Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3627 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3627 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 121/2026
NOME COGNOME
CC – 27/01/2026
ATTILIO COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
Motivazione Semplificata
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
NOME (NOME) nata in Romania il DATA_NASCITA, avverso il decreto dellÕ8 settembre 2025 del Tribunale di Pisa;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso per lÕinammissibilitˆ del ricorso;
Con decreto delllÕ8 settembre 2025 il Tribunale di Pisa, su richiesta dell’RAGIONE_SOCIALE, ed in ragione del fatto che il reddito dell’imputata aveva superato i limiti previsti, ha revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, come deliberata in favore di NOME COGNOME nel procedimento penale n. 2410/2020 r.g.n.r.
Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico motivo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, commi 1 e 2, e art. 79.
Più in particolare la ricorrente lamenta lÕillegittimitˆ della revoca in quanto, poichŽ lÕistanza fu presentata il 29 marzo 2024, il reddito da prendere in considerazione non era quello relativo allÕanno 2022 (effettivamente valutato dai
giudici), ma quello relativo allÕanno 2023, inferiore alla soglia prevista per lÕammissione al beneficio, anche in considerazione dellÕincremento previsto per ciascun familiare convivente.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, il ricorso per cassazione è ammissibile quale rimedio previsto, ai sensi dell’art. 113 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nei casi di revoca su richiesta dellÕufficio finanziario, e ci˜ in via alternativa rispetto allÕopposizione (Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, Doratiotto, Rv. 269672 – 01).
In tali casi, per˜, il ricorso è ammesso soltanto per violazione di legge, nella quale rientra la mancanza di motivazione ma non il vizio riguardante la congruitˆ RAGIONE_SOCIALE valutazioni del giudice, come precisato da questa Sezione a proposito del ricorso proposto art. 99, comma 4, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 4, n. 22637 del 21/03/2017, COGNOME, Rv. 270000 Ð 01; Sez. 4, n. 16908 del 07/02/2012, COGNOME, Rv. 252372 – 01).
4.2. Passando allo scrutinio dei motivi di ricorso, il Tribunale, ricevuta la nota dellÕRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (riguardante lÕesistenza di redditi in capo ai conviventi della NOME) ha revocato lÕammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo superato il limite previsto dallÕart. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con riguardo ai redditi percepiti nellÕanno 2022.
4.3. Il ricorso, con cui si deduce lÕerrata individuazione dellÕannualitˆ alla quale devono essere riferiti i redditi dichiarati ai fini dellÕammissione, è manifestamente infondato.
Nel caso di specie, infatti, lÕistanza di ammissione è stata presentata il 29 marzo 2024; pertanto, i redditi che lÕistante doveva autocertificare erano quelli percepiti nellÕanno 2022 (non nellÕanno 2023), che la stessa ricorrente non contesta essere superiori al limite previsto dalla legge.
Invero, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, lÕultima dichiarazione dei redditi rilevante ai fini dellÕammissione al patrocinio a spese dello Stato, a norma del citato art. 76, è quella per la quale, al momento del deposito dellÕistanza, è decorso il termine ultimo per la presentazione, essendo possibile tenere conto di una diversa annualitˆ soltanto se, nel momento in cui lÕistanza viene depositata, la dichiarazione dei redditi è giˆ stata effettivamente presentata (Sez. 4, n. 472 del 19/11/2025, dep. 2026, DÕAgata, non mass.; Sez. 4, n. 43738 del 06/11/2024, COGNOME, Rv. 287208 – 01; Sez.
4, n. 16875 del 12/03/2024, COGNOME, Rv. 286177 – 01; Sez. 4, n. 39182 del 09/05/2024, COGNOME, Rv. 287073 Ð 01).
Su questo specifico profilo la ricorrente neppure deduce di aver giˆ presentato, alla data del 29 marzo 2024, la dichiarazione dei redditi percepiti nellÕanno 2023.
DÕaltra parte, allÕistanza di ammissione non è allegata alcuna dichiarazione dei redditi, essendo in atti le sole certificazioni di cui allÕart. 4, commi 6-ter e 6quater, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, che come noto sono relative ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte (richiamate anche in ricorso, p. 4), e pertanto, come sottolineato anche da questa Corte, non equiparabili alle dichiarazioni indicate dallÕart. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 4, n. 24294 del 24/06/2025, Tullio, non mass.).
Stante lÕinammissibilitˆ del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Cos’ deciso in Roma, il 27 gennaio 2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME