Ricettazione: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
La ricettazione è un delitto che richiede una prova rigorosa dell’elemento soggettivo, ovvero la piena consapevolezza della provenienza illecita del bene. Tuttavia, nel sistema giudiziario italiano, il diritto di difesa deve essere esercitato rispettando precisi criteri di specificità, specialmente quando si giunge dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
Il caso e la contestazione dell’elemento soggettivo
Un cittadino, condannato nei precedenti gradi di giudizio per il reato di ricettazione, ha proposto ricorso lamentando una presunta carenza motivazionale da parte della Corte d’Appello. Il fulcro della difesa risiedeva nella contestazione della prova relativa alla sua volontà e consapevolezza di detenere beni di provenienza delittuosa. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero fornito una spiegazione logica e coerente sulla sussistenza del dolo.
La ripetizione dei motivi d’appello
L’analisi della Cassazione si è concentrata sulla struttura del ricorso. I giudici hanno evidenziato come le doglianze presentate fossero identiche a quelle già esposte durante il processo di secondo grado. Questa pratica, definita come “pedissequa reiterazione”, rende il ricorso non specifico. Per essere ammissibile, un ricorso per Cassazione non può limitarsi a riproporre le tesi difensive già bocciate, ma deve attaccare direttamente le motivazioni fornite dal giudice d’appello, dimostrandone l’errore giuridico o la manifesta illogicità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. La Corte ha stabilito che le censure mosse dal ricorrente erano soltanto apparenti. Omettendo di confrontarsi criticamente con i passaggi della sentenza della Corte d’Appello di Napoli, il ricorrente non ha assolto alla funzione tipica dell’impugnazione di legittimità. In particolare, la sentenza impugnata aveva già ampiamente e correttamente motivato la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione, rendendo le nuove contestazioni prive di fondamento giuridico concreto. La reiterazione di argomenti già disattesi trasforma il ricorso in un atto generico, incompatibile con il vaglio della Cassazione.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Tale decisione comporta non solo la conferma definitiva della condanna per ricettazione, ma anche pesanti conseguenze economiche per il ricorrente. Oltre al pagamento delle spese processuali, il soggetto è stato condannato al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudizio di legittimità che esige una tecnica redazionale rigorosa e una critica puntuale alle ragioni espresse dai giudici di secondo grado.
Perché un ricorso che ripete i motivi d’appello viene dichiarato inammissibile?
Perché manca del requisito della specificità. Il ricorso in Cassazione deve contestare direttamente le motivazioni della sentenza d’appello e non limitarsi a riproporre difese già esaminate e respinte.
Cosa si intende per elemento soggettivo nella ricettazione?
Si riferisce al dolo, ovvero alla consapevolezza del soggetto che il bene acquistato o ricevuto proviene da un delitto e alla sua volontà di trarne profitto.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e solitamente una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40205 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40205 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIORGIO A CREMANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN -FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in riferimento alla prova dell’elemento soggettivo del reato contestato di cui all’art. 648 cod. pen., è inammissibile poiché fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in merito alla comprovata sussistenza dell’elemento soggettivo del reato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11/07/2023
[ .(ii, Il Consigliere stens e