Ricettazione e prova logica: la conferma della Cassazione
Il reato di ricettazione richiede un’attenta analisi della provenienza dei beni e della consapevolezza del possessore. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della validità della prova logica nel confermare la responsabilità penale per la detenzione di beni rubati.
L’analisi dei fatti
Il caso trae origine dal ritrovamento di numerosi beni, inclusi due ciclomotori, nella disponibilità di un soggetto. Il Tribunale e la Corte d’Appello avevano già dichiarato l’imputato colpevole di ricettazione, basandosi sulla natura illecita della provenienza della merce. La difesa ha proposto ricorso lamentando una presunta contraddittorietà della motivazione, sostenendo che per la maggior parte dei beni non vi fosse prova certa della provenienza da delitto.
La decisione della Corte di Cassazione
Gli Ermellini hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha evidenziato come i giudici di merito abbiano correttamente applicato i principi della prova logica per accertare l’origine dei beni. Un elemento determinante è stata l’ammissione dello stesso imputato, il quale aveva dichiarato di aver rubato personalmente i ciclomotori, pur non sapendo indicare tempo, luogo o modalità del furto. Tale circostanza ha rafforzato il quadro indiziario relativo alla gestione illecita dei beni.
Implicazioni sulla pena
Un punto centrale della decisione riguarda l’interesse al ricorso. La difesa non ha dimostrato un interesse concreto nel contestare la provenienza di solo una parte dei beni. Poiché la detenzione è stata considerata come un unico illecito e la pena era già stata quantificata al minimo edittale con la concessione delle attenuanti generiche, l’eventuale esclusione di alcuni oggetti non avrebbe comunque prodotto benefici sulla sanzione finale.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha motivato la decisione ribadendo che la prova della provenienza illecita nella ricettazione può essere raggiunta anche per via logica, quando le circostanze del possesso non trovano una giustificazione attendibile. Nel caso specifico, la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta congrua e priva di vizi logici, avendo i giudici di merito analizzato correttamente la condotta dell’imputato e la natura dei beni rinvenuti. La mancanza di dettagli specifici sul presunto furto commesso personalmente dall’imputato è stata interpretata come un tentativo di eludere la più grave contestazione di ricettazione, senza però fornire elementi probatori validi.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. La sentenza riafferma che, in presenza di una pena già fissata al minimo e di una responsabilità accertata su una parte sostanziale dei beni, le contestazioni marginali non sono idonee a ribaltare il giudizio di colpevolezza. La prova logica rimane uno strumento fondamentale per il contrasto ai reati contro il patrimonio, specialmente quando il possesso di beni rubati non è supportato da alcuna spiegazione lecita e credibile.
Cosa si intende per prova logica nel reato di ricettazione?
Si tratta di un ragionamento indiziario che permette di risalire alla provenienza illecita di un bene basandosi su circostanze oggettive e sulla mancanza di una giustificazione credibile per il possesso.
Perché l’ammissione di un furto non ha scagionato l’imputato dalla ricettazione?
L’imputato non è stato in grado di fornire dettagli su tempi e modalità del furto, rendendo la sua dichiarazione inattendibile e confermando il quadro indiziario della ricettazione.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato privo di interesse?
Quando l’eventuale accoglimento delle doglianze non porterebbe alcun beneficio pratico all’imputato, come una riduzione della pena o un cambiamento del verdetto di responsabilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48631 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48631 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 19/1/2021, aveva dichiarato COGNOME colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di giustizia.
Rilevato che con l’unico motivo dedotto il difensore lamenta la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione per avere la Corte di merito affermato la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato sebbene l’imputato avesse sostenuto che la maggior parte dei beni rinvenuti non avesse provenienza illecita, profilo che la sentenza impugnata ha congruamente scrutinato, richiamando i principi declinati dalla giurisprudenza di legittimità circa l sufficienza della prova logica ai fini della prova della provenienza del bene ricettato;
considerato, inoltre, che poiché lo stesso ricorrente ha ammesso la provenienza furtiva di due ciclomotori, che ha riferito di aver personalmente rubato senza tuttavia essere in grado di fornire indicazioni circa tempo, luogo, modalità di commissione dei fatti, e i giudici di merito hanno considerato quale unico illecito la detenzione dei plurimi beni rinvenuti, la difesa non ha un concreto interesse alla doglianza in quanto, anche a voler accedere alla tesi difensiva, la stessa appare insuscettibile di incidere sul giudizio di responsabilità e sulla dosimetria RAGIONE_SOCIALE pena, quantificata al minimo, previa concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del iA proponente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella su determinazione.
P.Q.M.
i
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 9 ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, 12 settembre 2023