Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25110 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25110 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME nato a FOSSACESIA il 11/02/1951
COGNOME nato a CAPPELLE SUL TAVO il 08/04/1947
COGNOME nato a PESCARA il 17/01/1975
COGNOME NOME nato a PESCARA il 13/01/1978
COGNOME NOME nato a PESCARA il 27/09/1981
COGNOME nato a PESCARA il 27/02/1980
COGNOME NOME nato a PESCARA il 04/04/1983
avverso il provvedimento del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
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RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso rigettava l’istanza proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME per ottenere la revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 della confisca di beni immobili disposta con decreto del Tribunale di Pescara in data 8 maggio 2012, parzialmente confermato dalla Corte di appello di L’Aquila con decreto del 15 novembre 2013.
Osservava la Corte di merito che dagli istanti non erano stati allegati elementi oggettivi idonei a contrastare il motivato provvedimento ablativo genetico, emesso anche in forza della riconosciuta pericolosità sociale dei proposti ai sensi degli artt. 1, comma 1, lett. b) e 4 d.lgs. n. 159 del 2011 e basato sia sulla tipologia dei reati da costoro commessi (per lo più reati contro il patrimonio) sia sul significativo arco temporale in cui essi si collocavano; ciò in correlazione con la rilevata disponibilità economica dei predetti, esitata nell’acquisto dei beni confiscati, a dispetto dell’assenza di riscontrate sufficienti fonti reddituali lecit attese le necessità di sostentamento di un nucleo familiare numeroso.
I sette interessati hanno proposto ricorrono per cassazione, per il tramite del difensore e procuratore speciale, deducendo cinque motivi.
Con il primo, eccepiscono la nullità dell’udienza camerale per omesso avviso al difensore e alle parti, in violazione dell’art. 127 cod. proc. pen.
Con il secondo, denunciano l’incompetenza della Corte di appello di Campobasso in favore della Corte di appello di L’Aquila, ai sensi dell’art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011.
Con il terzo e il quarto, deducono inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 e all’art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 per assenza di correlazione temporale tra i fatti costitutivi della pericolosità e l’acquisto dei beni confiscati e per il manc accertamento della commissione di reati produttivi di reddito.
Con il quinto e ultimo motivo, contestano il vizio di motivazione.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Devono, in primo luogo, ritenersi inammissibili per genericità le censure formulate con gli ultimi tre motivi di ricorso, in quanto semplicemente enunciate, ma non sviluppate.
Deve, poi, reputarsi infondata l’eccezione di incompetenza della Corte di appello di Campobasso, in quanto, contrariamente all’assunto difensivo, detta Corte è stata correttamente individuata, quale giudice della revocazione, ai sensi dell’art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, secondo i criteri di cui all’art. 11 cod proc. pen. e alla tabella “A” allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (v. art. 1 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271).
3. Deve, viceversa, considerarsi fondato il primo motivo di ricorso.
Va rilevato, al riguardo, che dalla Corte di appello di Campobasso non sono stati trasmessi a questa Corte gli atti propedeutici all’udienza del 13 marzo 2025 (decreto di fissazione e notifiche degli avvisi al difensore e alle parti), né risul inviato il verbale dell’udienza medesima.
D’altra parte, nelle premesse del provvedimento impugnato non si dà atto, come di consueto, della riscontrata regolarità delle notifiche e dell’avvenuta celebrazione dell’udienza nel contraddittorio delle parti; anzi, l’uso di alcune univoche espressioni, come “letti gli atti” e “letto il parere contrario del Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte”, senza riferimenti al rispetto dell’oralità che il modello di udienza delineato dall’art. 127 cod. proc. pen. avrebbe imposto, induce il Collegio a ritenere che la decisione di rigetto dell’istanza di revocazione, oggi impugnata, sia stata assunta dalla Corte territoriale de plano.
Tuttavia, la Corte di Campobasso avrebbe potuto decidere senza formalità, ed eventualmente d’ufficio, solo nel caso in cui l’istanza di revocazione, avanzata ai sensi dell’art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, fosse risultata manifestamente infondata o proposta per motivi non consentiti, ciò in ragione del richiamo operato, dal medesimo art. 28, alle regole della revisione penale in quanto compatibili, tra le quali avrebbe trovato applicazione la previsione contenuta nell’art. 634 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2190 del 29/10/2020, dep. 2021, Notaro, Rv. 281143 – 01).
Avendo, diversamente, il giudice a quo deciso, nel caso di specie, con la formula del rigetto, con previo esame delle censure difensive e, quindi, formulando valutazioni squisitamente di merito, avrebbe dovuto rispettare il principio del contraddittorio delle parti, debitamente avvisate ai sensi dell’art. 127, comma 1, cod. proc. pen.
Peraltro, il contenuto degli atti versati nel fascicolo conduce, come già accennato, ad escludere che, nel giudizio di revocazione al vaglio, siano stati rispettati gli adempimenti scanditi dalla richiamata disposizione processuale, il che
determina, ai sensi del comma 5 della stessa, la nullità assoluta e insanabile dell’udienza camerale del 13 marzo 2025 e la conseguente nullità del
provvedimento decisorio emesso.
4.
Detto provvedimento va, in conclusione, annullato, con rinvio alla Corte di appello di Campobasso, perché fissi l’udienza camerale nel contraddittorio delle
parti e proceda a nuova valutazione dell’istanza di revocazione della confisca.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Campobasso.
Così deciso in Roma, il 1° luglio 2025
Il Consigliere estensore
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