Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 29559 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29559 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CETRARO il 04/12/2002
avverso l’ordinanza del 13/12/2024 del GIP TRIBUNALE di NOME
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso l’ordinanza con l quale è stato rigettato il ricorso in opposizione ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, contro il decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello St nell’ambito di un procedimento penale, disposta ai sensi dell’ad. 112, comma 1 lett. d), d.P.R. n. 115 del 2002, con efficacia ex tunc.
1.1. Nel provvedimento impugnato si legge che, nell’istanza di ammissione al beneficio presentata il 3 aprile 2023, erano stati correttamente dichiarati i re percepiti nell’anno 2021, di tal che la COGNOME era stata ammessa al beneficio c provvedimento datato 13 aprile 2023; che, con comunicazione tardivamente resa in data 5 giugno 2024, la ricorrente dichiarava che per l’anno 2022 le condizion reddituali del proprio nucleo familiare erano cambiate, non consentendo il mantenimento del beneficio; che, sulla scorta dell’anzidetta comunicazione, l COGNOME non aveva diritto al patrocinio a spese dello Stato già a partire dal 1 genn 2023;.
Con un unico motivo, la ricorrente deduce violazione di legge per essere stata revoca disposta con efficacia retroattiva, anziché con decorrenza dalla data del comunicazione della variazione reddituale, o, al più, dalla scadenza del termine cui all’ad. 79, comma 1, lett. d) d.P.R. 115/2002.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il provvedimento impugnato ha correttamente richiamato una pronuncia della Cassazione civile (Sez. 2, n. 4429 del 21/02/2017) che ha chiarito che presupposto sostanziale per l’ammissione è costituito dal reddito effettivamen percepito nell’anno antecedente alla presentazione dell’istanza e che, ove accert tale superamento, l’ammissione deve essere revocata.
Nel caso di specie, si vede in un’ipotesi di revoca per mancanza sopravvenuta delle condizioni di reddito, di cui all’ad. 112, lett. d) d.P.R. 115/2002, revoca che può essere disposta d’ufficio dal giudice oppure compulsata dall’ufficio finanziar competente e che ha necessariamente efficacia retroattiva ex tunc, a norma dell’ad. 114, comma 2, medesimo d.P.R. (cfr. Sez. 4, ord. n. 9297 del 15/11/2005, dep. 2006, Sarr ed altro, Rv. 233908: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, revoca del decreto annmissivo al beneficio disposta, su richiesta dell’uffi
finanziario competente, a norma dell’art. 112, comma primo, lettera d), del d.P.R
30 maggio 2002 n. 115, ha “efficacia retroattiva” e, cioè, come previsto nel comma secondo dell’art. 114 stesso d.P.R.” essa ha effetto ex tunc
La Corte ha osservato che tale efficacia ex tunc è
conforme alla ratio
legis, secondo la quale la soddisfazione dell’interesse pubblico cui la normativa su
patrocinio a spese dello Stato è ispirata non si esaurisce nell’atto inizi ammissione al beneficio, ma implita la regolarità dell’intero procedimento
condizionata non soltanto dalla iniziale sussistenza, ma anche dalla permanenza delle condizioni di legge in tutte le sue fasi).
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spes processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Così deciso il 4 marzo 2025