Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49983 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49983 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2022 della Corte d’appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio per essersi il reato prescritto prima della pronuncia della sentenza impugnata;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME, il quale ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28/04/2022, la Corte d’appello di Firenze confermava la sentenza del 04/02/2013 del Tribunale di Lucca di condanna di NOME COGNOME alla pena di otto mesi di reclusione ed C 200,00 di multa per il reato di ricettazione di una targa di un ciclomotore (capo A dell’imputazione), «accertato in epoca prossima all’ottobre 2011» (così il capo d’imputazione), ritenuta la circostanza attenuante della particolare tenuità di cui al secondo (ora quarto) comma dell’art. 648 cod. pen. prevalente sulla recidiva infraquinquennale.
Avverso l’indicata sentenza della Corte d’appello di Firenze, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 157 «e ss.» cod. pen e dell’art. 129 cod. proc. pen. per non avere la Corte d’appello di Firenze dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione, la quale sarebbe maturata «nell’ottobre 2021», cioè prima della celebrazione, il 28 aprile 2022, dell’udienza davanti alla Corte d’appello di Firenze.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 648 cod. pen., «travisamento dei fatti» e, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione «anche in relazione ai motivi di gravame specificamente enunciati», con riguardo all’affermazione della sua responsabilità per il reato di ricettazione.
Dopo avere premesso che il Tribunale di Lucca aveva fondato tale affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni di NOME COGNOME, cioè del soggetto che era stato trovato dai Carabinieri in possesso del ciclomotore con apposta la targa di cui all’imputazione, e che, nel proprio atto di appello, egli aveva evidenziato come non vi fossero prove né indizi che il COGNOME avesse acquisito il possesso lecito del predetto ciclomotore, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Firenze, «omettendo completamente di valutare con occhio critico quanto dedotto nei motivi di gravame», avrebbe operato una ricostruzione della vicenda «del tutto disancorata dagli elementi di prova acquisiti in atti, ponendo in essere un palese travisamento dei fatti» e, con l’affermare che l’imputato «è rimasto in giudizio contumace e dunque non si è difeso dall’accusa a suo carico apportando elementi diversi da quelli forniti dal teste COGNOME», avrebbe illegittimamente invertito l’onere della prova e non avrebbe considerato che dalla mancata comparizione dell’imputato o dal suo silenzio non è consentito desumere elementi di prova a suo carico.
Il ricorrente rappresenta poi che: a) NOME COGNOME, titolare della targa, non era stato in grado di dire quando la stessa gli fosse stata sottratta e che nessun «accertamento temporale» era stato svolto in merito al presupposto delitto di furto «di talché non è neppure certo se e quando la stessa fosse stata rubata»; b) NOME COGNOME, originaria proprietaria del mezzo, «non ha mai dato il ciclomotore al NOME, bensì ad un generico ed indeterminato gruppo di nomadi».
Il COGNOME deduce ancora che il COGNOME avrebbe reso, sulla posizione dell’imputato, dichiarazioni contrastanti, in quanto avrebbe prima dichiarato di non conoscere il venditore, ma di ricordarne il volto e, poi, nel corso della stessa
deposizione, riferito che era da circa 4 mesi – rispetto alla data dell’acquisto, da parte sua, del ciclomotore, avvenuto tra il 10 e 1’11 ottobre 2011 – che vedeva circolare alla guida del mezzo il COGNOME, che egli avrebbe conosciuto e frequentato. Da ciò emergerebbe, secondo il ricorrente, l’inattendibilità del COGNOME e l’«evidente falsità» delle sue dichiarazioni, «atteso che, anzitutto, se il medesimo conosceva e/o frequentava il COGNOME è assolutamente inverosimile che non ne conoscesse le generalità e/o un soprannome» e che, «nel periodo indicato dal COGNOME», il COGNOME era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, da lui sempre rispettata, come sarebbe risultato sia dalla deposizione del Carabiniere NOME COGNOME sia dalla sua assoluzione, da parte del Tribunale di Lucca, dal reato di evasione.
Per tali ragioni, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe «incongrua ed apparente, in quanto sarebbe basata «su premesse fattuali del tutto errate e forzatamente e forzosamente non corrispondenti al vero».
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione «anche in relazione ai motivi di gravame specificamente enunciati», con riguardo alla determinazione della misura della pena.
Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Firenze, nel motivare la determinazione della misura della pena in relazione «alla personalità del COGNOME ed ai suoi molti precedenti» non avrebbe considerato che, all’epoca dei fatti, l’imputato aveva riportato una sola condanna per il reato, di diversa indole, di lesioni personali.
Ciò posto, il ricorrente deduce che, ai fini della valutazione della congruità della pena, il giudice potrebbe avere riguardo solo «a condotte temporalmente coeve a quelle per cui si procede», con la conseguenza che, qualora la Corte d’appello di Firenze avesse invece fatto riferimento al certificato del casellario giudiziale «attuale», essa sarebbe incorsa in errore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, ai fini della prescrizione del reato, si deve tenere conto della recidiva a effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l’art. 157, terzo comma, cod. pen., esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059-01; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, COGNOME, Rv. 278058-
01; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, COGNOME, Rv. 275821-01; Sez. 2, n. 4687 del 15/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275639-01).
Posto che, perciò, nel caso di specie, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere il reato attribuito al COGNOME, si deve tenere conto della recidiva infraquinquennale, circostanza a effetto speciale (art. 99, secondo comma, cod. pen.: «La pena può essere aumentata fino alla metà»), ne consegue che il tempo necessario a prescrivere il reato di ricettazione aggravato dalla recidiva infraquinquennale è di dodici anni (otto anni, massimo della pena edittale, più quattro anni, ai sensi del secondo comma dell’art. 157 cod. pen.).
Risultando l’esistenza di atti interruttivi, si deve rilevare che tale interruzione della prescrizione, a norma dell’art. 161, secondo comma, cod. pen., richiamato anche dall’art. 160, terzo comma, dello stesso codice, non può comportare l’aumento, nel caso di specie di cui al secondo comma dell’art. 99 cod. pen., di più della metà del tempo necessario a prescrivere, con la conseguenza che, nel caso di specie, tale tempo è perciò di diciotto anni.
Poiché il reato di ricettazione ascritto al COGNOME è stato accertato «in epoca prossima all’ottobre 2011» (così il capo d’imputazione), esso si prescriverebbe solo nell’ottobre del 2029.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
2.1. Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno fondato l’affermazione di responsabilità del COGNOME per il reato di ricettazione a lui attribuito, anzitut sulle dichiarazioni di NOME COGNOME, il quale, trovato dai Carabinieri in possesso del ciclomotore con apposta la targa di provenienza delittuosa, aveva riferito che lo stesso ciclomotore, con applicata la targa, gli era stato venduto, per il prezzo di € 200,00, dall’imputato.
La Corte d’appello di Firenze ha ritenuto l’attendibilità di tale fonte di prova, atteso che il COGNOME aveva indicato la provenienza del ciclomotore e della targa ricevuti e il prezzo pagato per essi e che la sua testimonianza non era stata smentita da alcun elemento di segno contrario – nemmeno da dichiarazioni dell’imputato, che non aveva inteso renderne – che potesse fare ritenere che le dichiarazioni del testimone fossero menzognere o che egli fosse coinvolto nella ricettazione.
Tale valutazione della prova testimoniale non presenta incongruità o illogicità, sicché essa, costituendo una questione di fatto, non è sindacabile in questa sede di legittimità, atteso che è al giudice del merito che spetta il giudizio sulla rilevanza e sull’attendibilità di detta fonte di prova (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 25036201).
2.2. Posta, perciò, la prova del possesso, in capo all’imputato, del ciclomotore con la targa di provenienza delittuosa, si deve rammentare che, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione (per tutte, tra le moltissime: Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), la prova dell’elemento soggettivo della ricettazione può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e, quindi, anche dall’omessa o non attendibile indicazione, da parte del soggetto che ne abbia il possesso, della provenienza della cosa ricevuta, ciò che costituisce prova della conoscenza dell’illiceità della stessa provenienza.
La Corte di cassazione ha altresì chiarito (Sez. 2, n. 20193 del 2017, cit.; Sez. 2, n. 53017 del 2016, cit.) che tale orientamento non costituisce una deroga ai principi in materia di onere della prova, e neppure un vulnus alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice dell’art. 648 cod. pen. che richiede, ai fini dell’indagine sulla consapevolezza della provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità di acquisizione della stessa.
Alla luce di tali principi, si deve ritenere che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la valorizzazione, da parte della Corte d’appello di Firenze, del fatto che l’imputato, rimanendo contumace, non aveva inteso dare indicazioni in ordine alla provenienza della targa di cui aveva il possesso, si deve ritenere non comportare né un’illegittima inversione dell’onere della prova né una violazione del diritto dell’imputato al silenzio.
2.3. Quanto alla provenienza delittuosa della targa, essa è stata confermata dal suo titolare NOME COGNOME, il quale aveva riferito che, a seguito di un sopralluogo nella cantina dove conservava il ciclomotore al quale aveva applicato la stessa, ne aveva constatato la sottrazione.
Né, contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente, ha rilievo che non fosse stato accertato quando la suddetta targa fosse stata sottratta al COGNOME, atteso che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, l’affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l’accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, COGNOME, Rv. 251028-01; Sez. 2, n. 10101 del 15/01/2009, COGNOME, Rv. 243305-01; Sez. 4, n. 11303 del 07/11/1997, Bernasconi, Rv. 20939301).
Del tutto irrilevante appare infine la circostanza che NOME COGNOME, originaria proprietaria del ciclomotore, lo avesse dato a dei nomadi e non al NOME, atteso che la prova del possesso, in capo all’imputato, anche del ciclomotore, oltre che della targa di provenienza delittuosa a esso apposta,
risultava dalle dichiarazioni del COGNOME, che la Corte d’appello ha, come si è detto, congruamente motivato essere attendibili.
Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Nel determinare l’entità della pena, si deve tenere conto della capacità a delinquere del colpevole, desunta, tra l’altro: dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta del reo antecedente al reato (n. 2 del secondo comma dell’art. 133 cod. pen.); dalla condotta del reo contemporanea e susseguente al reato (n. 3 del secondo comma dell’art. 133 cod. pen.). Ne consegue che qualunque sentenza di condanna, anche relativa a un fatto successivo rispetto a quello in decisione, è idonea a qualificare la personalità e la pericolosità del soggetto, rivelandone la sua persistenza nel delitto (Sez. 6, n. 10276 del 20/05/1989, COGNOME, Rv. 181826-01).
Pertanto, col considerare, ai fini della determinazione della misura della pena, i «molti precedenti» del COGNOME – e, quindi, come sembra, anche le condanne che erano state riportate dall’imputato per fatti successivi a quello sub iudice la Corte d’appello di Firenze non è incorsa nel denunciato vizio motivazionale.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 15/11/2023.