Revoca Semilibertà: La Cassazione Conferma la Linea Dura Contro le Trasgressioni
La concessione di misure alternative alla detenzione, come la semilibertà, rappresenta un pilastro del sistema penale orientato alla rieducazione del condannato. Tuttavia, questo percorso di fiducia si basa sul rispetto rigoroso delle regole imposte. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito che la revoca semilibertà è una conseguenza diretta e legittima quando il comportamento del soggetto dimostra l’inefficacia della misura stessa. Analizziamo nel dettaglio la decisione.
Il Caso: Dalla Fiducia alla Violazione delle Regole
Il caso trae origine dalla decisione del Tribunale di Sorveglianza di revocare il beneficio della semilibertà a un individuo. La revoca era stata disposta a seguito di alcune condotte poste in essere dal soggetto, considerate in ‘palese trasgressione delle prescrizioni imposte’. In sostanza, la persona ammessa al beneficio non aveva rispettato le regole che ne disciplinavano la parziale libertà.
Contro questa decisione, l’interessato ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento del provvedimento che lo riportava a un regime detentivo pieno.
L’Appello e la valutazione sulla revoca semilibertà
Il ricorso si basava sulla contestazione della legittimità della revoca. Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto il ricorso ‘manifestamente infondato’ e, di conseguenza, lo ha dichiarato inammissibile. La Corte non ha nemmeno avuto bisogno di entrare nel merito specifico delle argomentazioni difensive, poiché la solidità della decisione del Tribunale di Sorveglianza era evidente.
Le Motivazioni della Cassazione: Quando la Fiducia Viene Meno
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella motivazione con cui ha confermato la legittimità della revoca semilibertà. Gli Ermellini hanno sottolineato due punti fondamentali:
1. La Gravità delle Violazioni: La revoca era ‘saldamente ancorata’ alla constatazione di comportamenti che violavano apertamente le prescrizioni. Non si trattava di piccole mancanze, ma di trasgressioni evidenti che minavano alla base il patto fiduciario su cui si fonda la misura alternativa.
2. L’Inidoneità della Misura: Le condotte, a prescindere dalla loro eventuale rilevanza penale, sono state giudicate come ‘espressive dell’inidoneità contenitiva della misura stessa’. In altre parole, la semilibertà non era più in grado di svolgere la sua funzione di controllo e rieducazione. Il comportamento del soggetto ha dimostrato che egli era ‘inidoneo al trattamento’, rendendo impossibile un’utile prosecuzione del percorso di reinserimento.
La Corte ha quindi stabilito che la valutazione del Tribunale di Sorveglianza è stata ‘ineccepibile’, poiché ha correttamente interpretato le azioni del condannato come un chiaro segnale di rottura del percorso rieducativo.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La decisione della Suprema Corte ha implicazioni pratiche significative. In primo luogo, ribadisce che le misure alternative non sono un diritto acquisito, ma un’opportunità condizionata al rispetto delle regole. La violazione delle prescrizioni, anche se non integra un nuovo reato, può essere sufficiente a dimostrare l’inaffidabilità del soggetto e a giustificare la revoca del beneficio. In secondo luogo, il provvedimento conferma l’ampia discrezionalità del Tribunale di Sorveglianza nel valutare la compatibilità del comportamento del condannato con la prosecuzione della misura. Dichiarando il ricorso inammissibile, la Cassazione ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende, sancendo la definitività della revoca.
Per quale motivo principale può essere revocata la semilibertà?
La semilibertà può essere revocata quando il soggetto adotta condotte in palese trasgressione delle prescrizioni imposte, dimostrando così che la misura non è più idonea a contenerlo e che egli non è adatto al trattamento rieducativo.
Le violazioni commesse devono costituire un reato per giustificare la revoca della semilibertà?
No, la Corte ha chiarito che le condotte vengono valutate per la loro capacità di esprimere l’inidoneità del soggetto al trattamento, ‘al di là del loro rilievo penale’. Pertanto, anche comportamenti non penalmente rilevanti possono portare alla revoca.
Quali sono le conseguenze se il ricorso contro la revoca viene dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione di revoca del Tribunale di Sorveglianza diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14064 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 20/03/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14064 Anno 2025
Presidente: COGNOME
SETTIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 4510/2025
Relatore –
CC – 20/03/2025
R.G.N. 1842/2025
ALESSANDRO CENTONZE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a MILANO il 17/07/1991
avverso l’ordinanza del 26/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torino
Dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
esaminato il ricorso;
Ritenuto che il ricorso risulta manifestamente infondato, perché la revoca della semilibertà è saldamente ancorata al rilievo di condotte adottate in palese trasgressione delle prescrizioni imposte; condotte che, al di là del loro rilievo penale, sono state ineccepibilmente giudicate come espressive dell’inidoneità contenitiva della misura stessa e dell’impossibilità di utile sua prosecuzione risultando il soggetto inidoneo al trattamento;
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME