Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3838 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 4 Num. 3838 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Ord. n. sez. 113/2026
NOME COGNOME
CC – 27/01/2026
ATTILIO COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Pescara il DATA_NASCITA,
avverso il decreto del 23/09/2025 del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha
concluso per lÕannullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
letta la memoria AVV_NOTAIO, del foro di Pescara, che ha concluso per lÕannullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Con decreto del 23 settembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di LÕAquila, su richiesta dell’RAGIONE_SOCIALE, ed in ragione del fatto che il reddito di NOME COGNOME aveva superato i limiti previsti per fruire del beneficio, ha revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deliberata in suo favore con decreto n. 2022/314 S.I.U.S.
Avverso tale provvedimento NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indirizzandolo al Tribunale di sorveglianza di LÕAquila, e lamentando un errore nel computo del reddito rilevante ai sensi dellÕart. 76 del predetto decreto.
Più in particolare, il ricorrente lamenta lÕillegittimitˆ della revoca poichŽ tanto lÕufficio finanziario, quanto il Tribunale, nel determinare la soglia di reddito per ottenere lÕammissione non hanno tenuto conto della previsione di cui allÕart. 92 dello stesso decreto, che per il caso in cui l’interessato all’ammissione conviva con il coniuge o con altri familiari, incrementa il limite indicato dall’art. 76, comma 1, di euro 1.032,91 per ciascuno dei familiari conviventi.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
Il ricorso deve essere qualificato come opposizione.
In termini generali deve ribadirsi che, ai sensi dell’art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è reclamabile, davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualunque altro giudice (Sez. 4, n. 3305 del 17/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282573 Ð 01; Sez. 4, n. 37519 del 03/05/2017, COGNOME, Rv. 270851 Ð 01).
4.1. Tale principio trova una deroga per il caso in cui la revoca sia avvenuta su richiesta dell’ufficio finanziario, per il quale l’art. 113 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, prevede il ricorso per cassazione in alternativa rispetto alla opposizione (Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, Doratiotto, Rv. 269672 – 01).
In tali casi il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nella quale rientra la mancanza di motivazione, ma non il vizio riguardante la congruitˆ RAGIONE_SOCIALE valutazioni del giudice, come precisato da questa Sezione a proposito del ricorso proposto art. 99, comma 4, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 4, n. 22637 del 21/03/2017, COGNOME, Rv. 270000 Ð 01; Sez. 4, n. 16908 del 07/02/2012, COGNOME, Rv. 252372 – 01).
4.2. Nella specie il ricorso è stato inequivocabilmente proposto ai sensi del citato art. 99, e ci˜ sia perchŽ cos’ espressamente qualificato (pp. 1 e 2), sia perchŽ indirizzato al Tribunale di sorveglianza che, invece, lo ha trasmesso a questa Corte, contravvenendo allÕinterpretazione che, come visto, consente allÕistante di proporre ricorso per cassazione in via alternativa rispetto allÕopposizione (e non in via esclusiva).
Sulla scorta di tali argomentazioni, l’impugnazione deve essere qualificata come opposizione ex art. 99, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con trasmissione degli atti per l’ulteriore corso al Presidente del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, funzionalmente competente.
Qualificata l’impugnazione come opposizione ai sensi dellÕart. 99 d.P.R. n. 115/2002, dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.
Cos’ deciso in Roma, il 27 gennaio 2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME