Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2781 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 4 Num. 2781 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BENEVENTO il 20/09/1987
avverso il decreto del 23/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto NOME COGNOME che ha chiesto la trasmissione degli atti al Presidente della Corte di appello di NAPOLI per quanto di competenza.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento emesso in data 23 luglio 2024 la Corte di appello di Napoli ha revocato il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso in data 18 giugno 2023, in favore di NOME COGNOME a seguito della comunicazione della Guardia di Finanza del 16 luglio 2024 dalla quale si evinceva che il nucleo familiare del COGNOME (composto oltre che dal suddetto da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) nell’anno 2022 (dichiarazione 2023 valevole ai fini del beneficio) avrebbe percepito redditi pari a euro 16.224,97 così superando il limite reddituale previsto per il riconoscimento del beneficio.
Avverso il provvedimento di revoca è stato proposto ricorso deducendo che lo stesso è stato adottato in violazione dell’art. 76 DPR 115/2006; che alla data di presentazione dell’istanza dal certificato di famiglia era stato cancellato (il 19.1.2022) NOME COGNOME mentre la Guardia di Finanza riporta il certificato storico di famiglia alla data dell’1.1.2022 allorquando cioè il fratello del ricorrente, NOME, era ancora inserito nello stato di famiglia. Che erroneamente si è fatto riferimento al limite di reddito non aggiornato, giusto decreto del 10 maggio 2023 pubblicato sulla G.U. n. 130 del 6 giugno 2023, applicabile nel caso di specie dato che l’istanza era stata depositata nel giugno del 2024.
Il P.G. in persona del sostituto NOME COGNOME ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo di trasmettere gli atti al Presidente della Corte di appello di Napoli per quanto di competenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ necessario premettere che il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è reclamabile a norma dell’art. 99 del DPR 115/2002 davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualunque altro giudice (Sez. 4, Sentenza n. 37519 del 03/05/2017, Romano, Rv. 270851; Sez. 4, Sentenza n. 44189 del 28/09/2012, PMT COGNOME, Rv. 253644); mentre non è esperibile il ricorso per cassazione (Sez. 4, Ordinanza n. 47812 del 08/10/2019, COGNOME, Rv. 277558; Sez. 4, Ordinanza n. 3305 del 17/12/2021, dep.2022, COGNOME, Rv. 282573). A tale regola sfuggono i casi in cui la revoca sia avvenuta su richiesta dell’Ufficio Finanziario per i quali, l’art. 113 DPR 115/2022 prevede il ricorso diretto per Cassazione.
cuD
L’assetto normativo delle disposizioni sopra indicate comporta che l’interessato, in suddetti casi, ove non intenda proporre opposizione ai sensi dell’art. 99 può proporre, in forza dell’art. 113 direttamente ricorso per Cassazione (Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269672).
Proprio nell’ultimo arresto indicato questa Corte ha precisato che costituisce principio già affermato quello in base al quale il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è, comunque, ricorribile per cassazione soltanto per violazione di legge (Sez. 3, n. 3271 del 10/12/2009, dep 2010, Provenza, Rv. 245877).
E’ stato, inoltre, precisato che l’equiparazione tra i due rimedi impugnatori, quello di cui all’art. 99 comma 4 e quello di cui all’art. 113 DPR 115/2002 appare conforme ai principi enunciati nella sentenza delle Sezioni Unite, Pangallo del 2004, secondo cui il provvedimento di revoca per insussistenza dei presupposti del decreto di ammissione al patrocinio disposto a norma dell’art. 112 è impugnabile negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dall’art. 99 relativo all’istanza di ammissione, norma che al comma 4 prevede che il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide l’opposizione, è proponibile soltanto per violazione di legge.
In altri termini, se la norma generale del sistema delle impugnazioni delineato nello specifico comparto normativo è l’art. 99, una interpretazione sistematica delle norme che di quel sistema sono parte, giustifica la conclusione secondo la quale, anche nel caso di ricorso avverso il decreto di revoca del beneficio su richiesta dell’ufficio finanziario, il ricorso diretto per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge.
Nel caso in esame l’ammissione al beneficio è stata revocata d’ufficio in esito agli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza (che vengono, peraltro, contestati dal ricorrente) e non su richiesta dell’Amministrazione ed in tali casi, alla stregua dei principi generali non è ammissibile – per il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione previsto dall’art. 568 cod. proc. pen – il ricorso diretto di cui all’art. 569 cod. proc. pen. che attiene ai casi in cui un provvedimento possa essere appellato e che non può estendersi a provvedimenti per i quali non è previsto l’appello ma il ricorso in opposizione (cfr. Sez. 4, n. 40337 del 26/09/2024, non nnassimata). Nel caso in esame non vi è dubbio alcuno circa la natura dell’atto proposto ai sensi dell’art. 99 che era stato indirizzato al Presidente della Corte di appello e che è stato trasmesso a questa Corte.
Alla luce di quanto detto gli atti devono essere trasmessi al Presidente della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso quale opposizione ai sensi dell’art. 99 d.P.R. 115/2002, dispone la restituzione degli atti alla Corte d’Appello di Napoli. Così deciso il 27 novembre 2024
Il Consi i re estensore
Il Presidente