Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40339 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40339 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CEGLIE MESSAPICA. il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’ nammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha chiesto accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Lecce, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunc:iata dal Tribunale di Brindisi in data 15 marzo 2015, nei confronti di COGNOME NOMENOME in ordine al reato di ricettazione.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione (per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) della sentenza nella parte in cui aveva rigettato l’impugnazione dell’ordinanza di revoca del teste COGNOME, senza considerare le deduzioni difensive circa la decisività della testimonianza a mezzo del teste revocato (che aveva ceduto il veicolo oggetto dell’imputazione).
2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione (per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità), in relazione al giudizio di responsabilità formulato senza tener conto della tesi difensiva esposta dall’imputato che costituiva adeguata giustificazione circa la provenienza del veicolo.
2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione (per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) con riguardo al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata del delitto di ricettazione, al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte ha proceduto all’esame del ricorso con le forme previste dall’art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell’art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché reiterativo e generico.
1.1. Il primo motivo di ricorso si limita a ribadire l’assunta decisività della prova testimoniale a discarico, a fronte della quale emergerebbe l’erroneità del provvedimento di revoca della prova disposto dal Tribunale, senza confrontarsi con la sentenza impugnata che ha dato conto del duplice profilo della superfluità della prova, sulla scorta dei risultati complessivi dell’istruttoria, oltre che dell’incer posizione del teste (trattandosi del proprietario del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, che lo avrebbe ceduto all’imputato, come tale indagabile per il reato di cui all’art.334 cod. pen.) che avrebbe comportato inutili ulteriori dilazioni nella definizione del processo, per accertare le modalità dell’eventuale assunzione della prova, motivo che rende legittimo il provvedimento di revoca.
1.2. Anche il secondo motivo è reiterativo della tesi difensiva dell’inconsapevole ricezione del veicolo, ignorandone la condizione giuridica, tesi che la sentenza impugnata ha superato con argomenti logici non censurabili, mettendo in rilievo – oltre la genericità delle indicazioni sulle concrete modalità della vendita – i dati fattuali desumibili dall’assenza di qualsivoglia documento (di
circolazione, di assicurazione, di proprietà) riguardante la condizione giuridica del veicolo, dati sintomatici della consapevolezza della provenienza illecita del mezzo.
1.3. Il terzo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato; la censura che concerne il difetto di motivazione circa il mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata del delitto di ricettazione, non considera che il corrispondente motivo di appello era del tutto privo della necessaria specificità, sicché nessun obbligo gravava sulla Corte territoriale di fornire risposta sul punto (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, COGNOME, Rv. 263980; nonché Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 256314; Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, COGNOME, Rv. 254280); il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura del trattamento sanzionatorio sono stati correttamente motivati dalla decisione impugnata, quanto al primo profilo indicando l’assenza di elementi positivi (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 0) e il carattere ostativo rappresentato dai precedenti penali (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; nello stesso senso anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509 – 03; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02); quanto al secondo, indicando la congruità della pena, peraltro prossima al minimo edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv 271243; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannaÚga ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7/6/2023