Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 237 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 237 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME
UP – 19/11/2025 R.G.N. 28497/2025 Motivazione Semplificata
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata in ragione di due motivi.
La sentenza ha affermato apoditticamente che l’imputato era consapevole della provenienza illecita dei beni importati (sessanta magliette contenute in un pacco da lui ricevuto), in quanto aventi marchio contraffatto, in assenza di elementi oggettivi idonei a fondarne l’affermazione, tale non essendo la mancanza di documentazione fiscale, la predisposizione della quale grava solo sul venditore.
All’udienza pubblica, disposta con trattazione orale a seguito della richiesta dell’AVV_NOTAIO, ritualmente avvisato in data 27 ottobre 2025 del provvedimento adottato dal Presidente di Sezione di fissazione dell’udienza con tale modalità, lo stesso difensore non Ł comparso.
La Corte di appello, aderendo alle argomentazioni del primo Giudice, ha evidenziato
Con fondamento, quindi, la sentenza impugnata, argomentando in ordine alla sussistenza del dolo del delitto di ricettazione, ha richiamato ilprincipio, da tempo consolidato in giurisprudenza, secondo il quale la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può desumersi da qualsiasi elemento e quindi anche dalla mancata o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, che Ł sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, COGNOME, Rv. 236914 – 01; Sez. 3, n. 43085 del 05/07/2019,COGNOME, Rv. 276935 – 01; Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276666 – 01; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, COGNOME, Rv. 270179 – 01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, COGNOME, Rv. 270120 01).
Va altresì ribadito che il reato di ricettazione Ł punibile anche a titolo di dolo eventuale, configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, qualora egli non si sia limitato a una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 24632401; da ultimo vds. Sez. 2, n. 26343 del 15/07/2025, Njorog, non mass.).
Con una risalente pronuncia (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, COGNOME), ricordata anche dalla difesa, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che il delitto di ricettazione Ł configurabile anche nell’ipotesi di acquisto o ricezione, al fine di profitto, di cose con segni contraffatti nella consapevolezza dell’avvenuta contraffazione, atteso che la cosa nella quale il falso segno Ł impresso – e che con questo viene a costituire un’unica entità – Ł provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista e punita dall’art. 473 cod. pen. (Rv. 218770 – 01); inoltre, il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) concorrono, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non si può configurare un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (Rv. 218771 – 01).
5.All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME