Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2683 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2683 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: MELE NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidaz. in pers. del leg. rapp. COGNOME NOME
avverso il decreto del 19/05/2025 della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
Con decreto in data 19 maggio 2025, la Corte d’appello di Brescia, sezione misure di prevenzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza, avanzata da NOME COGNOME, in qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, quale terza interessata, con cui ha chiesto la revocazione ai sensi dell’ art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011 del decreto del Tribunale di Milano n. 89/16, che aveva disposto la confisca (tra gli altri) del terreno sito in Milano, INDIRIZZO 684, part. 13, sub 703 e 704.
A sostegno dell’istanza, la terza interessata ha dedotto la sopravvenienza di una prova nuova costituita dal decreto del Tribunale di Milano, in data 20
settembre 2024, irrevocabile il 7 ottobre 2024 che, procedendo alla divisione di un immobile sito ad Olbia, il quale era stato dissequestrato dalla Corte d’appello di Brescia in data 15 maggio 2023, aveva accolto la domanda di COGNOME di assegnazione della quota, rimasta in confisca, in quanto soggetto di buona fede e autonomo rispetto alle vicende che avevano interessato il coniuge NOME COGNOME. Tale provvedimento costituirebbe fatto nuovo rilevante ai fini della valutazione dei presupposti per la revocazione della confisca anche del terreno sito a Milano, INDIRIZZO.
La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile tale istanza sul rilievo che il richiamato decreto del Tribunale di Milano non costituiva una prova sopravvenuta, essendo stato pronunciato in sede di incidente di esecuzione concernente l’immobile sito in Olbia. In ogni caso, poiché sul terreno oggetto dell’istanza era stato costruito un edificio in relazione al quale era stato avviato un procedimento penale a carico di COGNOME per reati in materia ambientale e urbanistica pure oggetto di confisca, essendo impossibile la separazione dei due beni, non poteva essere disposto il dissequestro del terreno della RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale provvedimento NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura.
2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. Il decreto in data 20 settembre 2024 del Tribunale di Milano costituirebbe senz’altro prova nuova, in quanto riconosce la buona fede della ricorrente, la quale sarebbe immanente a tutti i beni della società di cui ella è legale rappresentante e non solo al terreno sito a Olbia. In questo senso rileverebbe la già avvenuta revocazione da parte della Corte d’appello di Brescia, in data 15 gennaio 2023, della confisca del terreno di via Quintosole, foglio 684, mappali 11, 14, 16, oltre a quote dei beni mobili e dei conti correnti, sicché rimarrebbe oggetto di confisca unicamente il terreno di cui al foglio 684, particella 13, oggetto del presente ricorso.
2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione laddove la Corte di appello ha richiamato in modo inconferente Sez. U, n. 1152 del 25/09/2008, dep. 2009, Petito, Rv. 241886 -01, atteso che la ricorrente era rimasta estranea alle scelte edilizie operate da COGNOME nella realizzazione dell’immobile sul terreno della RAGIONE_SOCIALE e che avevano visto il coinvolgimento unicamente della società RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, rispetto a tale vicenda la RAGIONE_SOCIALE doveva ritenersi parte lesa dalla confisca del terreno.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
I presupposti in tema di revocazione della confisca di prevenzione sono stati chiaramente delineati dalle Sezioni unite di questa Corte, che, con la sentenza COGNOME (sent. n. 43668 del 26/05/2022, Rv. 283707 -01), hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore».
Tale pronuncia ha precisato che, nel procedimento di revocazione, a differenza di quanto avviene per il procedimento di revisione, la valutazione della decisività della nuova prova deve essere effettuata alla luce della previsione di cui all’art. 28, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e perciò solo «nella prospettiva della sua stretta correlazione all’accertamento di un vizio genetico del provvedimento definitivo, ossia di un difetto originario dei presupposti per l’applicazione della misura patrimoniale».
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha evidenziato che, con decreto in data 7 luglio 2023, emesso in sede di rinvio, definitivo il 7 marzo 2024, la Corte d’appello Brescia aveva disposto la revocazione parziale della confisca di cui al decreto n. 89/16 del Tribunale di Milano con riguardo: a) al terreno sito a Milano, INDIRIZZO, foglio 684, mapp. 11, 14 e 16; b) all’immobile sito a Olbia, limitatamente alla quota corrispondente al finanziamento contratto dalla RAGIONE_SOCIALE. Aveva, invece dichiarato inammissibile la revocazione della confisca in relazione al terreno sito a Milano, INDIRIZZO, foglio 684, part. 13 (oggetto dell’istanza di revocazione in esame).
La Corte territoriale ha, inoltre, puntualmente rilevato come il decreto del Tribunale di Milano del 20 settembre 2024, evocato dalla ricorrente a fondamento dell’istanza, non contiene alcuna valutazione in relazione al terreno sito in Milano, INDIRIZZO, ma si riferisce esclusivamente all’immobile di Olbia e specificamente allo scioglimento della comunione insistente sullo stesso, di cui la RAGIONE_SOCIALE era proprietaria per la quota maggioritaria; ha altresì messo in luce come le valutazioni in ordine alla buona fede della COGNOME, contenute in tale
decreto, sono specificamente limitate alla provvista per l’acquisto di tale immobile al solo fine di valutare la possibilità di assegnazione alla ricorrente anche della restante quota dello stesso.
Il provvedimento impugnato ha, dunque, fatto corretta applicazione dell’art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011, dovendo escludersi che il decreto del Tribunale di Milano rechi l’accertamento della esistenza di un vizio genetico del provvedimento ablatorio, ovvero di un difetto originario dei presupposti per l’applicazione della misura patrimoniale in relazione all’immobile oggetto dell’istanza di revocazione.
Tali considerazioni risultano assorbenti dei restanti profili di censura.
4. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 21/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME