Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 31876 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31876 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a MOIO DELLA CIVITELLA il 06/01/1960
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il decreto del 14/01/2025 del Tribunale di Vallo della lucania udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il giudice del Tribunale di Vallo della Lucania, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha revocato il provvedimento con il quale il 10 luglio 2024 NOME era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rilevando trattarsi di richiedente assistita da più di un difensore.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando il provvedimento per violazione degli artt. 76,91 e 112 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 per avere omesso il giudice di verificare che la richiesta di ammissione conteneva l’espressa revoca della nomina di ogni precedente di difensore diverso da quello al quale era conferito il mandato nel presente procedimento. Il ricorrente
espressamente sottolinea di aver scelto di procedere con il ricorso immediato per cassazione, considerando che l’atto present a profili di abnormità.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio.
Il Collegio ritiene che non possa decretarsi l’ammissibilità del ricorso per cassazione per atto abnorme avverso un provvedimento impugnabile; ciò in ragione del fatto che può qualificarsi come provvedimento abnorme solo l’atto non riconducibile ad alcuno degli schemi disciplinati dal sistema processuale e che, per la conseguente sua non prevedibilità, non può rientrare fra gli atti impugnabili. Contro l’atto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quando il giudice stesso ritenga di disporre la revoca in assenza delle condizioni di legge, è invece espressamente previsto il reclamo di cui all’art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 davanti allo stesso ufficio giudiziario nell’ambito del quale è stato emesso.
Da quanto si evince dal ricorso, l’interessat a ha scientemente proposto il ricorso per cassazione, avendo chiaramente manifestato l’intento di dedurre l’abnormità del provvedimento.
Trova, dunque, applicazione il principio secondo il quale «E’ inammissibile l’impugnazione proposta con un mezzo di gravame diverso da quello prescritto, nel caso in cui dall’esame dell’atto emerga che la parte abbia intenzionalmente interposto il mezzo di gravame non consentito dalla legge» (Sez. 4, n. 1441 del 21/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285634 -01; Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 277945 -01).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell’art.616 cod.proc.pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 11/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME