Ricettazione e attenuanti: il valore dei beni nel calcolo della pena
Il reato di ricettazione rappresenta una fattispecie complessa in cui la determinazione della pena dipende fortemente dal valore economico dei beni coinvolti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini tra le diverse circostanze attenuanti applicabili, stabilendo criteri precisi per evitare duplicazioni ingiustificate dei benefici sanzionatori.
I fatti e il contesto giudiziario
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto sorpreso in possesso di macchinari e attrezzi agricoli di provenienza illecita. Nei gradi di merito, i giudici avevano già riconosciuto la forma attenuata del delitto, prevista dal quarto comma dell’articolo 648 del codice penale, proprio in virtù del modesto valore economico della merce. Tuttavia, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento di un’ulteriore attenuante: quella del danno patrimoniale di speciale tenuità prevista dall’articolo 62 n. 4 del codice penale.
La decisione della Corte di Cassazione
Gli Ermellini hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla carenza di criticità del ricorso rispetto alla motivazione fornita dalla Corte d’Appello. Il nodo centrale è l’impossibilità di applicare due volte lo stesso criterio valutativo per ottenere sconti di pena diversi. Se il giudice ha già utilizzato il parametro del “modesto valore” per derubricare il fatto in una forma meno grave di ricettazione, non può utilizzare lo stesso elemento per concedere l’attenuante comune del danno tenue.
Implicazioni per la difesa penale
Questa pronuncia sottolinea l’importanza di una strategia difensiva che sappia distinguere tra i presupposti delle diverse attenuanti. Per ottenere il riconoscimento del danno di speciale tenuità in aggiunta alla ricettazione attenuata, è necessario dimostrare che la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio complessivo sulla tenuità del fatto. In caso contrario, si verificherebbe una violazione del principio di logicità della motivazione.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha motivato la decisione evidenziando come la Corte territoriale avesse già fornito una spiegazione logica e puntuale. Il primo giudice aveva accordato la diminuente specifica della ricettazione proprio in ragione del modesto valore economico dei beni. Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto solo se la valutazione del danno non è stata già assorbita nel giudizio sulla particolare tenuità del fatto. Nel caso di specie, il valore dei beni era l’unico elemento alla base della riduzione già concessa, rendendo superflua e giuridicamente scorretta l’applicazione di un’ulteriore attenuante basata sul medesimo presupposto.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. La sentenza ribadisce un principio di razionalità sanzionatoria: il valore economico del bene ricettato non può essere conteggiato due volte per ridurre la pena se non sussistono profili di valutazione distinti. Questa interpretazione garantisce un’applicazione rigorosa e coerente del codice penale, evitando automatismi che svuoterebbero di significato la distinzione tra le diverse circostanze del reato.
Cosa accade se i beni ricettati hanno un valore economico molto basso?
Il giudice può applicare la forma attenuata del reato di ricettazione prevista dall’articolo 648 comma 4 del codice penale, che comporta una riduzione della pena.
Si possono sommare due attenuanti basate entrambe sul modesto valore del bene?
No, se il valore economico è già stato usato per concedere la ricettazione attenuata, non può essere riutilizzato per l’attenuante del danno di speciale tenuità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è obbligato a pagare le spese del procedimento e solitamente una sanzione pecuniaria tra i mille e i seimila euro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48620 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48620 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Ferrara che, in data 21/4/2021, aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del delitto di ricettazione di macchine ed attrezzi agricoli, condannandolo alla pena di giustizia.
-Rilevato che il difensore con l’unico motivo dedotto lamenta il vizio di motivazione in ordine alla denegata applicazione dell’art. 62 n. 4 cod.pen. senza rapportarsi criticamente con la motivazione reiettiva, logica e puntuale, della Corte territoriale (pag. 5), la quale ha ampiamente spiegato che il primo giudice aveva già accordato la diminuente ex art. 648, comma 4, cod.pen. in ragione del modesto valore economico dei beni ricettati, così conformandosi alla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (Sez. 7, Ordinanza n. 19744 del 26/01/2016 Rv. 266673-01; Sez. 2, n. 2890 del 15/11/2019, dep. 2020, Rv. 277963 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 12 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pre idente