Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 22852 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22852 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentité le conclusioni del PG GLYPH “c , ‘ GLYPH g -4.00
–
i
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro che ha rigettato l’opposizione, proposta dal precedente difensore, avverso il provvedimento, emesso il 29/09/2022, con cui il medesimo Tribunale revocava il provvedimento del 02/05/2019 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in relazione al procedimento di sorveglianza n. SIUS 2018/552. La revoca trovava ragione nella comunicazione trasmessa dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in data 21/10/2020, ove si evidenziava che il COGNOME non aveva comunicato le variazioni di reddito nell’anno d’imposta 2019.
Con un unico motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 76 n. 3, d.P.R. 115 del 2002, in relazione al periodo di imposta dichiarabile. Diversamente dal provvedimento di revoca, l’ordinanza impugnata rileva che “alla base della revoca del patrocinio a spese dello Stato, ricorre, invero non già la violazione dell’obbligo di comunicare le variazioni rilevanti del reddito, bensì il sopraggiunto sforamento del tetto reddituale compatibile con il godimento del beneficio…, così come rilevato dalla RAGIONE_SOCIALE di Finanza nell’informativa del 21/10/19″, nella cui nota si evidenzia che, a decorrere dal 05/03/2019, il nucleo familiare del COGNOME è composto anche da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e si indicano i redditi percepiti dall’istante e da COGNOME NOME nell’anno di imposta 2019. L’ordinanza impugnata omette, tuttavia, di rilevare che, nella domanda di ammissione al beneficio, pervenuta all’ufficio destinatario in data 19/04/2019, l’istante aveva certificato di aver prodotto per l’anno di imposta di riferimento (2018) un reddito inferiore alla soglia di ammissione. Il provvedimento impugnato risulta quindi viziato, in quanto la ratio della previsione legislativa è quella di ancorare l’ammissione al beneficio ad un dato reddituale cronologicamente più vicino al momento della presentazione dell’istanza. Nel caso di specie, risulta che l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia stata presentata in data 19/04/2019 e che il procedimento si sia concluso il 26/04/2019: ne consegue che il reddito di imposta da valutare per la conservazione del beneficio è quello del 2017, in quanto alla data di presentazione della domanda non era maturato l’obbligo di presentare la dichiarazione per l’anno 2018.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Occorre preliminarmente evidenziare che l’informativa della RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) in ragione della quale il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, con provvedimento del 29/09/2022, revocava il provvedimento del 02/05/2019 di ammissione del COGNOME al patrocinio a spese dello Stato, in relazione al citato procedimento di sorveglianza, era stata trasmessa in data 21/10/2020 e non nell’anno 2019, come erroneamente indicato al foglio 2 dell’ordinanza impugnata con il presente ricorso.
Ciò detto, deve richiamarsi il principio per il quale, in tema di patrocinio dei non abbienti, ai fini delle variazioni di reddito rilevanti per la revoca d beneficio, occorre considerare esclusivamente le variazioni intervenute precedentemente alla definizione del procedimento e dunque sino alla data della sua definizione (Sez. 4, n. 18195 del 10/01/2013, Girgi, Rv. 255220: nella fattispecie, trattandosi di procedimento definito con sentenza passata in giudicato in data 8 marzo 2010, la S.C. ha ritenuto che dovevano rilevare, quanto all’anno 2010, le variazioni di reddito intervenute dal 01/01/2010 al 08/3/2010 e non quelle relative all’intero anno; analogamente Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260955).
Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha osservato che, già alla data (19/03/2019) di proposizione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, pervenuta il 12/04/2019, era mutata la situazione familiare dell’istante, il quale aveva infatti rappresentato che, sin d 05/03/2019, il proprio nucleo familiare si era allargato con componenti percettori di redditi, conseguendone che tali rilevanti variazioni di reddito intervenute prima della definizione del procedimento conclusosi con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro del 26/04/2019 (depositata il 02/05/2019) – erano tali da comportare la revoca dell’ammissione all’anzidetto patrocinio. Il provvedimento impugnato risulta, pertanto, adottato in conformità all’art. 112 d.P.R. 115/2002.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15 febbraio 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Pr
nte