Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27463 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
SECONDA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27463 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME nato il 30/03/1960 a BAGHERIA COGNOME NOME nato il 18/07/1963 a PALERMO avverso la sentenza in data 14/11/2024 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
audita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
sentito l’Avvocato NOME COGNOME che, anche in sostituzione dell’Avvocato NOME COGNOME nell’interesse di COGNOME e COGNOME illustra i motivi d’impugnazione e insiste per il loro accoglimento, con annullamento della sentenza impugnata;
sentito l’Avvocato COGNOME che, nell’interesse di COGNOME si Ł associato alle conclusioni dell’avvocato COGNOME riportandosi ai motivi d’impugnazione e insistendo per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME per il tramite dei rispettivi procuratori speciali, impugnano la sentenza in data 14/11/2024 della Corte di appello di Palermo che, a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 21985 del 1° marzo 2023, ha riformato la sentenza in data 14/01/2020 del Tribunale di Termini Imerese, rideterminando la pena inflitta per i reati loro rispettivamente ascritti.
In particolare, la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di entrambi gli imputati, limitatamente ad alcuni reati loro rispettivamente ascritti al capo 1) e al capo 3), perchØ estinti per prescrizione, trasmettendo gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la rideterminazione della pena.
Entrambi i ricorrenti deducono un unico, identico, motivo d’impugnazione, così che i ricorsi possono essere esaminati congiuntamente.
COGNOME NOME e COGNOME NOME, infatti, denunciano l’inosservanza di
norma processuale in relazione all’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla pena.
Sostengono che «in sede rescindente, ha ritenuto di rinviare al giudice del merito al fine di effettuare non un mero ricalcolo della pena -che avrebbe potuto e dovuto effettuare direttamente il Giudice di legittimità- bensì una complessiva rivalutazione motivata del trattamento sanzionatorio, al netto delle statuizioni annullate, restando fermo il giudicato ex art. 624 cpp in ordine all’affermazione della responsabilità penale degli imputati».
Sulla base di tale premessa, il ricorrente si duole della totale assenza di motivazione in ordine alla pena inflitta per il reato base e per gli aumento in continuazione.
3. La censura così sintetizzata Ł manifestamente infondata.
Secondo i ricorrenti la sentenza rescindente avrebbe rimesso al giudice di rinvio una rimeditazione della misura della pena e non un mero ricalcolo.
Tanto si sostiene sul presupposto che la Corte di cassazione avrebbe potuto procedere al ricalcolo della pena sulla base dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen..
Da tale presupposto si deduce che la Corte di cassazione ha inteso rinviare al giudice la al fine di ottenere una nuova motivazione e una rimodulazione del trattamento sanzionatorio, giacchŁ altrimenti avrebbe provveduto essa stessa.
Tale ricostruzione, però, non trova alcun riscontro nella lettura della sentenza di annullamento.
La manifesta infondatezza dell’assunto emerge al solo rilevare come la sentenza della Cassazione abbia disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, così dimostrandosi che essa non ha inteso chiedere alla corte di appello nessuna rivalutazione dei contenuti della sentenza impugnata, tanto meno in punto di trattamento sanzionatorio.
La Corte di cassazione, invero, ha affrontato e respinto i motivi sollevati dagli odierni ricorrenti in relazione al trattamento sanzionatorio (il quinto motivo di ricorso di COGNOME e il quinto motivo di COGNOME), con la conseguenza che la sentenza d’appello Ł diventata oramai irrevocabile in relazione alla misura della pena.
Da ciò consegue che la pena non poteva essere oggetto di una rivisitazione nØ di una rimeditazione, per come preteso dai ricorrenti, a ciò ostandovi la formazione del giudicato in punto di trattamento sanzionatorio.
Proprio per tale ragione la Corte di cassazione non ha disposto un annullamento con rinvio, ma piø radicalmente un annullamento senza rinvio, con mera trasmissione degli atti alla Corte di appello perchØ, una volta rilevata la prescrizione di alcuni delitti, occorreva ricalcolare il trattamento sanzionatorio, eliminando la frazione di pena riferibile a tali reati, ma senza violare il principio del giudicato.
La Corte di cassazione ha evidentemente ritenuto di non poter procedere essa stessa al ricalcolo e, a tal fine, ha rimesso gli atti alla Corte di appello.
L’assunto secondo cui la Corte di cassazione avrebbe potuto provvedere essa stessa al ricalcolo Ł una valutazione dell’odierno ricorrente che, in tale maniera, attribuisce arbitrariamente alla Suprema Corte valutazioni che non si trovano espresse nella sentenza rescindente e, anzi, vengono smentite dalla chiara determinazione di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, in relazione ai fatti prescritti.
La corte di appello, dunque, ha dato corretta esecuzione al mandato conferito dalla sentenza rescindente, che era quello di provvedere al ricalcolo del trattamento sanzionatorio, eliminando la parte di pena riferita ai reati prescritti.
Tanto piø che tali reati erano quelli ritenuti in continuazione, con la conseguenza che la corte di merito ha solamente sottratto la frazione di pena a essita, tenendo ferma la pena riferita base dell’originario trattamento sanzionatorio, così limitandosi a una mera riduzione della sanzione
complessiva, senza che si rendesse necessaria una rideterminazione della struttura stessa della pena complessivamente considerata.
Quanto esposto comporta la dichiaratoria di inammissibilità dei ricorsi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 06/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME