Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21271 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21271 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 29/11/1981
avverso l’ordinanza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12 febbraio 2025 la Corte d’assise d’appello di Firenze, decidendo sulla istanza di liquidazione delle spese a favore del difensore di NOME NOMECOGNOME ammesso a patrocinio a spese dello Stato, GLYPH ha disposto la revoca del beneficio nei confronti del COGNOME. La Corte territoriale ha rilevato che, dalla consultazione della banca dati Agenzia delle entrate ( effettuata grazie alla convenzione tra il Ministero della Giust l’Amministrazione finanziaria) era emerso che il Luminita, negli anni success all’ammissione al beneficio, aveva fruito di redditi superiori a quelli originari dichiarati e, pur non superando il limite di legge, aveva omesso di comunicare le variazio reddituali rilevanti, così incorrendo nella violazione di cui all’art. 112, let 115/2002, cui consegue la revoca del beneficio.
Ha proposto ricorso l’avv. NOME COGNOME difensore del Luminita Adrian. Con unico motivo di ricorso lamenta violazione di legge. Le variazioni di reddito non poteva considerarsi rilevanti; si trattava comunque di somme erogate a fronte di lavo carcerario, si che i relativi importi erano comunque conosciuti dal Ministero della Giust e non ricorreva alcun intento fraudolento dell’imputato; inoltre, il provvedim impugnato era contrario al principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità sentenza delle Sezioni Unite n.14723/2020, secondo cui la falsità o l’incompletezza dell dichiarazione non potevano mai comportare la revoca del beneficio, ove non fosse superato il limite reddituale previsto dalla legge.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del rico CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dev’essere qualificato come opposizione ai sensi dell’art. 99 d.P n. 115 del 2002, con conseguente trasmissione degli atti al Presidente della Cort d’appello di Firenze per l’ulteriore corso.
Dalla lettura del provvedimento impugnato è dato desumere che la Corte fiorentina ha revocato d’ufficio l’ ammissione al patrocinio a spese dello Stato concessa al Luminita seguito di consultazione della banca dati della Agenzia delle entrate.
Orbene, avverso tale provvedimento non è esperibile il ricorso per cassazione, ma, ai sensi dell’art. 99 d.P.R. citato, unicamente il reclamo dinanzi al medesimo uffi giudiziario che l’ha emesso. Invero, la facoltà di ricorrere direttamente per cassazi per violazione di legge, ai sensi dell’art. 113 d.P.R. 115/2002, riguarda il caso di r dell’ammissione al beneficio disposta su richiesta dall’Amministrazione finanziaria ( c
Sez. 4 – ,
GLYPH
n. 3305 del 17/12/2021,
COGNOME,
Rv. 282573 -01;
Sez. 4,
GLYPH
n. 11771 del 07/12/2016,
Doratiotto,
Rv. 269672 -01;
Sez. 4, GLYPH n. 6420 del 21/12/2011,
COGNOME
Rv. 251938 GLYPH
–
01;
Sez. U, n. 36168 del 14/07/2004, COGNOME, Rv. 228667 – 01)).
Nel caso in esame, non trattandosi di revoca disposta su richiesta dall’Amministrazion finanziaria, l’impugnazione proposta dev’essere qualificata come opposizione ed
indirizzata al Presidente della Corte d’appello di Firenze, al quale gli atti devono e trasmessi per il relativo giudizio.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione ai sensi ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002, dispone la trasmissione degli atti al Presidente della Corte d’appello di Firenze.
Così deciso 1’8 maggio 2025