Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23950 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23950 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARCIANISE il 22/06/1979
avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 22 gennaio 2025 la Corte d’Appello di Napoli, confermava la sentenza emessa in data 11 gennaio 2023 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale l’imputato COGNOME NOME era stato dichiarato colpevole del reato di ricettazione di un assegno falsificato e condannato alle pene di legge.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 648 cod. pen., in relazione all’abrogazione del reato di falso originariamente punito dall’art. 485 cod. pen. e alla riformulazione dell’art. 491 cod. pen.
Assumeva, in particolare, che l’art. 1, comma 1, lett. a) del d. Igs. 15 gennaio 2016, n. 7, aveva abrogato l’art. 485 cod. pen., che il successivo art. 2, comma 1, lett. d), aveva modificato l’art. 491 cod. pen., e che, a fronte di tali interventi normativi, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza del 19 luglio 2018, n. 40256, imp. COGNOME, aveva affermato la irrilevanza penale della falsificazione di un assegno non trasferibile.
Deduceva che nella specie era stata accertata la falsificazione dell’assegno descritto nell’imputazione e che, in mancanza del reato presupposto, non poteva ritenersi configurabile nemmeno il reato di ricettazione.
Precisava infine che la condotta di ricezione dell’assegno falsificato era stata consumata in epoca prossima al 24 ottobre 2017, e dunque successivamente all’intervento di depenalizzazione.
In data 7 aprile 2025 la difesa depositava conclusioni scritte con le quali ribadiva le argomentazioni dedotte con il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Ed invero, secondo l’orientamento del Giudice di legittimità, di recente espresso da questa sezione (Sez. 2, 25/09/2024, n. 37162, non massimata) la ricezione di assegni con clausola di non trasferibilità falsificati dopo la aboliti° criminis effettuata con d. Igs. N. 7 del 15 gennaio 2015 non integra il reato di ricettazione perché non sussiste il delitto presupposto.
In particolare, la depenalizzazione riguarda la falsificazione degli assegni attraverso “clonazione” (è il caso di specie).
La rilevanza dell’aboliti° criminis del reato presupposto della ricettazione presuppone che nel momento in cui la stessa venga consumata, la condotta che identifica il reato presupposto non costituisca reato.
Nella specie il reato di ricettazione è stato contestato come consumato in data antecedente e prossima al 24 novembre 2017, dunque successivamente alla detta abolitio criminis, così che, in ragione della insussistenza del reato presupposto, il contestato delitto di ricettazione non sussiste.
Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 16/04/2025