Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10327 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10327 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Mesoraca (Kr) il 28 ottobre 1971;
avverso la ordinanza n. 2021/1096 del Tribunale di Crotone del 20 giugno 2024;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Crotone, con ordinanza depositata in data 20 giugno 2024 – dopo che la Sezione IV penale di questa Corte, con sentenza n. 39028 del 20 settembre 2022, i cui motivi sono stati pubblicati, tramite deposito presso la Cancelleria della relativa Sezione in data 17 ottobre 2022, aveva annullato con rinvio la precedente ordinanza, pronunziata in data 25 ottobre 2021, del medesimo Tribunale confermativa della precedente revoca – ha nuovamente rigettato il ricorso proposto da COGNOME Giovanni e con il quale questi aveva presentato opposizione avverso il precedente provvedimento di revoca della sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, condannandolo, altresì, al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale ordinanza ha nuovamente interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, il COGNOME, lamentando, con l’unico motivo posto a sostegno della propria doglianza, la violazione di legge ed il vizio di motivazione che minerebbero l’ordinanza reiettiva pronunziata dal Tribunale pitagorico in quanto, sebbene il COGNOME, soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, avesse omesso di comunicare l’avvenuta variazione del reddito da lui prodotto, passato da eurí 4.000,00 nell’anno di imposta 2018 (reddito da lui dichiarato in data 21 gennaio 2019 in occasione della presentazione della domanda volta all’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato) ad euri 4.497,30 per l’anno di imposta 2019 ed ad euri 4.498,47 per l’anno di imposta 2020, per effetto della intervenuta percezione del reddito di cittadinanza, la Corte di cassazione, con la citata sentenza n. 39028 del 2022, aveva stabilito, nell’annullare la precedente ordinanza con la quale era stata rigettata la impugnazione da lui presentata della revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che, ai fini della revoca in questione doveva essere data rilevanza alle sole variazioni non comunicate aventi una significativa incidenza ai fini della ammissione o meno al predetto beneficio. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel pronunziare in sede di rinvio il Tribunale di Crotone, secondo il ricorrente, invece di misurarsi con la motivazione della sentenza di annullamento emessa da questa Corte, si limitava alla “mera riproposizione delle medesime argomentazioni riportate nella precedente ordinanza (…) oggetto della pronuncia di annullamento con rinvio”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto.
Come accennato il presente giudizio scaturisce dall’avvenuta originaria impugnazione da parte dell’odierno ricorrente del provvedimento con il quale, in data 10 maggio 2021, il Tribunale di Crotone aveva revocato la ammissione del medesimo al beneficio del patrocinio a spese dello Stato a suo tempo riconosciutogli per non avere il Rizza provveduto alla tempestiva comunicazione, come invece prescritto dall’art. 79, comma 1, lettera d), del dPR n. 115 del 2002, della intervenuta variazione del suo reddito rispetto a quello dichiarato in occasione della presentazione della istanza volta a godere del beneficio.
Avendo il Rizza formulato opposizione avverso detto provvedimento, il Tribunale di Crotone, con ordinanza emessa in data 25 ottobre 2021 rigettava il ricorso da quello presentato, avendo osservato che l’obbligo della comunicazione sussiste anche in caso di variazione reddituali non determinanti la decadenza, per motivi censuari, dal godimento del beneficio de quo.
Tale ordinanza è stata, però, annullata con rinvio dalla IV Sezione penale di questa Corte di cassazione con la sentenza n. 39028 del 2022, nella motivazione della quale era chiarito che l’omessa comunicazione della variazione di reddito, costituente valido motivo, secondo la previsione di cui all’art. 112, lettera a), del dPR n. 115 del 2002, per la revoca del beneficio, · doveva intendersi riferito alle sole variazioni rilevanti, dovendo per esse intendersi quelle incidenti sulla riconoscibilità ab origine del beneficio.
La Corte aveva, pertanto, annullato con rinvio la ordinanza allora impugnata, prescrivendo al giudice del rinvio di verificare se la variazione di reddito della quale il COGNOME aveva omesso la comunicazione rivestisse o meno siffatta rilevante significatività.
Con la ordinanza ora impugnata il Tribunale crotonese, peraltro richiamando principi giurisprudenziali ampiamente anteriori nel tempo alla sentenza di annullamento con rinvio dianzi citata, ha osservato che la revoca del beneficio in questione è applicabile anche nelle ipotesi in cui le variazioni reddituali non comunicate “non comportino il venir meno delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio” ovvero “non implichino il superamento delle condizioni per il (suo) mantenimento”.
Rilevata, a questo punto, la indiscussa inottemperanza da parte del COGNOME all’obbligo comunicativo su di lui incombente, il giudice del rinvio ha nuovamente rigettato il ricorso proposto dal COGNOME.
Una siffatta decisione si palesa come manifestamente illegittima.
E’, infatti, cosa nota che, secondo la piana espressione adottata dal legislatore nella redazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., il giudice del rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.
Nel caso di specie la Corte di cassazione, con la sentenza n. 39028 del 2022, decidendo, appunto, una questione di diritto ad essa devoluta, aveva chiarito che, incombendo sul soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, secondo il dettato di cui all’art. 79, comma 1, lettera d) , del dPR n. 115 del 2002, l’obbligo di comunicare le sole “variazioni rilevati dei limiti di reddito”, la “sanzione” della revoca del beneficio comminata dalla lettera a) dell’art. 112 in caso di omessa comunicazione delle variazioni di reddito, debba essere intesa – peraltro in coerente lettura con quanto stabilito dalla successiva lettera b) solo in quanto relativa a variazioni che siano tali da escludere la presenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio in questione.
Tanto osservato la Corte, con la sentenza rescindente più volte ricordata, ha, conclusivamente, demandato al giudice del rinvio, avendo ritenuto sul punto omissiva la motivazione della ordinanza allora sottoposta al suo scrutinio, di “argomentare (evidentemente sulla base delle coordinate ermeneutiche dianzi illustrate ndr) sulla rilevanza della variazione di reddito” la cui comunicazione è stata omessa dall’attuale ricorrente.
I! Tribunale di Crotone, sostanzialmente disinteressandosi di tale profilo – l’unico sul quale d’altra parte doveva concentrare i suoi sforzi motivazionali si è limitato, in tale senso violando il disposto dell’art. 627, comma 3, cod proc. pen., a ribadire la tesi, già smentita da questa Corte in occasione della pronunzia della sentenza rescindente, della automatica revocabilità della ammissione al patrocinio a spese dello Stato in caso di omessa comunicazione della variazione reddituale, laddove avrebbe dovuto verificare, ove non fosse rimasto sordo alla enunciazione del chiaro principio di diritto a suo tempo evocato da questa Corte, se una siffatta variazione era, quanto alla ipotesi concretamente sottoposta al suo esame, tale da determinare, stante la sua incidenza sul patrimonio dell’originario istante, il venir meno dei requisit reddituali per il godimento del beneficio.
La ordinanza in tale modo adottata si palesa, pertanto, illegittima e va, di conseguenza annullata con rinvio al Tribunale di Crotone, in diversa
composizione personale, per nuovo giudizio sul punto, dovendo esso questa volta uniformarsi al principio di diritto secondo il quale, in caso d annullamento con rinvio disposto da una Sezione semplice della Corte di cassazione, il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi al principio di diritt dalla stessa enunciato – per esso intendendosi nella presente occasione quello enunciato nella più volte citata sentenza n. 39028 del 2022 della IV Sezione di questa Corte di cassazione – atteso che il principio di diritto contenuto nella sentenza di annullamento, in quanto immodificabile e sottratto ad ulteriori mezzi di impugnazione, acquista autorità di giudicato interno (in tale senso, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione I penale, 8 gennaio 2021, n. 464, rv 280213, in una ipotesi in cui il principio di diritto enunciato, e disatteso sede di giudizio di invio, era persino, in contrasto con un dictum in precedenza espresso dalla Sezioni unite di questa stessa Corte).
PQM
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Crotone.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente