Penale Ord. Sez. 7 Num. 8686 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: CENA] COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 09/05/2022, la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 03/02/2021 del Tribunale di Torino, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di NOME COGNOME alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione, in concorso con NOME COGNOME.
Considerato che il primo motivo, in punto di prova della responsabilità penale, è privo di specificità ed è comunque manifestamente infondato in quanto, in tema di ricorso per cassazione, la violazione della regola probatoria e di giudizio dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, è deducibile solo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027-04; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, COGNOME, Rv. 264174) ed impone al ricorrente, che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, di prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile e non rappresentativa
soltanto di un'ipotesi alternativa - seppur plausibile - a quella ritenuta nell sentenza impugnata (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, Mannile, Rv. 278237); ma, nel caso di specie, i dubbi genericamente prospettati non fanno riferimento a elementi decisivi sostenibili, desunti dai dati probatori acquisiti al processo, né fanno emergere criticità motivazionali della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della stessa, dove la Corte d'appello di Torino ha ampiamente motivato, con un'argomentazione non manifestamente illogica, in ordine alle prova della colpevolezza del ricorrente);
Ritenuto che anche l'ulteriore censura, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549-02; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590), nel motivare il diniego della diminuente richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come è avvenuto nella specie (si veda la pag. 7 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Torino, non ravvisando elementi positivi concreti e specifici da valorizzare, si è anche riferita alla capacità a delinquere del reo desunta dalla condotta susseguente al reato ex art. 133, secondo comma, n. 3, cod. pen.);
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/01/2023.