Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46986 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46986 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato ad Avellino il DATA_NASCITA:2
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
avverso la sentenza n. 2456/22 in data 19/01/2023 della Corte di appello di Napoli, quarta sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata avanzata dalle parti rituale richiesta di trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comrra 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
preso atto che all’odierna udienza la difesa di parte ricorrente, ritualmente avvisata, non è comparsa;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza resa con motivazione contestuale in data 19/01/2023, la Corte di appello di Napoli confermava la condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa, pronunciata in primo grado dal Tribunale di Avellino in data 24/06/2021, nei confronti di NOME COGNOME per il reato previsto dall’art. 648 cpv. cod. pen.
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 648 cod. pen. Non sussistono circostanze e fatti conc:reti per ritenere l’effettiva conoscenza da parte del COGNOME della provenienza illecita della carta di circolazione, sia in relazione alla sua mancata presenza al controllo del furgone e dei documenti da parte della Polizia stradale il 16/02/2015, sia in relazione alle modalità stesse della vendita del furgone, a cui lo stesso non ha partecipato, sia per l’attribuzione di questa ad altra persona prosciolta nel giudizio di primo grado.
Secondo motivo: violazione dell’art. 157 cod. pen. in relazione all’art. 606 cod. proc. pen. La Corte territoriale avrebbe dovuto valutare che l’epoca di consumazione del reato dovesse intendersi nel periodo prossimo al furto delle carte di circolazione denunziato il 25/10/2000 e comunque all’epoca precedente a quella del 31/05/2014, nel quale fosse stata annotata sulla carta di circolazione, presuntivamente illecita, l’avvenuta revisione per l’anno 2014. Pertanto, considerando l’epoca temporale dei fatti e la mancanza di congrui periodi di sospensione del corso della prescrizione, quest’ultima doveva ritenersi maturata almeno al momento della pronunzia della sentenza di appello.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Le censure proposte con il primo motivo sono sostanzialmente orientate a riprodurre una serie di deduzioni già ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle correlative risultanze processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa dele fonti di prova, in tal guisa richiedendo l’esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell’impugnata decisione.
Invero, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le predett doglianze finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato
probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all’esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto – come ricostruito dai giudici di merito – nella fattispeci astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l’erroneità dell’opera di “sussunzione” del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Sotto tali profili, dunque, il motivo di ricorso non è volto a rilevare mancanze Eirgomentative ed illogicità ictu °cui/ percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei temi d’accusa enucleati con riferimento alle condotte oggetto dei rispettivi capi d’imputazione in narrativa richiamati. Si è dinanzi, in definitiva, ad un quadro argomentativo logicamente articolato nelle premesse e nelle relative conclusioni, esulando, come è noto, dai poteri di questa Suprema Corte quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali dal ricorrente ritenute più adeguate (Sez. U, 02/07/1997, n. 6402, Dessimone). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.2. Del tutto aspecifico è il secondo motivo.
Il motivo non si confronta con le affermazioni contenute in sentenza, secondo la quale “il reato non si è estinto per prescrizione, non essendo ancora decorso – dalla data di consumazione del reato, individuata in sentenza in data prossima all’acquisto del furgone nel mese di giugno del 2012 – il termine massimo (dieci anni ex artt. 157 e 161 cod. pen.), computati i periodi di sospensione (rinvio all’udienza del 05.05.2018 per legittimo impedimento del difensore; rinvio dal 20.11.2018 al 7.5.2019 per adesione del difensore all’astensione di categoria)”.
Premesso che il decorso del termine di prescrizione inizia, per i reati consumati, dal giorno in cui si è esaurita la condotta illecita e, quindi, il computo incomincia con le ore zero del giorno successivo a quello in cui si è manifestata compiutamente la previsione criminosa e termina alle ore ventiquattro del giorno finale calcolato secondo il calendario comune (cfr., Sez. 6, n. 4698 del 16/03/1998, COGNOME, Rv. 211066; Sez. 3, n. 23259 del 29/04/2015, COGNOME, Rv. 263650), evidenzia il Collegio come, nella fattispecie, a fronte di una condotta consumata il 01/06/2012, applicando – per il reato ritenuto – il termine ordinario di sospensione, comprensivo della durata massima per gli eventi interruttivi, pari ad anni dieci, a cui si aggiungono i sessantuno giorni complessivi (sessanta giorni, più la durata dell’impedimento, giusta la previsione dell’art. 159, comma primo, n. 3 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 6 della I. n. 251 del 2005: Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262913) per il primo differimento sopraindicato e i cinque mesi e diciotto giorni per il secondo differimento, si perviene alla data “finale” di prescrizione del 19/01/2023, giorno coincidente con la definizione del giudizio di appello: la prescrizione, tuttavia, non poteva essere pronunciata in quella data, perché la stessa, in forza della giurisprudenza sopra indicata, sarebbe venuta a scadenza solo alle ore ventiquattro di quello stesso giorno.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 04/10/2023.