamente infond dalla lettura del provvedimento impugNOME la motivazione con cui la Corte territori particolare tenuità della ricettazione contestata dimostra essere esistente, connot e coerente logicità e conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di qu (si veda, in proposito, pag. 5);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata conc delle circostanze attenuanti generiche, è altresì manifestamente infondato in quanto principio consolidato della giurisprudenza di legittimità non è necessario che merito, nel motivare il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facc quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, come avvenuto nella specie ( particolare, pag. 5 della sentenza impugnata), rimanendo disattesi o superati tut tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 26 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente