Riabilitazione Prevenzione: Quando la Buona Condotta Non Basta
Ottenere la riabilitazione prevenzione dopo essere stati sottoposti a una misura di prevenzione personale è un percorso che richiede una dimostrazione concreta e costante di un cambiamento di vita. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito la severità dei criteri di valutazione, sottolineando come singoli gesti positivi, quali la frequentazione di un corso, possano non essere sufficienti se contraddetti da altri comportamenti e dal contesto generale. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti: La Richiesta di Riabilitazione Rigettata
Il caso riguarda un individuo che, dopo essere stato soggetto a una misura di prevenzione personale, ha presentato un’istanza per ottenere la riabilitazione ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia). L’obiettivo era quello di cancellare gli effetti della misura, dimostrando di aver mantenuto una buona condotta e di essersi reinserito positivamente nella società.
La Corte d’Appello di Torino, tuttavia, ha respinto la richiesta. Secondo i giudici, non erano emersi “indici effettivi e costanti di buona condotta” tali da provare un reale distacco dal contesto ambientale che aveva originariamente giustificato l’applicazione della misura di prevenzione.
La Valutazione della Corte sulla “Buona Condotta”
La Corte territoriale ha basato la sua decisione su due elementi principali:
1. Irrilevanza del corso di formazione: La frequentazione di un corso di formazione è stata giudicata insufficiente a dimostrare un cambiamento radicale, soprattutto in considerazione della natura dei reati precedentemente commessi dal soggetto, ossia reati contro il patrimonio.
2. Segnalazione per guida senza patente: Un episodio recente di guida senza patente è stato considerato un elemento negativo, indicativo di una persistente inosservanza delle regole.
Questi fattori, nel loro complesso, hanno portato la Corte d’Appello a concludere che il percorso di ravvedimento non fosse ancora completo e consolidato.
Il Ricorso in Cassazione e i limiti della riabilitazione prevenzione
L’interessato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando le argomentazioni della Corte d’Appello. Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto che le critiche sollevate non costituissero una violazione di legge, ma piuttosto un tentativo di rimettere in discussione la valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Il ricorrente, in sostanza, contestava la persuasività delle motivazioni dei giudici di merito, senza individuare vizi giuridici specifici.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione adottata dalla Corte d’Appello è stata ritenuta logica e coerente. I giudici di merito avevano correttamente valutato gli elementi a disposizione, concludendo che il percorso di reinserimento non era supportato da prove sufficienti di una condotta costantemente esemplare. Le argomentazioni del ricorrente sono state liquidate come “critiche meramente confutative” che non potevano trovare accoglimento.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, data l’assenza di elementi per escludere la colpa nella proposizione di un ricorso palesemente infondato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale in materia di riabilitazione prevenzione: la dimostrazione della “buona condotta” non può basarsi su episodi isolati o gesti formali. È necessario un quadro complessivo e costante che attesti un cambiamento autentico e un completo inserimento in un contesto di legalità. Fatti specifici, anche se apparentemente di modesta entità come la guida senza patente, possono assumere un peso determinante nella valutazione del giudice, in quanto indicatori della reale attitudine del soggetto al rispetto delle norme.
È sufficiente frequentare un corso di formazione per dimostrare la buona condotta richiesta per la riabilitazione?
No, secondo la Corte, la sola frequenza di un corso di formazione è stata ritenuta irrilevante, soprattutto se valutata in relazione alla natura dei reati pregressi (contro il patrimonio) e alla presenza di altri comportamenti negativi.
Quali elementi possono ostacolare l’ottenimento della riabilitazione da una misura di prevenzione?
Elementi come una recente segnalazione per guida senza patente e il mancato inserimento in un contesto ambientale diverso da quello che ha originato la misura possono essere considerati ostativi, in quanto indicano una condotta non ancora stabilmente conforme alla legge.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, qualora non vi siano elementi per escludere la sua colpa nel presentare il ricorso, anche al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10287 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10287 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LOCRI il 22/06/1977
avverso “ordinanza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Letti gli atti e il provvedimento impugnato;
letto il ricorso;
rilevato che la Corte di appello di Torino ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME volta ad ottenere la riabilitazione ai sensi dell’art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011 sulla base della considerazione che «non ricorrono indici effettivi e costanti di buona condotta dimostrativi dell’inserimento dell’istante in un contesto ambientale differente da quello nel quale si erano concretizzate le condotte che avevano legittimato la misura di prevenzione personale presupposta»;
in particolare, è stata ritenuta irrilevante la frequentazione di un corso di formazione e ciò in ragione della natura delle violazioni commesse da NOME, ossia reati contro il patrimonio;
è stata richiamata anche la recente segnalazione per guida senza patente; in tal senso la Corte di appello ha pronunciato anche in sede di opposizione; avverso tali argomentazioni il ricorrente ha opposto cesure che, benché rubricate come violazioni di legge si sostanziano in critiche meramente confutative della motivazione adottata dai giudici di merito;
in sostanza, il ricorrente contesta la motivazione adottata dalla Corte di appello con argomenti di merito tesi ad evidenziare non già profili di contraddittorietà o insufficienze motivazionali, quanto la persuasività del percorso seguito per pervenire alla conclusione adottata;
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/01/2025