Revoca Pena Sospesa: la Competenza non è del Giudice di Pace
La gestione della revoca pena sospesa è un tema delicato che solleva importanti questioni di competenza all’interno del nostro sistema giudiziario. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale: il Giudice di Pace non può revocare una pena sospesa se le decisioni originarie provengono dal giudice ordinario. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprenderne le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Una Revoca Controversa
Il caso ha origine da un’ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Cosenza, in qualità di giudice dell’esecuzione. Con tale provvedimento, veniva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a un individuo. La revoca si riferiva a due precedenti condanne, emesse rispettivamente dal Tribunale di Vibo Valentia e dalla Corte di Appello di Catanzaro, quindi da organi della magistratura ordinaria.
L’interessato ha presentato ricorso per Cassazione contro questa decisione, lamentando un vizio del procedimento, incentrato proprio sulla competenza del Giudice di Pace a emettere un provvedimento di tale natura.
La Questione sulla Competenza nella Revoca Pena Sospesa
Il cuore della questione giuridica risiede nella delimitazione delle competenze tra Giudice di Pace e giudice ordinario nella fase esecutiva della pena. Può il primo, la cui competenza è generalmente limitata a reati di minore gravità, incidere su decisioni prese dal secondo?
La Suprema Corte è stata chiamata a stabilire se il Giudice di Pace avesse il potere funzionale di revocare un beneficio concesso nell’ambito di sentenze pronunciate da un Tribunale e da una Corte d’Appello. La risposta a questa domanda si trova in una precisa disposizione normativa.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l’ordinanza impugnata. La motivazione è netta e si fonda su un principio di incompetenza funzionale. I giudici hanno richiamato l’articolo 40, comma 3, del Decreto Legislativo n. 274 del 2000, che disciplina la competenza del Giudice di Pace in materia penale.
Secondo tale norma, nel caso in cui la fase esecutiva coinvolga contemporaneamente decisioni emesse dal giudice ordinario e dal Giudice di Pace – come nel caso di specie – la competenza a decidere spetta sempre e comunque al giudice ordinario. Il Giudice di Pace, pertanto, non aveva il potere di adottare il provvedimento di revoca pena sospesa.
Le Conclusioni: Annullamento e Trasmissione degli Atti
In conclusione, la Suprema Corte ha stabilito che il provvedimento di revoca era illegittimo perché emesso da un giudice funzionalmente incompetente. Di conseguenza, ha annullato l’ordinanza e ha disposto la trasmissione di tutti gli atti al Tribunale di Vibo Valentia, identificato come il giudice ordinario competente per proseguire il procedimento. Questa sentenza riafferma un chiaro criterio di ripartizione delle competenze, garantendo che le decisioni sulla libertà personale, anche nella fase esecutiva, siano gestite dall’organo giurisdizionale designato dalla legge.
Può il Giudice di Pace revocare una pena sospesa decisa da un giudice ordinario?
No, secondo la sentenza, il Giudice di Pace non ha la competenza funzionale per revocare una pena sospesa se le decisioni di condanna sono state emesse dal giudice ordinario (es. Tribunale o Corte d’Appello).
Quale norma stabilisce la competenza in caso di esecuzione mista tra giudice di pace e giudice ordinario?
La competenza è stabilita dall’art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 274 del 2000, il quale prevede che in caso di esecuzione che coinvolge decisioni di entrambi, la competenza spetta in ogni caso al giudice ordinario.
Cosa succede se un giudice incompetente emette un provvedimento di revoca della pena sospesa?
Come deciso dalla Corte di Cassazione in questo caso, il provvedimento emesso da un giudice incompetente viene annullato senza rinvio e gli atti vengono trasmessi al giudice competente per il proseguimento del procedimento.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23826 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23826 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
– Presidente –
NOME COGNOME
R.G.N. 4107/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a DAKAR (SENEGAL) il 15/01/1959 avverso l’ordinanza del 09/01/2025 del GIUDICE COGNOME di Cosenza; vista la relazione del Consigliere NOME COGNOME; ricorso;
in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 9 gennaio 2025 il Giudice di Pace di Cosenza – quale giudice della esecuzione – ha revocato la pena sospesa nei confronti di COGNOME in riferimento a due decisioni emesse dal Tribunale di Vibo Valentia e dalla Corte di Appello di Catanzaro.
Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – NOME COGNOME deducendo vizio del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il provvedimento impugnato va annullato per incompetenza funzionale, non potendo essere adottato il provvedimento di revoca della pena sospesa dal Giudice di Pace.
Ed invero, ai sensi dell’art. 40 comma 3 del d.lgs. n.274 del 2000 in caso di esecuzione che coinvolge – come nel caso in esame – decisioni del giudice ordinario e del giudice di pace Ł competente in ogni caso il giudice ordinario.
Va pertanto annullata la decisione di revoca della pena sospesa, con trasmissione degli atti al Tribunale di Vibo Valentia per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Vibo Valentia per l’ulteriore corso.
Così Ł deciso, 28/03/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME