Revoca Patrocinio a Spese dello Stato: Non Sempre il Ricorso in Cassazione è la Via Giusta
Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto fondamentale che garantisce il diritto alla difesa a chi non ha i mezzi economici per sostenerla. Tuttavia, l’ammissione a tale beneficio non è definitiva e può essere soggetta a verifiche. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un aspetto procedurale cruciale in caso di revoca del patrocinio a spese dello Stato, indicando quale sia il corretto strumento di tutela per il cittadino. Vediamo nel dettaglio cosa è stato deciso.
I Fatti del Caso
Un soggetto, ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel 2021 nell’ambito di un procedimento davanti al Tribunale di Sorveglianza, si vedeva revocare il beneficio nel novembre 2023. La decisione del Tribunale scaturiva da una nota dell’Agenzia delle Entrate, pervenuta a seguito di una richiesta di verifica da parte dello stesso ufficio giudiziario. Dalla nota emergeva che, nell’anno 2022, il reddito del soggetto e del suo nucleo familiare aveva superato il limite massimo previsto dalla legge per poter usufruire del beneficio.
L’interessato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo una violazione di legge. A suo avviso, le variazioni di reddito successive alla conclusione del procedimento (avvenuta nel 2021) non avrebbero dovuto avere rilevanza ai fini della revoca.
La Decisione della Corte e la revoca del patrocinio a spese dello Stato
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, non è entrata nel merito della questione sollevata dal ricorrente (cioè, se il reddito del 2022 fosse o meno rilevante). Invece, si è concentrata su un aspetto preliminare e fondamentale: la corretta via di impugnazione.
Gli Ermellini hanno stabilito che il ricorso per cassazione non era il rimedio esperibile in questo specifico caso. Di conseguenza, hanno riqualificato l’impugnazione come ‘opposizione’ ai sensi dell’art. 99 del d.P.R. 115/2002 e hanno disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino, lo stesso ufficio che aveva emesso il provvedimento di revoca, per il relativo giudizio.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte si fonda su una distinzione precisa prevista dalla normativa sul patrocinio a spese dello Stato. Il Testo Unico sulle spese di giustizia (d.P.R. 115/2002) prevede due diversi percorsi di impugnazione a seconda delle circostanze della revoca.
1. Ricorso per Cassazione (art. 113 d.P.R. 115/2002): Questa via è percorribile solo quando la revoca del beneficio viene disposta a seguito di una specifica richiesta proveniente dall’amministrazione finanziaria (l’Agenzia delle Entrate).
2. Opposizione (art. 99 d.P.R. 115/2002): Questo è il rimedio generale contro i decreti del magistrato in materia di patrocinio a spese dello Stato. Si applica in tutti gli altri casi, inclusa la situazione in esame, dove è stata l’autorità giudiziaria stessa a disporre d’ufficio i controlli che hanno poi portato alla revoca, sebbene sulla base di informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Nel caso di specie, la revoca non è scaturita da un’iniziativa autonoma dell’amministrazione finanziaria, ma da un controllo disposto d’ufficio dal Tribunale di Sorveglianza. Pertanto, la Corte di Cassazione ha concluso che l’unico strumento corretto a disposizione del cittadino era l’opposizione davanti allo stesso giudice che aveva emesso il provvedimento, e non il ricorso diretto al massimo organo di giustizia.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: la scelta del rimedio contro un provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato non è libera, ma dipende strettamente dal soggetto che ha dato avvio al procedimento di revoca. Se la revoca è disposta su iniziativa diretta dell’Agenzia delle Entrate, la strada è il ricorso per Cassazione. Se, invece, la revoca è frutto di un controllo d’ufficio del giudice, anche se basato su dati fiscali, la via corretta è l’opposizione davanti allo stesso giudice. Una scelta procedurale errata può portare all’inammissibilità del ricorso, con conseguente perdita di tempo e del diritto a far valere le proprie ragioni nel merito.
Quando può essere revocato il patrocinio a spese dello Stato?
Può essere revocato se, in un momento successivo all’ammissione, si accerta che il reddito del beneficiario e dei suoi familiari conviventi ha superato i limiti massimi previsti dalla legge.
Quale rimedio è previsto contro la revoca del patrocinio a spese dello Stato disposta d’ufficio dal giudice?
Il rimedio corretto non è il ricorso per cassazione, ma l’opposizione da presentare dinanzi allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento di revoca, come stabilito dall’art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro la revoca del patrocinio a spese dello Stato?
No. Il ricorso diretto per cassazione è ammesso, per violazione di legge, solo quando il provvedimento di revoca è stato emesso su richiesta dell’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 113 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13416 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 4 Num. 13416 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 08/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Torino, con provvedimento dell’8 novembre 2 revocato nei confronti di COGNOME NOME il beneficio di ammissione al patr spese dello Stato. Rilevava il Tribunale che, a seguito di richiesta del pervenuta una nota dell’Agenzia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Torino, del 14 agosto 2023, d emergeva che il ricorrente ed i suoi familiari nell’anno 2022 avevano percepito tale da superare il limite massimo previsto dalla legge.
Ha proposto ricorso il COGNOME a mezzo del difensore. Con unico motivo di ricorso violazione di legge. Secondo il disposto della lettera d) dell’art. 79 D.P.R. 1 variazioni del reddito rilevano sino alla definizione del processo. Il p promosso davanti al Tribunale di Sorveglianza per ottenere il differime esecuzione della pena era stato definito nel 2021, mentre la variazione del riferibile all’anno 2022.
Il procuratore generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provv impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME COGNOME‘COGNOME qualifi opposizione ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, con conseguente tr degli atti al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino per l’ulterior
Rileva il Collegio che dalla lettura del provvedimento impugnato è dato desu il Tribunale di sorveglianza di Torino ha revocato l’ ammissione al patrocinio a Stato concessa al COGNOME il 23 marzo 2021 in ragione del superamento de reddituali per l’anno 2022.
Orbene, avverso tale provvedimento non è esperibile il ricorso per cassazion sensi dell’art. 99 d.P.R. citato, unicamente il reclamo dinanzi al medes giudiziario che l’ha emesso. Invero, la facoltà di ricorrere direttamente per c sensi dell’art. 113 d.P.R. 115/2002, per violazione di legge, riguarda il c dell’ammissione al beneficio disposta su richiesta dall’amministrazione finan caso in esame, invece, risulta dal testo del provvedimento impugnato che giudiziaria ha disposto controlli d’ufficio, a seguito dei quali è perv dell’RAGIONE_SOCIALE. Non si tratta, quindi, di revoca disposta dall’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE.
L’impugnazione proposta dev’COGNOME, pertanto, qualificata come opposizi , indirizzata al Presidente del Tribunale di sorveglianzaTorino, al quale gli COGNOME trasmessi per il relativo giudizio.
Qualificata l’impugnazione come opposizione ai sensi dell’ art. 99 d.P.R. n. 11 dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di sorveglianz Così deciso il 7 marzo 2024