Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1790 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1790 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 29 giugno 2020, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 12 giugno 2019, nei confronti di COGNOME NOME, confermava la condanna per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., riducendo la p inflitta dal primo giudice.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento dell’ipote attenuata di ricettazione, è manifestamente infondato, in quanto la Corte di Appello logicamente fondato il diniego sulla base del valore del bene, ritenuto di non particolare te secondo una valutazione insindacabile in questa sede, poiché non manifestamente illogica, elemento che risulta di per sé sufficiente per escludere l’attenuante ex art. 648, comma secondo cod. pen. (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza NOME, Rv. 283340);
Considerato che anche la seconda doglianza, che lamenta una violazione di legge e un difetto assoluto di motivazione nella mancata applicazione della causa di non punibilità per particol tenuità del fatto, è manifestamente infondata, in quanto, come correttamente evidenziato da secondo giudice, il beneficio ex art. 131-bis cod. pen. è insuscettibile di essere applicat all’ipotesi base di ricettazione, per superamento dei limiti edittali, bensì solo all’ipotesi a come visto non ritenuta sussistente nel caso di specie;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022
II
Consigliere estensore
Il Presidtite