Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9628 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9628 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CETRARO il 17/09/1980
Ministero dell’economia e delle finanze
avverso l’ordinanza del 13/12/2024 del GIP Tribunale di Paola
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per l’ annullamento senza rinvio del decreto impugnato limitatamente alla data di efficacia della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, da fissare al 3 maggio 2024, nonché alla revoca del decreto di liquidazione in favore del difensore e alla condanna alle spese del giudizio di opposizione, entrambe da eliminare.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del T ribunale di Paola, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’opposizione proposta ai sensi dell’art . 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 avverso il provvedimento con il quale era stato revocato, in data 11 giugno 2024, i l beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato concesso a
NOMECOGNOME ed era stato contestualmente revocato il decreto del 30 maggio 2024 di liquidazione degli onorari in favore del difensore.
Avverso tale provvedimento propone ricorso l’Avv. NOME COGNOME quale sostituto processuale ex art. 102, comma 1, cod. proc. pen. dell’ Avv. NOME COGNOME, difensore di fiducia di NOME COGNOME deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 112, comma 1 lett. b) e d), e 114, commi 1 e 2, d.P.R. n. 115/2002 per la revoca dell’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato con efficacia retroattiva anziché dalla data in cui è pervenuta all’ufficio del giudice che procede la comunicazione della variazione di reddito o, al più, dalla scadenza del termine di cui a ll’ art. 79, comma 1 lett.d), d.P.R. n. 115/2002. Al momento della presentazione dell’istanza , ossia il 3 aprile 2023, il reddito complessivo del nucleo familiare della ricorrente non superava i limiti previsti dalla legge e anche nel momento in cui è stata svolta l’attività difensiva, fino al 16 maggio 2023, per la quale è stata chiesta e ottenu ta la liquidazione del compenso, la COGNOME godeva del diritto al patrocinio a spese dello Stato accordatole il 13 aprile 2023. La ricorrente, ottemperando all’obbligo impostole dall’ art. 79, comma 1 lett.d), d.P.R. n. 115/2002, ha comunicato con lieve ritardo all’autorità giudiziaria procedente le variazioni reddituali intervenute nell’anno di imposta 2022, che non le davano più diritto a usufruire del beneficio, per cui il giudice avrebbe dovuto revocare l’ammissione a far data da tale comunicazione o comunque, applicando l’ art. 112, comma 1 lett. a), d.P.R. n. 115 cit., a far data dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali. La revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con efficacia retroattiva è prevista dall’ art. 114, comma 2, d.P.R. n. 115 cit. solo nel caso di revoca d’ufficio o su richiesta dell’ufficio finanziario. Il giudice dell’opposizione ha fatto riferimento a una pronuncia di legittimità inconferente in quanto r iguarda la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato relativo a controversia di natura civile, regolata da altre disposizioni.
Con il secondo motivo deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 112, comma 1 lett.d), e 111 d.P.R. n. 115 cit. per la revoca del decreto di pagamento emesso in favore del difensore per l’attività svolta , con contestuale recupero delle spese già liquidate in assenza di opposizione ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115 cit. La revoca del decreto di ammissione a patrocinio a spese dello Stato non determina l’inefficacia del decreto di pagamento già emesso in favore del difensore per l’attivit à professionale svolta nell’interesse della parte in costanza di ammissione, non essendo prevista la possibilità di revoca d’u fficio.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’ annullamento senza rinvio del decreto impugnato limitatamente alla data di efficacia della revoca
dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, da fissare al 3 maggio 2024, nonché alla revoca del decreto di liquidazione in favore del difensore e alla condanna alle spese del giudizio di opposizione, entrambe da eliminare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso dell’Avv. Socievole é, in primo luogo, ammissibile. La predetta professionista è, infatti, diretta titolare di una situazione giuridica soggettiva che aziona con il presente ricorso; e, a prescindere dal fatto che, in tale veste, ella sarebbe stata abilitata ad agire in autotutela e quindi legittimata anche a proporre in proprio il ricorso per cassazione (Sez. 4, n. 5360 del 05/02/2020, COGNOME, § 1), nella specie oltretutto l’avv. Socievole propone ricorso per il tramite di un suo difensore fiduciario.
Con riguardo al primo motivo di ricorso, occorre osservare che nel caso in esame la revoca del beneficio è avvenuta, come indicato nel provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 112, comma 1 lett. d), d.P.R. n.115 cit. in quanto la modifica reddituale è intervenuta nell’anno 2022, ossia prima del provvedimento di ammissione al beneficio , datato 13 aprile 2023.
Avendo l’interessata comunicato la modifica reddituale il 5 giugno 2024, ossia oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell’istanza previsti dall’art. 79, comma 1 lett. d) d.P.R. cit. (la comunicazione sarebbe stata invece tempestiva ove intervenuta, come indicato nel provvedimento impugnato, entro il 2 maggio 2024 ), la difesa invoca l’applicazione dell’art. 112, comma 1 lett. a), d.P.R. cit. e la regola dettata dall’art. 114, comma 1, d.P.R. cit., che dispone che la revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi della lett. a), del comma 1, dell’articolo 112, ha effetto dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali. Secondo la difesa, in altre parole, nel caso in esame, la revoca avrebbe effetto dal 2 maggio 2024.
Occorre ricordare che Sez. U Pacino (n.14723 del 19/12/2019, dep. 2020) ha affermato il principio secondo il quale «in tema di patrocinio a spese dello Stato, la falsità o l’incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall’art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 115 del 2002, non comporta, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 d.P.R. n. 115 del 2002».
Corollario di tale principio è che, a maggior ragione, l’omessa comunicazione o la comunicazione tardiva delle variazioni di reddito, ove i redditi effettivi non superino il limite di legge, non comporta la revoca del beneficio; quando, invece, l’omessa o tardiva
comunicazione riguardino una variazione tale da comportare la perdita del diritto al beneficio, trova applicazione l’art. 112, comma 1 lett. a), d.P.R. cit.
In tale ultima ipotesi trova, in particolare, applicazione il combinato disposto degli artt. 112, comma 1 lett. a), e 114, comma 1, d.P.R. cit.; una diversa interpretazione renderebbe priva di significato la disposizione dell’art. 112, comma 1 lett. a), d.P.R. cit. , che non troverebbe applicazione né in caso di reddito inferiore al limite di ammissibilità del beneficio, in ossequio al principio enunciato da Sez. U Pacino, né in caso di tardiva comunicazione di un reddito superiore a quel limite.
Occorre, tuttavia, ulteriormente precisare che la variazione reddituale è situazione diversa dalla mancanza originaria delle condizioni reddituali, che non ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 112, comma 1 lett. a), cit. ma nell’ambito di applicazione dell’art. 112, comma 1 lett. d), cit.
Nel provvedimento impugnato, il giudice ha dunque correttamente ritenuto che la fattispecie fosse da qualificare come revoca ex officio ai sensi dell’art. 112, comma 1 lett. d), d.P.R. cit.; tale ipotesi di revoca deve essere distinta dalle ipotesi nelle quali il diretto interessato, sia pure intempestivamente, abbia comunicato di non avere più diritto al beneficio per un incremento del suo reddito. L ‘ art. 112, comma 1 lett. d), d.P.R. cit. deve, dunque, trovare applicazione in tutti i casi nei quali le condizioni di reddito difettino ab origine , indipendentemente dalla fonte dalla quale tale dato sia pervenuto all’autorità giudiziaria. E in tutti i casi di revoca d’ufficio del beneficio trova applicazione l’art. 114, comma 2, d.P.R. cit., che dispone la retroattività degli effetti del provvedimento.
3. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato.
Secondo consolidato orientamento di legittimità (Sez. 4, n. 10159 del 15/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281134 -01; Sez. 4, n. 17668 del 14/02/2019, COGNOME, Rv. 276256 – 01), la revoca del beneficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta l’inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione.
Sebbene la revoca del beneficio per difetto originario dei requisiti sia legittima anche se – come accade nella specie – sia già stato emesso decreto di pagamento del difensore definitivo ed esecutivo (Sez. 4, n. 17225 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 275715 – 01), nondimeno, in relazione all’avvenuta liquidazione, la revoca, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta l’inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione (Sez. 4, n. 17668 del 14/02/2019, COGNOME, Rv. 276256 – 01). Quest’ultimo provvedimento, benché indubbiamente collegato a quello di ammissione al patrocinio, é regolato da una disciplina sua propria, anche per quanto attiene al regime delle impugnazioni (combinato disposto degli artt. 84 e 170, d.P.R. 115/2002, riferito all’opposizione al decreto di pagamento del compenso al
difensore). Esso ha, inoltre, pacificamente natura giurisdizionale (Corte Cost. n. 192 del 2015), ciò che implica, per il giudice che dispone la liquidazione, la consumazione del potere di provvedere in merito; ed esclude la possibilità, per il medesimo magistrato, di revocarlo in funzione di autotutela, istituto prettamente amministrativistico, dovendosi invece procedere all’esperimento dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge o, altrimenti, prendere atto della formazione di una preclusione processuale.
Conseguentemente il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio nella parte in cui esso revoca il decreto di liquidazione del compenso, restando viceversa fermo nella parte in cui esso revoca ab origine l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla revoca del decreto di liquidazione onorari del 30 maggio 2024 in favore dell’Avv. NOME COGNOME Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 6 marzo 2025