Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44590 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44590 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME COGNOME NOMENOME nato a Cutro il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 14/4/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 31 marzo 2022 la Seconda Sezione di questa Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di revoca della
sentenza n. 6/2016 di non luogo a procedere, pronunciata nei confronti di NOME COGNOME nel procedimento R.G.N.R. n. 9320/2015.
Con ordinanza del 14 aprile 2023 il Giudice per le indagini preliminari, decidendo in fase di rinvio, ha revocato Ila sentenza n. 6/2016, disponendo contestualmente la fissazione dell’udienza preliminare.
Avverso quest’ultima ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di NOME COGNOME, che hanno dedotto i seguenti motivi:
3.1 contraddittorietà della motivazione, per avere il Giudice per le indagini preliminari, per un verso, valutato la documentazione versata in atti dal Pubblico ministero e, per altro verso, abdicato al compito valutativo per ciò che riguarda le allegazioni difensive;
3.2 mancanza di motivazione con riguardo alla documentazione prodotta dalla difesa;
1f 3.3 mancanza di motivazione con riferimento al requisito della casualità.
Il ricorrente ha chiesto, inoltre, di rimettere gli atti alla Cort costituzionale per valutare la questione di legittimità dell’art. 437 cod. proc. pen. con riguardo agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non riconosce all’imputato la facoltà di impugnazione del provvedimento di revoca della sentenza di non luogo a procedere, contrariamente a quanto riconosciuto, invece, al Pubblico ministero rispetto alla decisione di inammissibilità o rigetto dell’istanza di revoca.
Premesso che, secondo l’orientamento vigente, l’interpretazione per cui la ricorribilità del provvedimento che nega la riapertura delle indagini è in linea con il “sistema”, poiché chiude definitivamente il procedimento e non consente altro rimedio, neppure successivo, mentre il provvedimento, che dispone la revoca, determina l’avvio del nuovo procedimento e, quindi, la possibilità di esperire, nel successivo corso del procedimento, tutti i rimedi, anche concernenti incidentalmente il provvedimento che ha disposto la riapertura, il ricorrente ha dedotto che anche il Pubblico ministero può proporre nuovamente l’istanza di revoca della sentenza ritenuta insoddisfacente, con conseguente svalutazione dell’argomento della sostanziale differenza di posizioni tra l’ufficio di Procura e l’imputato, posto a base della tesi della non ricorribilità dell’ordinanza di revoca da parte dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, non essendo consentito impugnare l’ordinanza che dispone la revoca della sentenza di non luogo a procedere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari.
Deve premettersi che la questione in esame si inquadra in quella più generale della impugnabilità di vari tipi di provvedimenti, emessi nelle indagini preliminari, la cui procedura non è disciplinata autonomamente, bensì soltanto attraverso il richiamo alle “forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen.”, come nel caso dell’art. 435, comma 3, cod. proc. pen..
Da tempo la giurisprudenza prevalente, anche delle Sezioni Unite di questa Corte (v. Sez. U, n. 17 del 6/11/1992, COGNOME e altri, Rv. 191786 – 01, e, da ultimo, Sez. U, n. 7946 del 31/01/2008, COGNOME, Rv. 238507 – 01, in motiv.), nell’ambito di una comparazione dei vari procedimenti in cui è richiamato il modus procedendi di cui all’art. 127 cod. proc. pen., ma non è contemporaneamente previsto un mezzo specifico di impugnazione avverso il provvedimento finale, ha concluso nel senso che, salvo norme contrarie, il ricorso è tendenzialmente inammissibile quando viene fatto un mero richiamo alle “forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen.” (o altre equivalenti come “secondo le forme”, “con le forme”, “osservando le forme”) ed è, invece, legittimo quando viene operato un rinvio recettizio con la diversa espressione “a norma dell’art. 127 cod. proc. pen.”, come ad esempio nel caso previsto dall’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., in tema di procedimento per la restituzione delle cose sequestrate.
Con riguardo alla questione in disamina, relativa all’ammissibilità o meno del ricorso per cassazione contro il provvedimento che dispone la revoca della sentenza di non luogo a procedere, deve rilevarsi che l’art. 435 cod. proc. pen. prevede che il procedimento si svolga “con le forme” di cui all’art. 127 cod. proc. pen., ma non prevede l’impugnabilità di tale provvedimento, mentre l’art. 437 cod. proc. pen. prevede, invece, espressamente l’impugnabilità, da parte del Pubblico Ministero, del diverso provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il provvedimento di revoca.
Ne discende che deve ritenersi che non è impugnabile il provvedimento che dispone la revoca della sentenza di non luogo a procedere.
Tale epilogo è conforme a quanto già affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 32348 del 3/07/2008, Lirillo, Rv. 240993 – 01), che ha precisato che alla luce della ricostruzione degli istituti, offerta ripetutamente dalle Sezioni Unite, appare corretta l’interpretazione per cui la ricorribilità del provvedimento, che nega la riapertura delle indagini, è in linea con il “sistema”, poiché chiude definitivamente il procedimento e non consente, quindi, altro rimedio, neppure successivo, mentre il provvedimento che dispone la revoca determina l’avvio del nuovo procedimento e la possibilità di esperire tutti i rimedi, anche concernenti incidentalmente il provvedimento che ha disposto la riapertura, nel successivo corso del procedimento.
Giova sottolineare che tale differenziazione di posizioni tra imputato e Parte pubblica non è scalfita dai rilievi del ricorrente, secondo cui anche il Pubblico ministero avrebbe la possibilità di reagire alla mancata revoca della sentenza di non luogo a procedere, proponendo una nuova istanza. Ciò in quanto quest’ultima istanza della Parte pubblica postula l’emersione di nuovi elementi, mentre sulla base dello stesso quadro, valorizzato per la richiesta di revoca già respinta, non è consentito proporre un’altra istanza di revoca. Il che rende evidente che il Pubblico ministero non ha possibilità di reagire al provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l’istanza di revoca.
La mancata previsione legislativa del ricorso immediato contro il provvedimento di riapertura delle indagini ha, quindi, una sua ratio che lo giustifica, anche alla stregua della ragionevole durata del processo.che non può essere esposto a continui ricorsi per cassazione relativi ai numerosi procedimenti incidentali che si innestano nel processo principale, tranne il caso in cui riguardino la libertà personale.
Ciò rende non accoglibile la sollecitazione del ricorrente di sollevare questione di legittimità costituzionale, come già, del resto, ritenuto da questa Corte (Sez. 6, n. 34 del 13/01/1997, Rv. 208105 – OD, secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alla mancata previsione della possibilità di impugnare i provvedimenti del Giudice per le indagini preliminari in ordine alla richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere, ad eccezione dell’impugnazione riservata al Pubblico ministero avverso il suo rifiuto.
Si è sostenuto, infatti, che il provvedimento che decide sulla richiesta di revoca sotto nessun profilo può essere 1: à .tlequiparato ad una sentenza o a un provvedimento che incide sulla libertà personale. La disciplina prevista dal codice risponde ad un ragionevole impianto logico, scelto dal legislatore del 1989, e non confligge con il principio costituzionale della impugnabilità delle sentenze e dei provvedimenti de libertate, previsto dal capoverso dell’art. 111 Cost., né con i principi di uguaglianza e inviolabilità del diritto di difesa.
Il ricorso per cassazione deve essere in definitiva dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro 3.000,00 ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2023 Il AVV_NOTAIO estensore COGNOME
Il Presidente