Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18023 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18023 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Ssenegal il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 23/03/2023 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23 marzo 2023, la Corte di appello di Ancona, in riforma deW sentenza di condanna di primo grado, ha assolto l’imputato, per insussistenza del fatto, dal reato di cui all’art. 171-ter, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera a), della legge n. 633 del 1941 e ha confermato la condanna dello stesso per il
reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 648, cod. pen., in relazione alla ricezione di CD contraffatti al fine di trarne profitto e porli in vendita.
Avverso la sentenza l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando: 1) la violazione dell’art. 648 cod. pen. e vizi della motivazione, sul rilievo che la Corte di appello ha condannato l’imputato per ricettazione pur essendo stato ritenuto insussistente il reato presupposto di detenzione per la vendita di CD abusivamente duplicati contenenti opere coperte dal diritto d’autore; 2) la mancanza di prova dell’effettivo acquisto da terzi de materiale sequestrato; 3) la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e vizi della motivazione in relazione alla mancata considerazione della particolare tenuità del fatto; 4) l’inosservanza dell’art. 54 cod. pen. e vizi della motivazione in relazione alla mancata applicazione della scriminante dello stato di necessità; 5) vizi della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento degli altri.
Deve rilevarsi che, nel caso in esame, la Corte territoriale ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 171-ter della legge n. 633 del 1941, ritenendo mancante la prova della detenzione per la vendita dei supporti abusivamente duplicati. Ne consegue che, anche ai fini del reato di ricettazione, tale elemento di fatto avrebbe dovuto determinare l’assoluzione per insussistenza del fatto, potendo la if (.4.h.e> detenzione dei supporti musicali essere destinata altinmeapmt, personale.
Per tale ultima fattispecie trova applicazione il principio per cui la condotta d acquisto o ricezione di supporti contraffatti, successivamente alla modifica apportata dal d.lgs. n. 68 del 2003 alla legge n.633 del 1941., integra un illecito amministrativo (art. 174-ter) che, in virtù del principio di specialità, prevale sul reato di ricettazione nel caso di uso personale dei supporti, anche se non nel caso di detenzione per la vendita (ex multis, Sez. 2, n. 53054 del 07/12/2016, Rv. 268969; Sez. 2, n. 33550 del 30/04/2009, Rv. 245178).
Per tali motivi, la sentenza impugnata’ deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al reato di ricettazione, perché il fatto non sussiste.
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Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato ricettazione, perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 25/01/2024