Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33061 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33061 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI MESSINA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di quest’ultimo inoltre:
COGNOME
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto pronunciarsi l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza.
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Ritenuto in fatto
Con sentenza del 12 febbraio 2024 la Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in relazione al delitto di cui all’art. 612 bis cod. pen, per intervenuta prescrizione, confermando, nel resto, le statuizioni risarcitorie in favore della parte civile.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Messina e il difensore dell’imputata, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
Il ricorso del Procuratore generale è affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge, in relazione all’individuazione della data di consumazione del delitto de quo.
Il ricorso proposto nell’interesse della COGNOME è affidato a un unico, articolato motivo, con cui deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione con riferimento all’art. 185 del codice di rito per omessa notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio, anche in appello, al codifensore dell’imputata, AVV_NOTAIO, nominato il 30 luglio 2016, sebbene fin dalla prima udienza del primo grado di giudizio il codifensore, AVV_NOTAIO, avesse ritualmente eccepito la questione dell’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Contrariamente a quanto osservato dalla Corte territoriale, che ha acriticamente recepito quanto ritenuto già dal giudice di primo grado, incorrendo quindi anche in vizio motivazionale, l’imputata non ha mai revocato espressamente la nomina del suddetto codifensore, come risulta anche dal verbale d’udienza del 10 ottobre 2021.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto pronunciarsi l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza.
Considerato in diritto
Per ragioni logico – giuridiche va preliminarmente esaminato il ricorso presentato nell’interesse dell’imputata, che è fondato nei limiti di seguito indicati.
Sebbene non risulti essere stato eccepito il vizio di notifica dell’avviso di conclusione delle indagini al codifensore (ciò che comporta l’applicazione del principio giurisprudenziale, per il quale l’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari al codifensore dell’imputato integra un’ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio che, in quanto tale, non può essere eccepita oltre il termine di cui agli artt. 180 e 182 cod. proc. pen.: Sez. 2, n. 4641 del 02/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280636 – 01, sulla scia di Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651 – 01), è stato invece tempestivamente eccepita – e fondatamente per quanto si dirà – la mancata notifica del decreto di citazione al giudizio al difensore.
Ciò posto, erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto possibile una revoca tacita del mandato, in ragione dello svolgimento dell’attività defensionale da parte dell’altro avvocato nominato. Invero, secondo la ferma giurisprudenza di questa Corte, al difensore di fiducia, regolarmente nominato, che non abbia svolto alcuna attività nel corso del giudizio, deve essere comunque riconosciuto il diritto di ricevere, almeno per tutti i giudizi di merito, la notifica degli atti destinati all difesa, salvo che gli sia espressamente revocato il mandato ovvero sia sostituito da altro difensore, giacché non è prevista da alcuna norma la revoca tacita dell’incarico (Sez. 1, n. 47303 del 29/11/2011, Melpignano, Rv. 251408 – 01).
Ne discende la fondatezza del ricorso dell’imputata, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per l’ulteriore corso. Così deciso il 21/05/2024