Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39558 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39558 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato ad Alcamo il DATA_NASCITA
avverso il decreto emesso il 19/04/2024 dalla Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l’istanza di revocazione della confisca proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di terzi interessati e intervenienti nel procedimento prevenzione nei confronti del proposto COGNOME NOME.
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, ricorre avverso
tale ordinanza e ne chiede l’annullamento.
Con un unico motivo di ricorso, il difensore deduce l’inosservanza dell’art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto la Corte di appello non avrebbe tenuto conto della prova nuova dedotta e, segnatamente, dalla documentazione rinvenuta successivamente al provvedimento di confisca.
Il ricorrente, infatti, dopo l’adozione del provvedimento di confisca divenuto definitivo, avrebbe scoperto «nuovi reperti documentali, comprovanti rilevanti e legittimi cespiti in entrata nel patrimonio…e riferiti ad un periodo temporalmente precedente» rispetto a quello oggetto del processo di prevenzione.
Questi documenti avrebbero consentito di dimostrare che i redditi leciti della famiglia COGNOME, già al momento iniziale della ritenuta insorgenza della pericolosità (1992) erano del tutto sufficienti ad effettuare gli investimenti immobiliari oggetto della proposta del Pubblico Ministero al Tribunale di Prevenzione; in particolare, queste prove avrebbero consentito di dimostrare l’insussistenza di sperequazioni e la potenzialità economica della famiglia COGNOME per provvedere al proprio sostentamento e affrontare gli investimenti effettuati.
La Corte di appello, nel provvedimento impugnato, invece, avrebbe confuso i concetti di sopravvenienza e di sopravvenuta conoscenza della prova; illegittimamente, inoltre, nel provvedimento impugnato sarebbe stata estesa la possibilità di avere acceso a tale documentazione anche al ricorrente, figlio del proposto, ancorché lo stesso fosse ormai uscito dall’originario nucleo familiare e non conoscesse l’esistenza di questa documentazione.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 2 settembre 2024, il AVV_NOTAIO, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
Con un unico motivo di ricorso, il difensore deduce l’inosservanza dell’art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto la Corte di appello non avrebbe tenuto conto della prova nuova dedotta e, segnatamente, dalla documentazione rinvenuta successivamente al provvedimento di confisca, che sarebbe idonea a confutarne il fondamento.
Il motivo è infondato.
3.1. Le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che, in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai
sensi dell’art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore (Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, COGNOME Duca, Rv. 283707 – 01).
Secondo le Sezioni unite, infatti, il tenore letterale del disposto di cui all’art. 28, comma 3, d.lgs. cit., non lascia l’interessato libero di far valere ad libitum la prova decisiva non dedotta e non valutata in precedenza, ma stabilisce, a pena di inammissibilità, un termine massimo per la formulazione della richiesta di revocazione della confisca definitiva, strettamente ancorato al verificarsi di uno dei casi previsti nel primo comma della richiamata disposizione.
La necessità di una successiva “scoperta” implica, pertanto, l’incompatibilità di tale situazione con un precedente comportamento privo dell’ordinaria diligenza da parte dell’interessato, o con un suo atteggiamento meramente omissivo, ai fini della puntuale allegazione di elementi di prova nell’ambito del procedimento di prevenzione concluso con il provvedimento di cui, in seguito, si chiede la revocazione.
In altri termini, se, per un verso, deve escludersi che il legislatore abbia inteso attribuire rilievo alle prove acquisite ma non valutate, per altro verso deve ritenersi che quelle deducibili, ma non dedotte, possano supportare una richiesta di revocazione solo quando l’interessato adduca l’impossibilità di provvedere altrimenti per la riscontrata sussistenza di una «causa a lui non imputabile», secondo la previsione espressamente dettata nell’art. 28, comma 3, d.lgs. cit.
Le Sezioni unite hanno, dunque, richiamato ai fini della verifica in ordine alle circostanze della successiva, incolpevole, scoperta di una prova preesistente, ovvero della corretta perimetrazione dei limiti di deducibilità della prova nell’ambito del procedimento di prevenzione, le tradizionali nozioni di caso fortuito (ossia ogni evento non evitabile con la normale diligenza e non imputabile al soggetto a titolo di colpa o dolo) e di forza maggiore (intesa come fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, per tale ragione, è irresistibile), secondo i principi al riguardo stabiliti da questa Corte (Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, De Pascalis, Rv. 233419), che attribuisce al caso fortuito la caratteristica della “imprevedibilità”, individuando invece la nota distintiva della forza maggiore nell’elemento della “irresistibilità”.
Per sua stessa definizione, infatti, la forza maggiore integra una situazione che, da un lato, non deve essere imputabile in nessuna maniera all’agente, dall’altro lato deve presentare un carattere assoluto, cioè non vincibile né in alcun
modo superabile. E tale non può affatto considerarsi quella situazione che, con una normale manifestazione di impegno e diligenza, avrebbe potuto essere altrimenti superata (Sez. 5, n. 965 del 28/02/1997, COGNOME, Rv. 207387).
3.2. La Corte di appello di Caltanissetta ha fatto buon governo di questi principi di diritto, rilevando che la documentazione rinvenuta dal ricorrente, senz’altro preesistente alla definitività della misura, non è stata «incolpevolmente scoperta».
I giudici di appello hanno, infatti, rilevato che si trattava di documenti nella piena disponibilità del proposto e dei suoi danti causa (tra i quali vi era anche ricorrente).
Secondo la stessa prospettazione del ricorrente, del resto, questa documentazione, «prima dispersa fra le varie sedi ed abitazioni», era stata «agevolmente reperita semplicemente a seguito della “sistemazione” dei documenti facenti parte degli archivi della società riferibili al nucleo familiare dell’COGNOME»
Nella valutazione non incongrua e conforme al paradigma di legge della Corte di appello, dunque, le circostanze dedotte dal ricorrente sono strutturalmente inidonee ad integrare il concetto di forza maggiore necessario per dimostrare l’impossibilità di tempestiva deduzione.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato.
Il ricorrentedeve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024.