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Ricettazione farmaci dopanti: profitto non economico

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso, confermando che l’acquisto di farmaci dopanti online per uso personale può configurare il reato di ricettazione. La Corte ha precisato che il “profitto”, elemento necessario per questo reato, può essere anche di natura non economica, come la soddisfazione di un bisogno personale di aumentare la massa muscolare attraverso canali illegali. La sentenza ha inoltre ribadito che i reati presupposto, quali il commercio illegale di farmaci, sussistono a prescindere dallo status di atleta dell’acquirente, in quanto mirano a tutelare la salute pubblica.

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Pubblicato il 6 dicembre 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale

Ricettazione farmaci dopanti: anche l’uso personale è reato

L’acquisto online di sostanze dopanti per finalità puramente personali, come l’aumento della massa muscolare, può integrare il grave reato di ricettazione. Questa è la conclusione a cui è giunta la Corte di Cassazione con una recente sentenza, che chiarisce la nozione di “profitto” nel contesto della ricettazione farmaci dopanti, estendendola anche a vantaggi non strettamente economici. La decisione offre importanti spunti di riflessione sui confini della responsabilità penale per chi acquista farmaci al di fuori dei canali legali.

I Fatti del Caso

Il caso ha origine dalla sentenza del Tribunale di Brescia, che aveva assolto un imputato per l’acquisto di alcune sostanze dopanti per particolare tenuità del fatto, pur riconoscendo l’attenuante prevista per la ricettazione di lieve entità. L’imputato aveva ammesso di aver acquistato i farmaci online per uso personale, allo scopo di aumentare la propria massa muscolare, senza essere un atleta agonista.

La difesa aveva impugnato la decisione, sostenendo che la condotta non potesse configurare ricettazione in quanto l’acquisto per uso personale da parte di un non atleta non integrerebbe il fine di profitto richiesto dalla norma. L’impugnazione, riqualificata come ricorso per Cassazione, è stata infine giudicata inammissibile.

La decisione della Corte di Cassazione sulla ricettazione farmaci dopanti

La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni della difesa, confermando la sussistenza del reato. I giudici hanno chiarito due punti fondamentali: l’esistenza dei reati presupposto e la natura del profitto nella ricettazione.

La configurabilità dei reati presupposto

La Corte ha stabilito che i farmaci provenivano da delitti, non solo quello specifico sul doping (art. 586-bis c.p.), ma anche quelli relativi al commercio di medicinali guasti o pericolosi (artt. 443 e 445 c.p.). L’acquisto era avvenuto al di fuori dei canali regolamentati e senza prescrizione medica. È stato sottolineato che il reato di commercio di sostanze dopanti è un reato di pericolo, volto a tutelare la salute pubblica, e non richiede un dolo specifico legato all’alterazione delle prestazioni di un atleta. Tale interpretazione è stata rafforzata da una precedente sentenza della Corte Costituzionale (n. 105/2022), che ha ampliato la portata del reato di commercio di anabolizzanti a prescindere dalla finalità sportiva.

Il profitto non patrimoniale nella ricettazione

Il punto cruciale della sentenza riguarda l’interpretazione del “profitto”, elemento soggettivo (dolo specifico) del reato di ricettazione. La Corte ha affermato che il profitto non deve essere necessariamente di natura economica. Esso si configura ogni volta che il patrimonio del soggetto si incrementa di un bene che gli procura un vantaggio, idoneo a soddisfare un bisogno umano, anche di natura spirituale o personale.

Le motivazioni della Corte

Secondo i giudici di legittimità, l’agente che acquista illegalmente farmaci e anabolizzanti incrementa il proprio patrimonio con beni che non avrebbe potuto ottenere nel mercato legale, se non a condizioni diverse e con prescrizione medica. L’acquisto illecito ha permesso all’imputato di soddisfare un bisogno “edonistico” di incrementare la propria massa muscolare. Questo vantaggio personale, conseguito violando la legge, costituisce il profitto richiesto per la configurabilità della ricettazione. La motivazione psicologica (il movente) che spinge l’agente ad agire è irrilevante ai fini della sussistenza del reato, potendo incidere solo sulla commisurazione della pena.

Le conclusioni

La sentenza consolida un principio di notevole importanza: la lotta al mercato illegale di farmaci e sostanze dopanti si attua anche perseguendo gli acquirenti finali, persino quando l’uso è personale e non legato ad attività agonistiche. La Corte chiarisce che la tutela della salute pubblica prevale e che il concetto di profitto nella ricettazione va interpretato in senso ampio, includendo qualsiasi vantaggio personale, anche non patrimoniale. Chi acquista farmaci su canali non ufficiali, consapevole della loro provenienza illecita, non solo mette a rischio la propria salute, ma commette un grave reato, rischiando una condanna per ricettazione.

L’acquisto di farmaci dopanti online per uso personale costituisce reato di ricettazione?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che tale condotta può integrare il reato di ricettazione. La ragione è che l’acquirente, consapevole dell’origine illegale dei prodotti, ottiene un “profitto” che non deve essere necessariamente economico, ma può consistere nella soddisfazione di un bisogno personale altrimenti non realizzabile legalmente.

Perché si configura il reato anche se l’acquirente non è un atleta professionista?
Perché i reati presupposto, come il commercio illegale di farmaci o di sostanze dopanti, sono reati di pericolo che mirano a proteggere la salute pubblica in generale, non solo la lealtà sportiva. La legge punisce la circolazione di tali sostanze al di fuori dei canali autorizzati, indipendentemente dalla destinazione finale o dalla qualifica dell’acquirente.

Cosa si intende per “profitto” nel reato di ricettazione in questo contesto?
Il profitto non è limitato a un guadagno economico. Secondo la Corte, consiste in qualsiasi vantaggio o utilità personale, anche di natura “edonistica”, come l’incremento della massa muscolare. Ottenere illegalmente un bene che non si potrebbe acquistare legalmente o solo a condizioni diverse (es. con prescrizione medica) costituisce il profitto sufficiente a integrare il dolo specifico del reato.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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