Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 31876 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31876 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a MOIO DELLA CIVITELLA il DATA_NASCITA
contro
RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto del 14/01/2025 del Tribunale di Vallo RAGIONE_SOCIALEa lucania udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il giudice del Tribunale di Vallo RAGIONE_SOCIALEa Lucania, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha revocato il provvedimento con il quale il 10 luglio 2024 NOME era stata ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, rilevando trattarsi di richiedente assistita da più di un difensore.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando il provvedimento per violazione degli artt. 76,91 e 112 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 per avere omesso il giudice di verificare che la richiesta di ammissione conteneva l’espressa revoca RAGIONE_SOCIALEa nomina di ogni precedente di difensore diverso da quello al quale era conferito il mandato nel presente procedimento. Il ricorrente
espressamente sottolinea di aver scelto di procedere con il ricorso immediato per cassazione, considerando che l’atto present a profili di abnormità.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio.
Il Collegio ritiene che non possa decretarsi l’ammissibilità del ricorso per cassazione per atto abnorme avverso un provvedimento impugnabile; ciò in ragione del fatto che può qualificarsi come provvedimento abnorme solo l’atto non riconducibile ad alcuno degli schemi disciplinati dal sistema processuale e che, per la conseguente sua non prevedibilità, non può rientrare fra gli atti impugnabili. Contro l’atto di revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, quando il giudice stesso ritenga di disporre la revoca in assenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di legge, è invece espressamente previsto il reclamo di cui all’art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 davanti allo stesso ufficio giudiziario nell’ambito del quale è stato emesso.
Da quanto si evince dal ricorso, l’interessat a ha scientemente proposto il ricorso per cassazione, avendo chiaramente manifestato l’intento di dedurre l’abnormità del provvedimento.
Trova, dunque, applicazione il principio secondo il quale «E’ inammissibile l’impugnazione proposta con un mezzo di gravame diverso da quello prescritto, nel caso in cui dall’esame RAGIONE_SOCIALE‘atto emerga che la parte abbia intenzionalmente interposto il mezzo di gravame non consentito dalla legge» (Sez. 4, n. 1441 del 21/11/2023, dep. 2024, Verrucci, Rv. 285634 -01; Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 277945 -01).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali; tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità, segue, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art.616 cod.proc.pen. l’onere del versamento di una somma, in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, determinata, in considerazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende. Così è deciso, 11/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME