Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29957 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29957 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Gardone Val Trompia il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa il 28 marzo 2022 dal Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso. lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha insistito nei motivi di ricorso, ha replicato alle osservazioni del P.G. chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata,i1 Tribunale di Brescia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine all’acquisto di nandrolone per essere già stato giudicato sul medesimo fatto contestato e, previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648 7 secondo comma,cod.pen., ha assolto l’imputato dal reato ascrittogli per l’acquisto delle altre sostanze rinvenute nella sua disponibilità, in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto, disponendo la confisca e distruzione del materiale in sequestro.
Avverso detto provvedimento, ha proposto appello il difensore dell’imputato, ma l’impugnazione è stata riqualificata dalla Corte di merito come ricorso e gli atti sono sta trasmessi a questa Corte di legittimità.
2.1 Con l’impugnazione,il difensore ha invocato l’assoluzione piena del proprio assistito in ordine alla condotta di acquisto delle altre sostanze farmacologicamente attive rinvenute nella sua disponibilità, poiché i farmaci dopanti sottoposti a sequestro dagli operanti erano stati, per ammissione dell’imputato, acquistati online sul web e destinati all’assunzione personale per aumentare la massa muscolare; tale finalità non integra, a giudizio del ricorrente, il profitto del reato di ricettazione. Solo ove tale condotta ve posta in essere da un atleta professionista che agisca al fine di alterare le propri prestazioni e sottrarsi ai relativi controlli, può configurarsi il delitto di ricettazione ricezione di sostanze per uso esclusivamente personale da parte di un soggetto che non svolge un’attività agonistica non è previsto come reato.
Il ricorrente,alriguardo,valorizza una pronunzia di merito del Tribunale di Milano secondo cui la condotta è illecita solo ove posta in essere da un atleta professionista, e sostiene che non può configurarsi l’ipotesi di ricettazione poiché si realizzerebbe l’effet paradossale di punire la condotta di colui che acquista ma non è un atleta professionista con una pena di gran lunga superiore a quella prevista per lo sportivo professionista che assuma le sostanze dopanti per alterare la propria prestazione.
La mancata previsione di una legge specificamente intervenuta in materia in relazione alle condotte di acquisto e assunzione di sostanze dopanti per uso personali da parte di soggetti diversi dagli sportivi agonisti è indicativa della irrilevanza penale attribui queste condotte, che nulla hanno a che fare con la tutela della salute pubblica o individuale e una diversa interpretazione comporterebbe una violazione sostanziale del principio di legalità.
2.1 Con memoria trasmessa il 17 maggio 2024, l’AVV_NOTAIO ha insistito nel ricorso e articolato motivi nuovi, rilevando la mancata sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di ricettazione, in quanto non era stata esperita analisi chimic tossicologica delle sostanze sequestrate e non icerto che fossero corrispondenti alle indicazioni riportate sulle confezioni rinvenute e non fossero medicinali comunque guasti o inefficaci.
Ribadisce inoltre la mancata sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione poiché COGNOME non è un atleta agonista.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto sussistente il delitto di ricettazione configurando come rea presupposto non soltanto quello previsto dall’art. 586-bis cod. pen., che punisce
chiunque commercia farmaci e sostanze farmacologicamente biologicamente attive idonee a modificare le condizioni psicofisiche biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ma anche i delitti di cui agli artt. 443 e cod.pen. relativi a vendita di medicinali guasti e a somministrazione di medicinali in modo pericoloso. L’acquisto infatti, ammesso dall’imputato, avveniva al di fuori di canali regolamentati e in assenza di prescrizione medica.
Va al riguardo ricordato che, per la configurabilità del delitto di detenzione di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive (cosiddetti anabolizzanti), previsto dall’art. 9, legge 14 dicembre 2000, n. 376 in materia di lotta contro il “doping”(fattispecie ora inserita nell’art. 586-bis cod. pen.), non è richiesto che l’attività sportiva sia svolt livello professionistico o comunque agonistico (Sez. 3, n. 16437 del 21/01/2020, Rv. 279274 – 01),
Inoltre / è stato precisato che, per la configurabilità del delitto di commercio di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive (cosiddette anabolizzanti), previsto dall’art. 9, comma settimo, della I. 14 dicembre 2000, n. 376, in materia di lotta contro il “doping”, non è richiesto il dolo specifico, in quanto il commercio clandestino di tal sostanze viene punito indipendentemente dal fine specifico perseguito dal soggetto agente e configura un reato di pericolo, diretto a prevenire il rischio derivante dall messa in circolazione di tali farmaci, al di fuori delle prescrizioni imposte dalla legg Li t:1,4, per la tutela sanitaria delle attività sportive (Sez. 2, n. 43328 de/ 15/11/2011, ) Rv. 251377 – 01),
In ordine al reato di cui all’art. 586-bis cod.pen., il tribunale ha dato atto che COGNOME non era iscritto ad alcuna Federazione e non è emersa prova che cedesse tali sostanze a terzi, sicchè non si configura nei suoi confronti il reato di cui all’articolo 586 cod.pen.
Non va poi trascurato che la Corte costituzionale,con sentenza del 22 Aprile 2022 n. 105, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’ultimo comma 586-bis cod.pen., che si riferisce al commercio di sostanze anabolizzanti, limitatamente alle parole “al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”, sicché il reato di commercio farmaci e sostanze farmacologicamente attive sussiste a prescindere dalla intenzionalità di chi commercia e ciò conferma ulteriormente l’esistenza del reato presupposto e di conseguenza la possibilità di configurare la ricettazione.
Ma, come già anticipato, nel caso in esame,è stato realizzato da parte dell’imputato l’acquisto di sostanze farmacologicamente attive nella consapevolezza della loro provenienza illecita e il tribunale ha individuato i reati costituenti il presupposto del ricettazione non soltanto nel delitto di cui all’art. 9 cit.,ora ricondotto all’art. 5 cod.pen., ma anche nella violazione dell’art. 445 cod.pen., in relazione alla quale il ricorrente non ha dedotto alcun motivo di censura, così incorrendo nel vizio di genericità della censura, in quanto non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato.
Inoltre,il tribunale ha ritenuto sussistente il dolo di ricettazione, poiché l’imputato consapevole della illegittima provenienza di questi farmaci.
E’ noto,peraltro,che non è indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo dei reati presupposti (Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006 Ud. (dep. 2007),I2v. 235897).
Nel caso di specie, è poi configurabile il dolo specifico della ricettazione perché l’imputato ha voluto e si è rappresentato (art. 43/1 cod. pen.) che ,dall’acquisto di quei farmaci, avrebbe tratto “un profitto”, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato d ricettazione, e può avere anche natura non patrimoniale
Il profitto nel delitto di ricettazione è configurabile ogni qual volta, per effetto del r il patrimonio del soggetto agente s’incrementa di un bene dal quale il medesimo possa trarre un vantaggio e, quindi, in sé, idoneo a soddisfare un bisogno umano, sia esso di natura economico o spirituale: conseguentemente ; risponde del delitto di ricettazione l’agente che acquisiti o riceva farmaci e anabolizzanti, in quanto ha incrementato il proprio patrimonio di beni che non avrebbe potuto acquistare nel mercato legale o lo avrebbe potuto solo a condizioni diverse. Solo per effetto del suddetto acquisto (illegale), ha potuto soddisfare quel bisogno “edonistico” di incrementare la massa muscolare, bisogno che, ove fosse ricorso al “circuito” legale, di certo non avrebbero potuto conseguire o, comunque, avrebbe realizzato in misura diversa, in quanto, quelle sostanze, vanno prescritte su prescrizione medica e per necessità terapeutiche che solo un medico può valutare. Ai fini del delitto di ricettazione èqrrilevante il movente, ossia la causa psichica che ha indotto l’agente ad agire, potendo il medesimo essere preso in considerazione ai soli fini del trattamento sanzionatorio.
In forza di queste argomentazioni deve, in conclusione, ritenersi il ricorso manifestamente infondato e generico.
2.L’inammissibilità del ricorso comporta l’inammissibilità delle censure formulate con i motivi nuovi con cui, oltretutto, la difesa ha cercato di introdurre questioni relative al qualità ed efficacia delle sostanze acquistate dall’imputato, che non sono state sollevate in sede di appello e non possono comunque essere dedotte con i motivi nuovi comportando un tardivo ampliamento del thema decidendum.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Roma 4 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente
NOME COGNOME
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NOME COGNOME