Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41613 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41613 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria depositata nell’interesse di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazion alla riconducibilità all’imputato delle condotte contestate prospettando un divers rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrappo valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un r l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamen dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle doglianze già dedotte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincime applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di dell’imputato e della sussistenza dei delitti contestati (si vedano, in particol della motivazione);
ritenuto che il motivo contenuto nella memoria depositata / che chiede dichiararsi estinto il reato di cui all’art. 648, comma secondo, cod. pen. (ora comma quarto, cod. prescrizione, ritenendo che si tratti di autonoma ipotesi di reato, è manifestament avendo questa Corte da tempo chiarito che l’ipotesi del fatto di particolare tenuit tema di ricettazione, dall’art. 648, comma secondo , cod. pen., non infatti, una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante della ricettaz n. 25121 del 13/05/2021, COGNOME, Rv. 281675), e che, per tale ragione, ai se 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del prescrizione, che andrà computato con riferimento al limite edittale massimo pr l’ipotesi-base (pari ad anni otto, aumentato fino ad un massimo di anni dieci in eventi interruttivi, oltre sospensioni);
considerato, inoltre, che, diversamente da quanto opina il difensore del ricorren la Corte costituzionale è ferma nel ritenere la natura di circostanza atte “particolare tenuità” di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen., avendo costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 25, secondo comma, comma, Cost., l’art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall’art. 3 dicembre 2005, n. 251,nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della attenuante di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen. sulla recidiva di cui all’ comma, dello stesso codice (n. 105 del 26/02/2014), ed avendo successivamente riba « la particolare tenuità del danno o del pericolo è cosa diversa dalla “particola fatto”, che integra l’attenuante dell’art. 648, secondo comma, cod. pen. », e qui giuridica di circostanza attenuante di quest’ultima, precisando che la « particola fatto» di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen. integra una circostanza
rientrante nel novero di quelle cosiddette indefinite o discrezionali (Corte cost., n. 21/07/2020 e n. 207 del 24/05/2017);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 26 settembre 2023
Il Consigliere estensore