Ricettazione di Carte di Credito: Niente Sconto di Pena per Danno Lieve
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nel diritto penale patrimoniale: l’applicabilità della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno nel reato di ricettazione avente ad oggetto carte di credito. La decisione chiarisce un principio fondamentale, escludendo sconti di pena in questi casi e delineando come debba essere valutato il danno. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso Giudiziario
Il caso nasce dal ricorso presentato da un uomo condannato dalla Corte d’Appello per il reato di ricettazione. L’oggetto del reato erano delle carte di credito. L’imputato, tramite il suo legale, lamentava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità. A suo avviso, l’entità delle somme di denaro effettivamente prelevate o utilizzate non era così elevata da giustificare il diniego dell’attenuante.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva ritenuto che l’importo proveniente dalle carte ricettate fosse tutt’altro che esiguo, e quindi sufficiente a escludere la particolare tenuità. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo un difetto di motivazione da parte dei giudici di merito.
Il Principio di Diritto sulla Ricettazione di Carte di Credito
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ribadisce un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Il punto centrale non riguarda l’ammontare delle somme concretamente spese, ma la natura stessa dell’oggetto della ricettazione: la carta di credito.
Secondo gli Ermellini, quando il reato riguarda strumenti di pagamento come le carte di credito, non è possibile applicare l’attenuante del danno di particolare tenuità. Questo perché il valore da considerare ai fini della valutazione del danno non è quello del supporto materiale (la tessera di plastica, di valore nullo), né l’importo effettivamente sottratto.
Le Motivazioni della Cassazione
La motivazione della Corte si fonda su due pilastri. In primo luogo, i giudici ritengono che la decisione della Corte territoriale fosse già di per sé logica e corretta, poiché aveva considerato l’entità delle somme provenienti dalle carte come non esigua, una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.
In secondo luogo, e in modo ancora più dirimente, la Corte richiama un principio di diritto consolidato: il valore da considerare nel caso di ricettazione di carte di credito è quello, non determinabile a priori, derivante dalla “potenziale utilizzabilità seriale dello strumento di pagamento”. Una carta di credito, infatti, offre la possibilità di compiere un numero indefinito di operazioni fraudolente fino al suo blocco. Questo potenziale danno non è quantificabile e, per sua natura, non può essere considerato di “particolare tenuità”. Di conseguenza, l’attenuante non è configurabile in radice per questo tipo di reato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un’importante regola per i reati contro il patrimonio. La ricettazione di una carta di credito è considerata un fatto intrinsecamente grave, il cui danno potenziale supera di gran lunga il valore delle singole transazioni illecite. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, il messaggio è chiaro: il sistema legale non tratta con leggerezza la circolazione di strumenti di pagamento illecitamente sottratti, negando la possibilità di sconti di pena basati su una valutazione parziale e riduttiva del danno effettivo. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende suggella la manifesta infondatezza delle sue pretese.
È possibile ottenere l’attenuante della particolare tenuità del danno per la ricettazione di carte di credito?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che questa attenuante non è configurabile, perché il danno non è quantificabile nel valore materiale della carta, ma nel suo potenziale di utilizzo seriale, che è indeterminato.
Come si valuta il danno nella ricettazione di carte di credito?
Il danno non si valuta in base al costo del supporto materiale (la tessera di plastica), ma in relazione alla potenziale e seriale utilizzabilità dello strumento di pagamento, un valore considerato non determinabile a priori.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato perché la motivazione della corte precedente era logica e, soprattutto, perché la giurisprudenza consolidata della Cassazione esclude l’applicabilità dell’attenuante della particolare tenuità del danno ai casi di ricettazione di carte di credito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31638 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31638 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difett motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuant della ricettazione di particolare tenuità, è manifestamente infondato,avendon Corte territoriale negato il riconoscimento con motivazione esente da illogic conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340), congruamente richiamato a pagina 5, ove la Corte ha evidenziato come l’entità delle somme di denaro provenien dalle carte di credito ricettate, tutt’altro che esigua, fosse da sola suffi escludere la particolare tenuità della ricettazione;
che, peraltro, in tema di ricettazione, non è configurabile l’attenuante danno patrimoniale di particolare tenuità ove l’oggetto del reato sia costitu carte di credito, in quanto il valore da considerare ai fini della valutazi danno non è quello del supporto materiale, ma quello, non determinabile derivante dalla potenziale utilizzabilità seriale dello strumento di pagamento 2, n. 21790 del 13/04/2022, COGNOME Cri, Rv. 283338);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 giugno 2024
Il Con-igliere 1stensore
La Presidente