Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29676 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29676 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a JESI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2024 del GIUDICE DI PACE di JESI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Jesi ha condanNOME ai soli effetti penali COGNOME NOME per il reato di minaccia commesso ai danni di COGNOME NOME.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato articolando tre motivi. Con il primo deduce violazione di legge poiché, il 3 aprile 2023, il giudice già aveva pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo in udienza sentenza di non doversi procedere nei confronti dell’imputato rilevando l’estinzione del reato, procedendo successivamente alla illegittima revoca del suddetto dispositivo a seguito dell’irrituale riapertura d verbale di udienza. Ancora violazione di legge viene denunziata con il secondo motivo sempre in relazione alla già intervenuta pronunzia di una sentenza nel procedimento di cui si tratta, eccependosi come la stessa sia divenuta irrevocabile in quanto mai impugnata da alcuna delle parti e come pertanto la sentenza del 19 febbraio 2024 sia comunque stata pronunziata in violazione del divieto di bis in idem
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Risulta dagli atti che all’udienza del 3 aprile 2023 il giudice ha pronunziato, mediante la lettura del relativo dispositivo allegato al verbale, sentenza di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per l’intervenuta remissione tacita della querela conseguente, ai sensi dell’art. 152 comma 3 n. 2) c.p., alla mancata comparizione della persona offesa citata in qualità di testimone e ritualmente avvisata ai sensi dell’art. 142 comma 3 lett. d-bis) disp. att. c.p.p. Successivamente il verbale veniva riaperto alla presenza del difensore dell’imputato e lo stesso giudice, rilevato di aver erroneamente ritenuto essersi realizzata la causa estintiva avendo accertato che l’udienza era stata celebrata ad un orario diverso ed anteriore a quello indicato nell’avviso notificato alla persona offesa nelle more comparsa, ha provveduto a “revocare” la sentenza poco prima pronunziata ed ha riaperto il dibattimento, concluso questa volta con la decisione oggetto dell’odierna impugnazione.
Così ricostruiti i fatti processuali è allora evidente sia l’abnormità del provvedimento di revoca della prima sentenza pronunziata all’udienza sopra indicata, che la nullità della nuova pronunzia.
È infatti pacifico che il giudice che l’ha pronunziata può solo procedere alla correzione degli eventuali errori materiali che viziano la sentenza, ma non ha il potere di revocare la decisione assunta, che può essere riformata o annullata soltanto a seguito
dell’impugnazione del provvedimento. Una volta pubblicata mediante la lettura del dispositivo ai sensi del primo comma dell’art. 545 c.p.p. la sentenza viene infatti a giuridica esistenza, anche a prescindere dalla redazione della sua motivazione (ex multis Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 24411.8; Sez. 6, n. 31965 del 02/07/2013, Sicignano, Rv. 255888), tanto che il giudicato si forma in corrispondenza delle statuizioni racchiuse nello stesso dispositivo (Sez. 1, n. 47068 del 12/06/2018, COGNOME, Rv. 274330).
Nel caso di specie deve escludersi che l’iniziativa del giudice possa essere interpretata come mera correzione di un errore materiale dell’atto ex art. 130 c.p.p. (peraltro nemmeno evocato nel provvedimento di revoca), posto che tale disposizione non può essere utilizzata per conseguire la modifica essenziale o la sostituzione di una decisione già assunta (ex multis Sez. 3, n. 3936 del 05/12/2013, dep. 2014, Mari, Rv. 258924). Peraltro l’errore materiale emendabile è quello che affligge la sentenza o il suo dispositivo e non già la decisione che in tali documenti si riflette. Qualora dunque la decisione risulti viziata da un errore materiale o percettivo in cui sia incorso il giudi che l’ha assunta, l’unico rimedio esperibile rimane l’impugnazione della sentenza, non più tangibile dal giudice che l’ha emessa.
La strutturale abnormità del provvedimento adottato dal Giudice di Pace di Jesi si è poi tradotta nella sua abnormità funzionale, avendo comportato altresì l’indebito regresso del procedimento e la sua stasi, giacché alcuna nuova decisione poteva essere assunta a conclusione del processo se non in violazione del divieto di bis in idem. Vizio che dunque affligge la sentenza impugnata, la quale conseguentemente deve essere annullata senza rinvio, mentre gli atti devono essere trasmessi al Giudice di Pace di Jesi per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di Pace di Jesi in diversa persona fisica per l’ulteriore corso.
Così deciso il 28/6/2 4