Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18472 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 18472 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul l’istanza proposta da:
COGNOME ClaudioCOGNOME nato ad Avellino 19/01/1960
avverso la sentenza del 20/12/2024 (dep. il 20/03/2025) della CORTE DI CASSAZIONE di Roma;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20 dicembre 2024, questa Quinta sezione della Corte di cassazione ha, per quanto qui di interesse, condannato gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado di giudizio dalla parte civile NOME COGNOME nelle forme previste dal patrocinio a spese dello Stato, rinviando la liquidazione delle medesime alla Corte di appello di Potenza.
NOME COGNOME a mezzo del suo difensore e procuratore speciale Avv. NOME COGNOME faceva pervenire un’istanza di correzione del dispositivo della predetta sentenza (e del dispositivo della sentenza in tale sede impugnata, del 1 marzo 2024, indirizzando la medesima istanza anche alla Corte di appello di Potenza affinchè correggesse la propria sentenza sul medesimo punto) affermando che, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal COGNOME, le sue condizioni reddituali non consentivano più di avvalersi del beneficio previsto dal d.P.R. n. 115/2002.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’istanza è inammissibile.
Il d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, all’art. 112, comma 1, dispone che:
‘ il magistrato, con decreto motivato, revoca l’ammissione (si intende al patrocinio a spese dello Stato):
…
se, a seguito della comunicazione prevista dall’art. 79, comma 1, lett. d), (la dichiarazione di variazione del reddito) le condizioni di reddito risultano cambiate in misura tale da escludere l’ammissione ‘.
Ed aggiunge, al comma 3, che:
‘ competente a provvedere è il magistrato che procede al momento .. in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato ‘.
Se ne deduce, allora, l’inammissibilità dell’istanza rivolta a questa Corte di cassazione, non essendo la stessa competente neppure ad emettere il decreto di revoca dell’ammissione del COGNOME al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, revoca che costituisce il logico e necessario presupposto del provvedimento oggetto dell’istanza, certo non costituendo titolo sufficiente l’autocertificazione del medesimo COGNOME.
Peraltro, è solo dal relativo decreto di revoca che si potrebbe dedurre quando siano venute meno le condizioni reddituali del COGNOME, rispetto alla sua ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, dovendosi, invece, prendere atto che la pronuncia di questa Corte sul punto non era affatto il frutto di un errore materiale, risultando, allora (ma almeno fino al provvedimento di revoca), che COGNOME beneficiasse di tale forma di patrocinio.
Né può convertirsi l’odierna istanza nella omessa richiesta di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato al giudice competente (la Corte di appello di Potenza), non costituendo le stesse dei mezzi di impugnazione e non potendo pertanto applicarsi il disposto dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’istanza. Così deciso, in Roma il 15 aprile 2025.