Ricettazione: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il reato di ricettazione richiede una prova rigorosa sia della provenienza illecita del bene sia della consapevolezza del soggetto che lo riceve. Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso riguardante la contestazione dell’elemento soggettivo e il mancato riconoscimento delle attenuanti previste dal codice penale.
L’analisi dei fatti
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per aver ricevuto beni di provenienza delittuosa. L’imputato aveva proposto ricorso lamentando l’assenza di prove circa la sua effettiva conoscenza dell’origine illecita degli oggetti e contestando il diniego dell’attenuante della particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, il giudice di merito non avrebbe valutato correttamente la scarsa offensività della condotta e il valore limitato della merce.
L’analisi del caso di ricettazione
La Corte d’Appello aveva già confermato la responsabilità penale, evidenziando come le circostanze del possesso fossero tali da non lasciare dubbi sulla malafede dell’acquirente. La Cassazione, chiamata a valutare la legittimità di tale decisione, ha analizzato se la motivazione fornita dai giudici di secondo grado fosse logica e coerente con i principi di diritto.
La decisione sulla ricettazione in Cassazione
I giudici di legittimità hanno stabilito che il ricorso è manifestamente infondato. La Corte ha chiarito che, quando la motivazione del giudice di merito è esente da vizi logici e spiega dettagliatamente perché l’imputato non potesse non sapere della provenienza furtiva, il giudizio non può essere ribaltato in sede di legittimità. Inoltre, è stata confermata la condanna al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si concentrano su due pilastri fondamentali. In primo luogo, l’elemento soggettivo del reato di ricettazione è stato ritenuto pienamente integrato poiché le modalità dell’azione e il contesto del ritrovamento dei beni indicavano chiaramente la consapevolezza dell’illecito. In secondo luogo, l’attenuante della particolare tenuità (art. 648, comma 4 c.p.) è stata esclusa sulla base di un criterio oggettivo: il valore del bene ricettato. La Corte ha ribadito che la valutazione del valore economico è una prerogativa del giudice di merito e, se adeguatamente motivata come nel caso di specie, non è sindacabile se non per manifesta illogicità.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza riafferma il rigore necessario nella valutazione dei reati contro il patrimonio. Non basta invocare la tenuità del fatto se il valore del bene non è realmente irrisorio. La decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia confrontarsi con i limiti del giudizio di legittimità, evitando ricorsi basati su mere riletture dei fatti già ampiamente accertati nei gradi precedenti. L’inammissibilità comporta non solo la definitività della pena, ma anche un aggravio economico significativo per il ricorrente.
Cosa accade se il valore del bene ricettato non è modesto?
Il giudice può legittimamente escludere l’attenuante della particolare tenuità del fatto, comportando l’applicazione di una pena più severa prevista per l’ipotesi ordinaria del reato.
Come viene provata la consapevolezza della provenienza illecita?
La prova si basa spesso su elementi indiziari, come le circostanze dell’acquisto, il prezzo eccessivamente basso o l’assenza di documentazione, che suggeriscono la malafede del soggetto.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alle spese processuali, il ricorrente è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48418 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48418 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a LODI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si contesta la sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen., risultano manifestamente infondati, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del convincimento (si veda, in particolare, pagina 2) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici per ritenere integrato anche sotto il profilo soggettivo il delitt di cui all’art. 648 cod. pen. e per escludere la sua particolare tenuità, alla luce del valore del bene ricettato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023
Il Consigliere estensore