Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37119 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 4 Num. 37119 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CHIETI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO del Foro di Chieérche ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di L’Aquila, con provvedimento emesso in data 15 aprile 2024, ha revocato il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore di NOME COGNOME, su istanza avanzata il 10 aprile 2024 dall’Ufficio Controlli dell’RAGIONE_SOCIALE della stessa città in quanto il reddito accertato è risultato superiore al limite previsto dall’art. 76 comma 1 D.p.r. 30 maggio 2002 n. 115.
Avverso il provvedimento di revoca è stato proposto ricorso ai sensi dell’art. 99 dPR 115/2002 indirizzato al Presidente della Corte di appello di L’Aquila deducendo che lo stesso è stato adottato in violazione dell’art. 76 D.P.R. n. 115/2006 e la motivazione del tutto carente. Dalla documentazione inviata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è emerso che, nel 2021, la somma dei redditi dell’istante, cumulati con quelli dei genitori superava il limite consentito. Tuttavia, nell’istanza di ammissione, depositata in data 15 luglio 2022, era stato evidenziato che il COGNOME, pur essendo residente nell’abitazione dei genitori, viveva in un altro appartamento, da solo, condotto in locazione e che l’allontanamento era stato determinato dalla denuncia sporta dai genitori in conseguenza della quale era stata applicata nei suoi confronti, prima la misura della custodia cautelare in carcere e poi quella degli arrestg donniciliari, proprio nell’abitazione condotta in affitto. provvedimento si pone, dunque, in contrasto con il disposto dell’art. 76 DPR 115/2002.
La Procura Generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore del COGNOME ha depositato memoria con la quale evidenzia di avere depositato ricorso ex art. 99 DPR 115/2002 avverso il provvedimento di revoca indirizzato al Sig. Presidente della Corte di Appello e che, in data 10 maggio 2024, 94- è stata comunicata la trasmissione del detto ricorso a questa Corte, ai sensi dell’art. 113 DPR citato. Nel riportarsi ai motivi, la difesa rileva la erroneit della trasmissione. Pur conoscendo gli orientamenti di questa Corte che ammette alternativamente tanto il ricorso per cassazione per violazione di legge, quanto l’opposizione regolata dall’art. 99 DPR 115/2002, chiede la trasmissione alla Corte di appello per l’ulteriore corso del giudizio.
4.2.-In via gradata ove questa Corte ritenesse corretta la trasmissione del ricorso evidenzia che le circostanze poste a fondamento del ricorso erano già note
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alla Corte territoriale in quanto rappresentate nella istanza di ammissione al patrocinio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ necessario premettere che il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è reclamabile a norma dell’art. 99 del DPR 115/2002 davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualunque altro giudice (Sez. 4, Sentenza n. 37519 del 03/05/2017, COGNOME, Rv. 270851; Sez. 4, Sentenza n. 44189 del 28/09/2012, PMT Bagarella, Rv. 253644); mentre non è esperibile il ricorso per cassazione (Sez. 4, Ordinanza n. 47812 del 08/10/2019, Bosco, Rv. 277558; Sez. 4, Ordinanza n. 3305 del 17/12/2021, dep.2022, COGNOME, Rv. 282573).
A tale regola sfuggono casi come quello in esame in cui la revoca sia avvenuta su richiesta dell’Ufficio Finanziario per i quali t . l’art. 113 DPR 115/2022 prevede il ricorso diretto per Cassazione.
L’assetto normativo RAGIONE_SOCIALE disposizioni indicate comporta che l’interessato, ove non intenda proporre opposizione ai sensi dell’art. 99 può proporre, in forza dell’art. 113 direttamente ricorso per Cassazione (Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, Doratiotto, Rv. 269672).
Proprio nell’ultimo arresto indicato, questa Corte ha precisato che costituisce principio già affermato quello in base al quale il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è ricorribile per cassazione soltanto per violazione di legge (Sez. 3, n. 3271 del 10/12/2009, dep 2010, Provenza, Rv. 245877).
E’ stato, inoltre, precisato che l’equiparazione tra i due rimedi impugnatori, quello di cui all’art. 99 comma 4 e quello di cui all’art. 113 DPR 115/2002 appare conforme ai principi che si rinvengono nella sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, Pangallo del 2004, secondo cui il provvedimento di revoca per insussistenza dei presupposti del decreto di ammissione al- patrocinio disposto a norma dell’art. 112 è impugnabile negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dall’art. 99 relativo all’istanza di ammissione, norma che al comma 4 prevede che il ricorso per cassazione, avverso l’ordinanza che decide l’opposizione, è proponibile soltanto per violazione di legge. In altri termini, se la norma generale
del sistema impugnatorio delineato nello specifico comparto normativo è l’art. 99, una interpretazione sistematica RAGIONE_SOCIALE norme che di quel sistema sono parte, giustifica la conclusione secondo la quale, anche nel caso di ricorso avverso il · GLYPH decreto di revoca del beneficio su richiesta dell’ufficio finanziario il ricorso dire per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge.
Nel caso in esame il ricorso era stato inequivocabilmente proposto ai sensi dell’art. 99 dato che era indirizzato al Presidente della Corte di appello ed è stato trasmesso a questa Corte, contravvenendo alla interpretazione data, e di cui si è detto, dell’art. 113 cit. “ossia ove la parte non intenda proporre opposizione”.
La Corte regolatrice ha, infatti, ripetutamente affermato che in tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso di revoca dell’ammissione al beneficio disposta su richiesta dall’amministrazione finanziaria – come nel caso di specie l’interessato, ove non intenda proporre opposizione ai sensi dell’art. 99, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha la facoltà di ricorrere direttamente per cassazione, ai sensi dell’art. 113 d.P.R. cit., per violazione di legge (Sez. 4, Sentenza n. 11771 del 07/12/2016, deo. 10/03/2017, Rv. 269672).
Pertanto, l’impugnazione deve essere qualificata come opposizione ex art. 99, comma 1, d.P.R. n. 115/2002 e gli atti devono essere trasmessi per l’ulteriore corso al Presidente della Corte di appello di L’Aquila, funzionalmente competente.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Presidente della Corte di appello di L’Aquila.
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Così deciso il 9 luglio 2024