Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48040 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48040 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MELENDUGNO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 16/06/2023 del TRIB. LIBERTA’ di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 II Tribunale della libertà di Lecce, con ordinanza in data 16 giugno 2023, respingeva l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di COGNOME NOME avverso il decreto di sequest preventivo diretto e per equivalente del G.I.P. presso lo stesso tribunale del 2 maggio 2023 emesso in relazione al reato di truffa per il conseguimento di pubbliche erogazioni con riferimen all’importo di C 19.902,32.
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’indagato deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:
violazione dell’art. 606 lett. c) cod.proc.pen. per assenza di motivazione quanto all’omess esame della memoria difensiva depositata a mezzo PEC nella quale si rappresentava come a seguito della richiesta di integrazione documentale del 30 giugno 2022 il ricorrente aveva rinunciato all’acconto richiesto il successivo 30 novembre dello stesso anno sicchè sussisteva un’ipotesi di desistenza volontaria perché la pratica risultava mancante della necessari documentazione;
violazione dell’art. 321 comma 2 bis cod.proc.pen. posto che il tribunale aveva ritenuto per reato per cui si procede non necessaria la spiegazione del periculum in mora posto che l’ipotesi di cui all’art. 640 bis cod.pen. contestata all’imputato non rientrava nelle fattispecie della
richiamata;
violazione dell’art. 321 comma 2 bis cod.proc.pen. quanto alla necessità della motivazione sul periculum anche nei procedimenti relativi a delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a.;
violazione dell’art. 606 lett. c) cod.proc.pen. per motivazione apparente rispetto alla capie del patrimonio del ricorrente;
assenza di motivazione quanto alla mancanza di motivazione sul sequestro dei conti correnti che non risultava previsto dal provvedimento della Procura Europea.
Con successiva memoria depositata in cancelleria la difesa dell’imputato rappresentava l’intervenuta revoca del sequestro a seguito del pagamento integrale del debito da parte dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 COGNOME Ciò posto deve ritenersi che l’intervenuta revoca del sequestro disposta con provvedimento della procura europea a seguito del pagamento integrale debito comporti il difetto sopravvenuto di interesse dell’imputato a coltivare l’impugnazione che deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile.
Quanto alla ulteriori statuizioni va ricordato che qualora il venir meno dell’interesse decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente ne alle spese del procedimento, ne’ al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U. n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208166 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, 9 novembre 2023
NOME COGNOME