Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 887 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 887 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ALATRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 17 settembre 2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado di condanna dell’imputato per ricettazione di assegno.
1.1 Al riguardo il difensore lamenta che erroneamente la Corte di appello aveva rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale proposta.
1.2 Il difensore lamenta la mancanza di motivazione relativamente alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
1.3 II difensore eccepisce l’erronea applicazione della legge penale in riferimento alla mancata applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 648 comma 2 cod.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve ribadire che “poiché il reato di ricettazione ha carattere istantaneo, ai fini della determinazione della competenza per territorio non può essere attribuito alcun rilievo al luogo in cui è stata accertata la detenzione della cosa, ma occorre, invece, verificare l’esistenza di dati indicativi del luogo in cui la cosa può essere venuta in possesso del reo” (Sez.2, n. 26106 del 21/03/2019, Bonsanto, Rv. 276057); tale è stato il criterio seguito dalla Corte di appello, che ha logicamente ritenuto che siccome COGNOME è NOME e vive ad Alatri e che sempre ad Alatri COGNOME aveva consegNOME l’assegno al carrozziere NOME, si doveva ritenere che ad Alatri COGNOME fosse venuto in possesso dell’assegno; l’ec:cezione è quindi manifestamente infondata.
1.2 Quanto all’elemento soggettivo del reato, la Corte di appello ha evidenziato che COGNOME si era subito assunto ogni responsabilità con COGNOME, che nel frattempo aveva risarcito il proprio giral:ario, dimostrando quindi di essere ben consapevole della non regolarità dell’assegno.
1.3 Infine, la valutazione sulla attenuante di cui al secondo comma dell’art. 648 cod.pen. non deve avere esclusivo riguardo al valore economico della cosa ricettata e, nel caso in cui oggetto materiale siano, COME nella fattispecie, assegni bancari in bianco non ricorre la circostanza in parola in quanto non potendo formare oggetto di negoziazione non vi è un danno patrimoniale valutabile in termini di speciale tenuità (vedi Sez.2, n.24075 del 04/02/2015, Dicecca e altro Rv. 264115); inoltre, la Corte di appello ha sottolineato la non
esiguità dell’importo dell’assegno e la “eloquente biografia penale” di COGNOME, tutti elementi ostativi alla concessione dell’attenuante di cui all’art. 648 comma 2 cod.pen.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/11/2022