Riapertura dell’istruttoria: i limiti del ricorso in Cassazione
La riapertura dell’istruttoria nel giudizio di appello rappresenta un istituto di carattere eccezionale, regolato dall’articolo 603 del codice di procedura penale. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla natura discrezionale di questo potere, chiarendo quando il rifiuto del giudice di merito possa essere contestato.
I fatti e il ricorso
Un imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello, lamentando come unico motivo l’omessa accoglienza della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Secondo la difesa, l’acquisizione di nuovi elementi probatori sarebbe stata necessaria per una corretta ricostruzione della vicenda processuale. Tuttavia, il giudice di secondo grado aveva ritenuto che il quadro probatorio già esistente fosse sufficiente per giungere a una decisione, definendo superflue le ulteriori istanze difensive.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha sottolineato che la riapertura dell’istruttoria non è un diritto incondizionato della parte, ma una facoltà del giudice legata alla necessità di decidere. Se il giudice d’appello ritiene di poter decidere allo stato degli atti, il suo diniego alla rinnovazione è legittimo, purché sia adeguatamente motivato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul principio di insindacabilità delle scelte di merito, qualora queste siano sorrette da un iter logico coerente. Nel caso analizzato, la Corte d’Appello aveva illustrato in modo ampio e congruo le ragioni per cui considerava superflua l’acquisizione istruttoria richiesta dalla difesa. Quando il giudice di merito fornisce una spiegazione razionale sulla completezza degli elementi già in suo possesso, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del magistrato che ha proceduto al giudizio, limitandosi a verificare la tenuta logica della motivazione stessa.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato. La decisione ribadisce che il controllo della Cassazione sulla mancata riapertura dell’istruttoria è circoscritto alla verifica dell’esistenza di una motivazione valida. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, a conferma del fatto che impugnazioni basate su valutazioni di puro merito, senza vizi logici evidenti, portano inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
Quando il giudice può negare la riapertura dell’istruttoria in appello?
Il giudice può negare la rinnovazione dell’istruttoria se ritiene che le prove già acquisite siano sufficienti per decidere e che le nuove richieste siano superflue, fornendo una motivazione adeguata.
È possibile contestare in Cassazione il mancato accoglimento di nuove prove?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice d’appello è mancante, illogica o contraddittoria. La Cassazione non può rivalutare il merito della scelta ma solo la coerenza del ragionamento.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
L’inammissibilità comporta il rigetto del ricorso, la condanna al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, il versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48607 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48607 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto l’unico motivo di impugnazione è manifestamente infondato alla luce della discrezionalità della Corte d’appello nella valutazione dei presuppos applicazione dell’art. 603 c.p.p. ai fini della richiesta ‘riapertura’ dell’ discrezionalità non sindacabile in questa sede se adeguatamente motivata;
considerato che la Corte d’appello, in esordio di motivazione ha ampiamente e congruamente illustrato le ragioni di superfluità della acquisizione istru richiesta dalla difesa;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Ro a, il 12/09/2023
Il Conigliere Est nsore