Revoca Sospensione Pena: L’Automatismo dopo il Rigetto della Misura Alternativa
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della fase esecutiva della pena: la revoca della sospensione della pena. Quando una persona viene condannata a una pena detentiva, l’ordinamento prevede dei meccanismi per sospendere l’ordine di carcerazione, in attesa, ad esempio, della decisione su una richiesta di misura alternativa. Ma cosa succede se questa richiesta viene respinta in via definitiva? La Corte chiarisce che la revoca diventa un atto non solo legittimo, ma obbligatorio e automatico.
I Fatti del Caso
Un giovane uomo, a seguito di una condanna definitiva a tre anni di reclusione, presentava un’istanza per essere ammesso a una misura alternativa alla detenzione, al fine di evitare l’ingresso in carcere. Il Tribunale di sorveglianza rigettava tale richiesta. La decisione di rigetto diventava irrevocabile a seguito di una successiva pronuncia della Corte di Cassazione.
A questo punto, in applicazione della legge, il pubblico ministero emetteva un provvedimento di revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione della pena, disponendo di fatto la carcerazione del condannato. L’interessato decideva di impugnare anche quest’ultimo provvedimento, portando la questione nuovamente dinanzi alla Suprema Corte.
La Decisione sulla revoca sospensione pena
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle argomentazioni del ricorrente, ma si ferma a un livello procedurale: l’impugnazione non poteva essere accolta perché mancavano i presupposti giuridici per poterla esaminare. La Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse la conseguenza diretta e inevitabile di una catena di decisioni giudiziarie ormai definitive.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 656, comma 8, del codice di procedura penale. La Corte ha spiegato che la revoca della sospensione della pena non è una scelta discrezionale del pubblico ministero, ma un atto dovuto e obbligatorio (obbligatoria, ineluttabilità).
Il ragionamento della Corte è lineare:
1. Il condannato ha richiesto una misura alternativa.
2. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto la richiesta.
3. Tale rigetto è diventato definitivo e inappellabile.
A seguito di questi passaggi, la legge impone la revoca della sospensione. Non esiste spazio per una valutazione differente. Le argomentazioni del ricorrente sono state giudicate irrilevanti perché non tenevano conto di questo automatismo procedurale. L’esecuzione dell’ordine di carcerazione era, a quel punto, l’unico esito possibile previsto dalla normativa. Pertanto, il ricorso contro un atto legalmente obbligatorio è stato considerato privo di fondamento e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale nell’esecuzione penale: l’esito negativo e definitivo della richiesta di una misura alternativa fa scattare automaticamente l’esecuzione della pena detentiva. La decisione sottolinea come, una volta chiusa la porta delle alternative al carcere in modo irrevocabile, l’esecuzione della sentenza diventa una conseguenza ineludibile. Per i condannati e i loro difensori, ciò significa che il momento cruciale per evitare il carcere è la fase di richiesta della misura alternativa. Un fallimento in quella sede ha ripercussioni dirette e non più contestabili sulla successiva fase esecutiva. La Corte, dichiarando l’inammissibilità e condannando il ricorrente anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, lancia un chiaro monito contro i ricorsi che non tengono conto della natura vincolata e automatica di certi atti procedurali.
Quando viene revocata la sospensione dell’ordine di esecuzione di una pena?
La revoca è un atto obbligatorio e automatico quando l’istanza del condannato per l’ammissione a una misura alternativa alla detenzione viene respinta con un provvedimento definitivo, come stabilito dall’art. 656, comma 8, del codice di procedura penale.
È possibile fare ricorso contro la revoca della sospensione in questi casi?
Sebbene sia tecnicamente possibile presentare un ricorso, la Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile nel caso di specie. La ragione è che la revoca non è un atto discrezionale, ma una conseguenza inevitabile e legalmente imposta dal precedente rigetto definitivo della richiesta di misura alternativa.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, come in questa vicenda, se si ravvisa una colpa nella proposizione del ricorso, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11636 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11636 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TAORMINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/08/2023 del GIP TRIBUNALE di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza;
letti i motivi del ricorso;
considerato che dal rigetto, da parte del Tribunale di sorveglianza, de richiesta di COGNOME di essere ammesso ad una misura alternativa alla detenzi (con provvedimento, peraltro, reso irrevocabile dalla Corte di cassazione c ordinanza Sez. 7, n. 3244 del 12/10/2023, dep. 2024) è discesa, ai se dell’art. 656, comma 8, cod. proc. pen., la revoca, obbligatoria, sospensione dell’ordine di esecuzione della pena emesso dal pubblico ministero;
che il ricorrente, con unico motivo, svolge considerazioni che non tengono conto degli sviluppi del procedimento e dell’ineluttabilità della contestata rev cui è conseguita, in ossequio ad espressa previsione normativa, l’esecuzi dell’ordine di carcerazione, in relazione alla pena detentiva definitiva di t di reclusione, applicata ad COGNOME, su sua richiesta, con sentenza del 22 g 2022;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del rico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione dell causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favor della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 19/12/2023.