Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34838 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34838 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante;
avverso la ordinanza n. 122/24 Misure Reali del Tribunale di Foggia del 29 gennaio 2025;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
sentito il PM, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
sentito, altresì, per la ricorrente l’AVV_NOTAIO, del foro di Foggia, il quale ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 29 gennaio 2025 il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell’appello cautelare, ha rigettato la impugnazione presentata da COGNOME NOME, in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, avverso il provvedimento con il quale, il precedente 13 dicembre 2024, il Gip del Tribunale di Foggia aveva rigettato la istanza, presentata in data 20 novembre 2024 dalla predetta società, volta ad ottenere la restituzione di 109 colli, contenenti materiale elettronico da questa commerciato, oggetto di sequestro probatorio autorizzato dal Pm presso il medesimo Tribunale in data 26 settembre 2024, eseguito dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza il successivo 27 settembre 2024 e convertito in sequestro preventivo con decreto del Pm presso il ricordato Tribunale in data 18 ottobre 2024.
Il Gip rigettava la richiesta della RAGIONE_SOCIALE; questa era argomentata in base alla ritenuta illegittimità del sequestro probatorio, in quanto operato in violazione della delega rimessa dal Pm alla Polizia giudiziaria.
Era stato con essa richiesto il sequestro del corpo del reato o di altre cose pertinenti al reato ove rinvenute in esito a perquisizione presso le sedi delle società coinvolte in un’attività potenzialmente delittuosa posta in essere da tale COGNOME NOME attraverso l’utilizzazione anche della RAGIONE_SOCIALE; i 109 colli sottoposti a sequestro probatorio non risponderebbero, ad avviso, della ricorrente alla descrizione delle cose da sequestrare.
Era stata, altresì, eccepita la illegittimità del sequestro preventivo, in quanto finalizzato ad una confisca per equivalente non suscettibile di essere disposta nei confronti della persona giuridica, laddove non sia emeffi che la stessa è un mero schermo dietro il quale ha effettivamente operato la persona fisica materiale esecutore del reato in relazione al quale il sequestro è stato disposto.
Nel respingere l’istanza cautelare il Gip rilevava che, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, il sequestro operato, da ritenersi preventivo, non era finalizzato alla confisca per equivalente ma riguardava una confisca diretta, dovendo ritenersi che i 109 colli sequestrati costituissero il diretto reimpiego del profitto del reato conseguito, attraverso la società RAGIONE_SOCIALE, da COGNOME NOME.
Avendo la RAGIONE_SOCIALE presentato appello avverso siffatta ordinanza, con il quale la stessa ha lamentata la mancanza dei presupposti per il
mantenimento della misura sia nella sua forma diretta, per mancanza del nesso di pertinenzialità, né nella sua forma per equivalente, non essendo esso previsto nei confronti di una persona giuridica, il Tribunale di Foggia ne ha disposto il rigetto osservando che, non avendo mai la RAGIONE_SOCIALE presentato istanza di riesame avverso il provvedimento di sequestro, non poteva ora formulare appello avverso il rigetto della istanza di restituzione se non per motivi sopravvenuti alla esecuzione della misura e non, invece, lamentando la mancanza dei presupposti originari per la adozione degli stessi.
Avverso tale decisione ha ora proposto ricorso per cassazione la difesa della RAGIONE_SOCIALE.
Essa ha in primo luogo rilevato che, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale di Foggia, non risponde al vero che in data 18 ottobre 2024 il Pm ha emesso decreto di sequestro preventivo in danno della RAGIONE_SOCIALE, avendo verosimilmente l’organo preposto a giudicare dell’appello cautelare confuso tra un tale, inesistente, provvedimento ed il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip di Foggia, in danno della RAGIONE_SOCIALE, sino alla concorrenza della somma di euri 16.442.214,89, ritenuto il profitto conseguito dalla citata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE attraverso l’attività delittuosa, si tratterebbe della violazione dell’art. 3 del dPR n. 74 del 2000, posta in essere negli anni dal legale rappresentante di quella.
Ha aggiunto la società ricorrente che, nell’occasione, non si era formata alcuna preclusione processuale dovuta alla circostanza che RAGIONE_SOCIALE non aveva presentato alcuna istanza di riesame, atteso che l’oggetto del provvedimento di sequestro preventivo effettivamente emesso dal Gip e l’oggetto della istanza di restituzione dei 109 colli di merce era del tutto diverso, sicché l’un provvedimento non poteva avere influenza sull’altro.
Con un secondo motivo di impugnazione la difesa della RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la ordinanza del giudice dell’appello cautelare osservando che la stessa fosse del tutto carente di motivazione in ordine alla contestata affermazione avente ad oggetto la pertinenzialità dei beni sottoposti a sequestro rispetto al ritenuto profitto conseguito dalla RAGIONE_SOCIALE per effetto delle condotte criminose oggetto dell’imputazione provvisoriamente contestata a COGNOME NOME, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è risultato fondato, dovendo, pertanto, l’ordinanza impugnata essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al competente Tribunale di Foggia.
Invero, con la ordinanza in discorso il giudice dell’appello cautelare ha rigettato il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento con il quale il Gip del Tribunale dauno aveva, a sua volta, rigettato l’istanza di revoca del sequestro preventivo emesso in data 18 ottobre 2024 e di conseguente restituzione dei beni oggetto della misura cautelare; per giungere a tale conclusione il Tribunale, dopo avere dato atto della circostanza che anche nella materia cautelare è dato rinvenire un principio, analogo a quello previsto dall’art. 649 cod. proc. pen., in tema di operatività del giudicato, aveva rilevato che avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso a suo carico la RAGIONE_SOCIALE non aveva formulato istanza di riesame, essendosi limitata ad articolare verso il Gip che aveva adottato il provvedimento di sequestro un’istanza di restituzione dei beni segregati motivata sia Aan relazione alla mancanza in essi delle caratteristiche che avrebbero consentito di ritenere che gli stessi erano ricompresi nella richiesta di sequestro preventivo formulata dal Pm sia in relazione alla illegittimità del provvedimento in quanto disposto in previsione di una confisca per equivalente da disporsi a carico della predetta Società, senza che sia stata preliminarmente dimostrata la possibilità di attribuire alla predetta la qualifica di Società-schermo dietro la quale operava direttamente il COGNOME.
Specificava, pertanto, il Tribunale di Foggia che nell’istanza rivolta al AVV_NOTAIO non erano stati contestati i presupposti applicativi della misura cautelare, essendo stata solamente contestata la correttezza della modalità esecutive del provvedimento.
Avendo il AVV_NOTAIO rigettato la istanza, la RAGIONE_SOCIALE proponeva appello che il Tribunale rigettava affermando che la detta impugnazione non era stata rivolta ad impugnare il provvedimento di rigetto del AVV_NOTAIO ma la stessa esistenza dei presupposti applicativi della misura, i quali, stante la mancata proposizione di uno specifico atto di impugnazione avverso il decreto di sequestro preventivo dovevano intendersi oramai consolidati, essendosi su di essi formato il giudicato cautelare; ha, altresì, precisato il Tribunale di Foggia che, essendosi avvalsa dello strumento dell’appello cautelare, la RAGIONE_SOCIALE aveva di fatto rinunziato alle censure relative ai fatti genetici della misura disposta a suo carico che, non avendo formato oggetto della istanza di restituzione dei beni sequestrati, sviluppata esclusivamente in funzione
dell’eccesso di delega da parte degli organi esecutivi del sequestro, non potevano costituire argomento del ricorso in sede di gravame.
Come detto avverso la predetta decisione ha, ora, articolato ricorso per cassazione la difesa di RAGIONE_SOCIALE, con il quale, quanto al primo motivo, era contestata l’affermazione secondo la quale, non avendo la attuale ricorrente presentato istanza di riesame, le era ora inibito presentare appello cautelare in quanto in temi con esso dedotti erano oramai coperti dal giudicato cautelare.
L’assunto sulla base del quale è sviluppato il ragionamento del Tribunale di Foggia è erroneo; invero, come questa Corte, nella sua più autorevole espressione nomofilattica, ha osservato, la mancata proposizione della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non preclude all’interessato la possibilità di richiedere, anche in assenza di fatti sopravvenuti, la revoca della misura in questione, eccependo l’originaria insussistenza dei presupposti del sequestro (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 11 ottobre 2018, n. 42601, rv 274092 e, già prima, Corte di cassazione, Sezione V penale, 25 gennaio 2017, n. 3838, rv 269086).
Nel caso in esame, peraltro, la ricorrente aveva, per un verso, contestato la esistenza dei fattori genetici che avrebbero legittimato l’adozione del provvedimento (sostenendo che il sequestro per equivalente si sarebbe potuto disporre a suo carico solo previo accertamento, sia pure al livello delibativo proprio della presente fase cautelare, della sua natura di mero schermo dietro il quale avrebbe agito la persona fisica del COGNOME, principale indagato in relazione alla ipotesi di frode fiscale che costituisce la base della provvisoria imputazione), ma, per altro verso, aveva, anche, contestato un aspetto non afferente alla fase genetica del sequestro, cioè il suo essere stato eseguito su beni per qualità diversi rispetto a quelli le cui caratteristiche erano state individuate dal Pm in sede di istanza di emissione del provvedimento cautelare, di tal che, quanto meno limitatamente a tale profilo impugnatorio, il gravame, non involgendo la fase di adozione del provvedimento segregativo, doveva essere esaminato dal giudice dell’appello cautelare – incombente cui, invece, tale organo giudiziario si è sottratto – anche se si fosse aderito alla tesi fatta propria dal Tribunale.
In accoglimento, pertanto, del ricorso presentato dalla difesa della RAGIONE_SOCIALE, la ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Foggia che, in diversa composizione personale, dovrà pronuziarsi
in merito al gravame da quella presentato avverso il provvedimento reso dal Gip del medesimo Tribunale il data 13 dicembre 2024.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presid nte