Revoca Sospensione Condizionale: la Cassazione ribadisce la necessità dell’udienza
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha riaffermato un principio fondamentale del diritto processuale penale: la revoca della sospensione condizionale della pena non può avvenire d’ufficio e senza un confronto tra le parti. La decisione deve obbligatoriamente passare attraverso un’udienza in camera di consiglio, garantendo il pieno diritto di difesa. Questa pronuncia chiarisce l’illegittimità dei provvedimenti emessi ‘de plano’, cioè senza un contraddittorio formale.
I Fatti del Caso
Il Tribunale di Catania, in qualità di giudice dell’esecuzione, aveva disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a un individuo con una sentenza del 2015. La particolarità del caso risiedeva nella modalità con cui il Tribunale aveva preso questa decisione: il provvedimento era stato emesso ‘de plano’, ovvero senza convocare un’udienza e, di conseguenza, senza sentire le ragioni del condannato e del suo difensore.
La difesa ha immediatamente impugnato tale ordinanza davanti alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio di procedura. Secondo il ricorrente, la legge non consente una trattazione così sommaria per una decisione tanto incisiva sulla libertà personale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto pienamente il ricorso, annullando l’ordinanza del Tribunale di Catania e rinviando gli atti per un nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno dichiarato che il ricorso era fondato, poiché la procedura seguita dal giudice dell’esecuzione era palesemente errata e lesiva dei diritti della difesa.
Le Motivazioni della Sentenza sulla revoca sospensione condizionale
Il cuore della motivazione risiede nell’interpretazione degli articoli 674 e 666 del codice di procedura penale. La Corte ha spiegato che la revoca della sospensione condizionale rientra tra le materie da trattare obbligatoriamente secondo il rito dell’incidente di esecuzione partecipato, disciplinato dall’art. 666 c.p.p.
Questo rito impone la fissazione di un’udienza in camera di consiglio, alla quale devono essere citati il Pubblico Ministero, il condannato e il suo difensore. La procedura ‘de plano’ è un’eccezione che la legge non prevede per questo tipo di provvedimento.
La violazione di questa regola procedurale, sottolinea la Cassazione, non è un mero formalismo. L’omessa citazione del condannato e del suo difensore in un caso in cui la loro presenza è obbligatoria integra una ‘nullità d’ordine generale e di carattere assoluto’. Si tratta del vizio più grave previsto dal sistema, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto mina le fondamenta del giusto processo e del diritto di difesa.
Conclusioni
La sentenza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale volto a tutelare le garanzie difensive anche nella fase esecutiva, spesso considerata erroneamente come meramente burocratica. Il principio è chiaro: qualsiasi decisione che incida sulla pena e sulla libertà personale, come la revoca della sospensione condizionale, deve essere preceduta da un confronto dialettico in un’udienza. Un giudice non può decidere in solitudine, ma deve sempre assicurare che l’interessato abbia la possibilità di esporre le proprie ragioni, personalmente o tramite il proprio legale. Questa pronuncia rappresenta un importante monito per i giudici dell’esecuzione a rispettare scrupolosamente le forme processuali a tutela del giusto processo.
È possibile revocare la sospensione condizionale della pena senza un’udienza?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la revoca deve essere deliberata solo mediante un incidente di esecuzione partecipato, come previsto dall’art. 666 c.p.p., che garantisce il contraddittorio tra le parti.
Cosa succede se un giudice revoca la sospensione condizionale ‘de plano’ (senza udienza)?
Il provvedimento è affetto da una nullità d’ordine generale e di carattere assoluto. Questo vizio procedurale è così grave da rendere l’atto invalido e può essere rilevato in ogni stato e grado del procedimento.
Perché è obbligatoria la presenza del condannato e del suo difensore nell’udienza per la revoca?
La loro presenza è obbligatoria per garantire il diritto di difesa. La Corte ha chiarito che l’omessa citazione del condannato e del suo difensore determina una violazione fondamentale del contraddittorio, che causa la nullità assoluta del provvedimento.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13126 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13126 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/05/2023 del TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG . GLYPH c ,e4a tuk ,Cu i c.ce GLYPH cc-ore-ZA-1-~ r t – o cit.te .yci
IN FATTO E IN DIRITTO
Con provvedimento emesso in data 15 maggio 2023 il Tribunale di Catania – in sede esecutiva – ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena nei confronti di NOME (concessa con sentenza del 28 maggio 2015).
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – NOME, deducendo vizio del procedimento.
2.1 Secondo la difesa la decisione è stata emessa de plano, con rito non consentito.
Il ricorso è fondato.
3.1 La revoca della sospensione condizionale della pena (art. 674 cod.proc.pen.) può essere deliberata in sede esecutiva solo mediante incidente di esecuzione partecipato ai sensi dell’art. 666 cod.proc.pen. e non mediante trattazione de plano.
Da ciò deriva che il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione abbia provveduto alla revoca della sospensione condizionale della pena senza fissare udienza in camera di consiglio, alla stregua di quanto previsto, per tutti i procedimenti di esecuzione, dall’art. 666 cod. proc. pen., è affetto da una nullità d’ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto determinante l’omessa citazione del condannato e l’assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza (da ultimo, Sez. I n. 54869 del 5.6.2018, rv 274556).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania.
Così deciso in data 7 dicembre 2023
Il Presidente
Il Consigliere estensore