Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44912 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44912 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 06/06/2023 del GIP TRIBUNALE di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto indicato in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze ha revocato, previa comunicazione dell’Amministrazione finanziaria, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato già concessa a beneficio di NOME COGNOME, indagata nel procedimento penale avente n.22347/2019.
Il Giudice ha motivato la revoca rilevando che – sulla base della predetta comunicazione – l’indagata era risultata, in riferimento all’anno 2018 (epoca in cui era stata presentata l’ultima dichiarazione fiscale), titolare di un reddito pari a C 16.710,00, quindi superiore ai limiti previsti dal decreto 30 maggio 2002, n.115.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione NOME, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto l’erronea applicazione dell’art.76 del d.P.R. 115/2002.
Ha premesso che la ricorrente aveva presentato l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio in data 11/06/2020, facendo riferimento alla dichiarazione presentata per l’anno 2019, pure se i termini per la relativa presentazione non erano ancora scaduti; ha quindi argomentato che il provvedimento di revoca si era invece fondato sui redditi relativi al precedente anno 2018, incorrendo pertanto nel lamentato vizio di violazione di legge.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Occorre premettere che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di revoca dell’ammissione ad esso disposto a norma dell’art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) è impugnabile, anche nell’ipotesi in cui sia stato adottato illegittimamente d’ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo all’istanza di ammissione, poiché il citato testo unico, avendo natura
“compilativa”, non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina (ovvero il ricorso al presidente dell’ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che definisce il predetto ricorso). (Sez. U, n. 36168 del 14/07/2004, COGNOME, Rv. 228667).
Il provvedimento di revoca, dunque, è reclannabile, a norma dell’art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, solo davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di Appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualsiasi altro giudice. (Sez. 4, Sentenza n. 37519 del 03/05/2017, COGNOME, Rv. 270851; Sez. 4, Sentenza n. 44189 del 28/09/2012, PMT Bagarella, Rv. 253644); mentre non è esperibile il ricorso per cassazione (Sez. 4, Ordinanza n. 47812 del 08/10/2019, COGNOME, Rv. 277558; Sez. 4, Ordinanza n. 3305 del 17/12/2021, dep.2022, Picariello, Rv. 282573).
Alla suddetta regola sfugge peraltro proprio la particolare fattispecie processuale in esame in quanto quando – come nel caso di specie – la revoca sia avvenuta previa segnalazione da parte dell’Ufficio finanziario, è esperibile il ricorso diretto per Cassazione ai sensi dell’art.113 del d.P.R. n.115/2002.
Il particolare assetto dettato dalle predette disposizioni comporta quindi che nel caso di revoca dell’ammissione al beneficio disposta su richiesta dall’amministrazione finanziaria, l’interessato, ove non intenda proporre opposizione ai sensi dell’art. 99, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha la facoltà di ricorrere direttamente per cassazione, ai sensi dell’art. 113 d.P.R. cit., (Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, Doratiotto, Rv. 269672).
In particolare, in tale ultimo arresto, questa Corte ha precisato – in ordine al profilo relativo ai vizi desumibili mediante il ricorso per Cassazione – che costituisce principio già affermato quello in base al quale il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è ricorribile per cassazione soltanto per violazione di legge (Sez. 3, n. 3271 del 10/12/2009, dep 2010, Provenza, Rv. 245877). Questa stessa sezione ha altresì specificato (sia pure in relazione al provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione) che il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi dell’art. 99, comma quarto, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella quale rientra la mancanza di motivazione ma non il vizio riguardante la congruità delle valutazioni del giudice (Sez. 4 n. 16908 del 07/02/2012, Rv. 252372). Come pure precisato da questa Corte, nella sentenza n. 3271/10, sopra richiamata, l’equiparazione tra le due distinte
fattispecie impugnatorie (quelle, cioè, previste rispettivamente dall’art. 99 co. 4 e dall’113 del d.P.R. 115/02) appare del tutto conforme ai principi rinvenibili nella sentenza Sezioni Unite, COGNOME del 2004, secondo cui il provvedimento di revoca per insussistenza dei presupposti del decreto di ammissione al patrocinio disposto a norma dell’art. 112 è impugnabile negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dall’art. 99 relativo all’istanza di ammissione, norma che al comma 4 prevede che il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide l’opposizione, è proponibile soltanto per violazione di legge.
In altri termini, se la norma generale del sistema impugnatorio delineato nello specifico comparto normativo è l’art. 99, una interpretazione sistematica delle norme che di quel sistema sono parte giustifica la conclusione rassegnata, secondo cui, anche nel caso di ricorso avverso il decreto di revoca del beneficio su richiesta dell’ufficio finanziario il ricorso diretto per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge.
Nel merito, il motivo di ricorso – con il quale è stata dedotta la violazione del disposto dell’art.76 del d.P.R. n.115/2002 – è fondato.
Risulta che la ricorrente ha presentato la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio alla data del 11/06/2020, indicando un reddito imponibile – risultante dalla già presentata dichiarazione dei redditi per l’anno 2019 di C 11.079,00, quindi inferiore al limite previsto ratione temporis e pari a C 11.493,22. ·
Alla stregua del tenore letterale della norma sorge dunque il problema di stabilire se per “ultima dichiarazione” debba intendersi l’ultima dichiarazione presentata o quella relativamente alla quale sia sorto l’obbligo di presentazione, pur se ancora materialmente non presentata.
Va quindi rilevato che questa Corte si è reiteratamente espressa in quest’ultimo senso, laddove ha ritenuto che “l’ultima dichiarazione”, rilevante per la individuazione del reddito, ai fini dell’ammissione al beneficio, a norma dell’art. 76, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sia quella per la quale è maturato, al momento del deposito della istanza, l’obbligo di presentazione (Sez. 4, n. 7710 del 05/02/2010, COGNOME, Rv. 246698; Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, COGNOME, Rv. 260953; Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020, Cusenza, Rv. 279239).
In particolare, come rilevato nella parte motiva dell’ultima sentenza richiamata e con argomentazione che si ritiene di condividere integralmente, tale conclusione risponde alla ratio della norma, che risiede nell’ancorare l’ammissione al beneficio costituito dal patrocinio a spese dello Stato a un
dato reddituale cronologicamente vicino al momento della presentazione dell’istanza.
D’altronde, se il reddito da indicare fosse quello risultante dall’ultima dichiarazione presentata, lo iato cronologico fra il momento di presentazione di quest’ultima e quello di deposito dell’istanza ex art. 79 d.P.R. n. 115 del 2002 potrebbe determinare l’ammissione al beneficio di un soggetto che in passato versava effettivamente in condizioni reddituali tali da consentirgli di fruire del beneficio ma che al momento del deposito dell’istanza, e dell’autocertificazione, in conseguenza di variazioni reddituali in me/ius, non abbia più diritto al patrocinio a spese dello Stato.
Né potrebbe opinarsi in senso contrario sulla base del dato testuale consistente nell’utilizzo, da parte della norma, del termine “risultante”, sostenendo che solo da una dichiarazione già presentata può “risultare” un reddito e che se è sorto l’obbligo di presentazione ma la dichiarazione non è stata ancora presentata, il dato reddituale non può considerarsi da essa “risultante”; ciò in quanto la norma non richiede che al momento del deposito dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la dichiarazione dei redditi debba essere già stata presentata, onde è ermeneuticamente corretto attribuire all’espressione “reddito imponibile…, risultante dall’ultima dichiarazione” il significato di reddito che verrà indicato nella dichiarazione e che quindi “risulterà” dalla dichiarazione stessa, all’esito della sua presentazione.
Nel caso di specie, quindi, correttamente la ricorrente ha indicato nell’istanza il reddito risultante dall’ultima dichiarazione presentata – pure se i termini relativi previsti dalle disposizioni di riferimento non erano ancora scaduti – con la conseguenza che il parametro per l’ammissione doveva essere costituito da tale ultima dichiarazione medesima, a propria volta riportante un reddito contenuto entro il limite previsto dall’art.76, comma 1, d.P.R. n.115/2002.
Pertanto il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Firenze per l’ulteriore corso.
Così deciso il 10 ottobre 2023
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Il Con sliere estensore
Il Presidente