Ricettazione di Particolare Tenuità: La Cassazione Fa il Punto sui Criteri di Valutazione
L’applicazione dell’attenuante della ricettazione di particolare tenuità è spesso oggetto di dibattito nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 29001/2024) torna sul tema, offrendo chiarimenti fondamentali sui parametri che il giudice deve considerare. La pronuncia sottolinea come il solo valore economico del bene ricettato non sia sufficiente a giustificare uno sconto di pena, dovendosi tenere conto di un quadro più ampio che include la personalità dell’imputato.
Il Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata contro la sentenza della Corte d’Appello che l’aveva condannata per il reato di ricettazione. La difesa lamentava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale della particolare tenuità del fatto. Secondo la ricorrente, la Corte di merito non aveva adeguatamente valutato la lieve entità del danno patrimoniale, elemento che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre a una pena più mite.
La Decisione della Cassazione sulla Ricettazione di Particolare Tenuità
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno confermato la correttezza della decisione impugnata, la quale aveva escluso l’attenuante sulla base di argomentazioni logiche e giuridiche solide. La decisione della Cassazione ribadisce un orientamento giurisprudenziale consolidato, ponendo l’accento sulla necessità di una valutazione complessiva del fatto e della personalità del reo.
Le Motivazioni: Oltre il Valore dei Beni Ricettati
Il cuore della motivazione risiede nel principio secondo cui, in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente ma solo in via sussidiaria. La Corte ha chiarito due scenari distinti:
1. Valore non esiguo: Se il valore economico dei beni ricettati non è di lieve entità, l’attenuante della particolare tenuità deve essere sempre esclusa, senza necessità di ulteriori approfondimenti.
2. Valore esiguo: Se, al contrario, viene accertata la lieve consistenza economica del bene, ciò non comporta l’automatica applicazione dell’attenuante. Il giudice ha il dovere di procedere a una valutazione più ampia, considerando gli ulteriori parametri indicati dall’art. 133 del codice penale.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato non solo la pluralità e il valore dei beni, ma anche il fatto che tali elementi fossero un chiaro indice di “contatti consolidati con ambienti criminali”. Questo aspetto è stato ritenuto decisivo per delineare la “capacità a delinquere” della ricorrente, un fattore soggettivo che osta al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rafforza un principio fondamentale: la valutazione per il riconoscimento dell’attenuante della ricettazione di particolare tenuità non può limitarsi a un mero calcolo matematico del valore della merce. È un’analisi complessa che richiede al giudice di guardare al fatto nel suo complesso, includendo il profilo di pericolosità sociale del reo. La decisione implica che anche di fronte a beni di valore modesto, la presenza di indici che rivelino una spiccata inclinazione a commettere reati, come legami con la criminalità, può e deve portare all’esclusione del beneficio. Questo approccio garantisce che l’attenuante sia riservata solo ai casi di effettiva e minima offensività, sia sul piano oggettivo che soggettivo.
Per il reato di ricettazione, il basso valore del bene è sufficiente per ottenere l’attenuante della particolare tenuità?
No, non è sufficiente. Secondo l’ordinanza, se il valore è esiguo, il giudice deve comunque valutare altri parametri, come la capacità a delinquere del soggetto. Se il valore non è esiguo, l’attenuante viene automaticamente esclusa.
Quali altri elementi considera il giudice oltre al valore dei beni?
Il giudice considera i parametri dell’art. 133 del codice penale, che includono sia il profilo oggettivo del fatto (come l’entità del profitto) sia quello soggettivo, relativo alla capacità a delinquere dell’agente. Quest’ultima può essere desunta da elementi come la pluralità di beni ricettati o i contatti con ambienti criminali.
Perché il ricorso in questo specifico caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva correttamente motivato la sua decisione, evidenziando che la pluralità e il valore dei beni, uniti ai contatti della ricorrente con la criminalità, dimostravano una capacità a delinquere che impediva il riconoscimento dell’attenuante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29001 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29001 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE CUI CODICE_FISCALE natkil DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Mirabeia NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso (replicato con memoria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 17 giugno 2024), con il quale si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ne ha escluso il riconoscimento con corretti argomenti logici e giuridici a pagina 3, ove ha evidenziato non solo la pluralità e il valore dei beni ricettati ma anche il fatto che tali elementi fossero indice di contatti consolidati con ambienti criminali e, quindi, della capacità a delinquere della ricorrente;
che, in ogni caso, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa – come avvenuto nella specie – mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all’art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l’entità del profitto) e a qu soggettivo della capacità a delinquere dell’agente (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.