Revoca Statuizioni Civili: L’Effetto Automatico dell’Assoluzione Penale
L’esito di un processo penale ha conseguenze che vanno oltre la semplice affermazione di colpevolezza o innocenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 37614/2024) ha fatto luce su un aspetto procedurale fondamentale: la revoca statuizioni civili in caso di assoluzione. La Corte ha chiarito che tale revoca non è una decisione discrezionale del giudice, ma un effetto automatico previsto dalla legge, con importanti implicazioni per chi intende impugnare una sentenza di secondo grado.
I Fatti del Caso: Dall’Assoluzione al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da un procedimento penale in cui un imputato era stato inizialmente condannato dal Tribunale. Successivamente, la Corte d’Appello, in riforma della prima sentenza, lo aveva assolto con la formula “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”, una decisione tipica per reati che sono stati oggetto di depenalizzazione.
Nonostante l’esito favorevole, l’imputato decideva di presentare ricorso in Cassazione, ma limitatamente ai soli aspetti civili. In particolare, si doleva della revoca delle statuizioni civili (come il risarcimento del danno) disposta dalla Corte d’Appello, lamentando una presunta mancanza di motivazione su quel punto e la violazione di diverse norme procedurali.
L’Importanza della revoca statuizioni civili nell’Assoluzione
Il cuore della questione sottoposta alla Suprema Corte era se il giudice d’appello, nell’assolvere l’imputato, fosse tenuto a fornire una motivazione specifica per revocare le condanne civili imposte in primo grado. L’imputato sosteneva di sì, ritenendo che la decisione fosse illegittima per vizio di motivazione. La difesa insisteva per l’accoglimento del ricorso proprio in relazione a questa revoca espressa.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza d’interesse. La motivazione è tanto semplice quanto perentoria: la revoca delle statuizioni civili non è un atto che richiede una specifica argomentazione da parte del giudice, ma è una conseguenza implicita e automatica dell’assoluzione.
In altre parole, quando una persona viene assolta nel merito, cade il presupposto stesso della responsabilità civile derivante da reato. Di conseguenza, tutte le condanne al risarcimento del danno e alle restituzioni vengono meno per legge. Non essendoci una decisione da contestare (poiché l’effetto è automatico), l’imputato non ha un interesse giuridicamente tutelato a ricorrere su questo specifico punto. Entrambi i motivi di ricorso sono stati quindi giudicati inammissibili perché la revoca è un effetto ex lege (per legge) dell’assoluzione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’assoluzione “cancella” non solo la responsabilità penale, ma anche quella civile ad essa collegata all’interno dello stesso processo. Di conseguenza, è inutile e proceduralmente errato presentare un ricorso in Cassazione per contestare la mancata motivazione sulla revoca delle statuizioni civili. Tale azione sarà inevitabilmente dichiarata inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Se vengo assolto in un processo penale, cosa succede alla precedente condanna al risarcimento del danno?
L’assoluzione nel processo penale comporta l’automatica revoca delle statuizioni civili, come la condanna al risarcimento del danno, che erano state disposte in un precedente grado di giudizio.
Il giudice che assolve deve motivare specificamente perché revoca le statuizioni civili?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la revoca delle statuizioni civili è una conseguenza implicita e automatica prevista dalla legge in caso di assoluzione, e pertanto non necessita di una motivazione specifica da parte del giudice.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza d’interesse, poiché l’imputato contestava un effetto (la revoca delle statuizioni civili) che si produce automaticamente per legge con l’assoluzione. Non essendoci una vera e propria decisione da impugnare, mancava l’interesse ad agire.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37614 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37614 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre, ai soli fini civili, avverso la sentenza della Corte D’Appello di Roma che in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Velletri, ha assolto il ricorrente dal reato di cui all’art. 485 cod. pen. ascrittogl perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Letta la memoria difensiva pervenuta in data 26 luglio 2024 con la quale il ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso in relazione alla revoca espressa delle statuizioni civili.
Considerato che:
-il primo motivo con cui il ricorrente lamenta la mancanza assoluta di motivazione in ordine alle statuizioni civili;
il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole della violazione degli artt.185 cod. pen., 74, 538 e 578 cod. proc. pen.
sono entrambi inammissibili per carenza d’interesse in quanto la revoca delle statuizioni civili è implicita per legge quando è intervenuta l’assoluzione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 settembre 2024
Il conTièe esten
Il Presidente