Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34376 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3   Num. 34376  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 26/09/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Luino il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 29/04/2025 dal G.i.p. del Tribunale di Avellino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29/04/2025, il G.i.p. del Tribunale di Avellino, giudican in sede di rinvio – dopo l’annullamento, con sentenza n. 8532 emessa dalla Qua Sezione di questa Suprema Corte, in data 17/02/2025, della precedente ordinanz del 24/06/2021 – ha nuovamente rigettato l’opposizione, proposta da COGNOME NOME, avverso il provvedimento in data 09/12/2020, con cui il G.i.p. del Tribuna di Avellino aveva revocato il decreto ammissivo del COGNOME al patrocinio a spese dello Stato, emesso in data 20/02/2019.
Anche avverso tale provvedimento, propone ricorso per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Si censura la to pretermissione del principio, affermato in sede rescindente, che richiedev necessità di non limitarsi a considerazioni presuntive, e di proceder accertamenti specifici e puntuali circa il superamento del limite reddituale: lad invece il G.i.p. aveva richiamato solo una condanna definitiva ed un procedimen non ancora definito irrevocabilmente, senza aggiungere elementi concretamente indicativi del superamento del limite di reddito per il 2020: e ciò nonosta consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la sussistenza di reddit condotta illecita deve essere provata con presunzioni connotate da gravi precisione e concordanza.
2.2. Violazione di legge con riferimento alla presunzione di innocenza, al tassatività del requisito reddituale, alle disposizioni in tema di presunzion essendovi stato alcun tentativo motivazionale di stimare un reddito annuo illecito riferibile all’interessato). Si censura altresì, in tale prospettiva esercizio dei poteri istruttori previsti dagli artt. 96 e 98 d.P.R. n. 115 de la valorizzazione di condanne successive per desumere violazioni redditua preg resse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Nell’annullare il precedente provvedimento di revoca dell’ammissione del COGNOME al patrocinio a spese dello Stato, la sentenza rescindente aveva evidenziato che il giudicante non si era attenuto a principi consolidati giurisprudenza di questa Suprema Corte.
In particolare, da un lato, la Quarta Sezione aveva richiamato l’insegnamen secondo cui – pur essendo possibile tener conto, ai fini della revoca del patro di redditi da attività illecite valorizzando, sulla base di presunzioni semp risultanze del casellario giudiziale – è tuttavia «illegittimo il diniego del b fondato su una condanna non definitiva dalla quale possa inferirsi l’esisten redditi illeciti, in quanto ai fini dell’indagine sui redditi – che non può av automatismi e richiede la disamina della fattispecie concreta – nessun rilievo attribuirsi a sentenze non irrevocabili, pena il vulnus della presunzione di innocenza» (Sez. 4, n. 18591 del 20/02/2013, Selis, Rv. 255228 – 01).
D’altro lato, la Quarta Sezione aveva altresì fatto leva sul consolidato indi interpretativo secondo cui «in tema di ammissione al patrocinio a spese de Stato, il mero riferimento alla sussistenza di numerosi precedenti penali cont
patrimonio non consente di fondare la presunzione di non meritevolezza del beneficio, ma è necessario che il giudice espliciti le ragioni per le quali l debba ritenersi percettore di redditi, seppur non dichiarati e di provenienza il attraverso il confronto tra il tenore di vita dello stesso e le dichiarazioni (Sez. 4, n. 15338 del 30/01/2020, Troiano, Rv. 278867 – 01).
Nel provvedimento annullato, infatti, non solo non erano state indica condanne irrevocabili per reati contro il patrimonio, ma neppure erano stati p in considerazione altri elementi idonei a far desumere il superamento del li reddituale: dando così luogo ad una motivazione “apodittica in quanto priva quell’imprescindibile anello logico che collega la commissione di reati cont patrimonio alle reali condizioni reddituali della persona ammessa al beneficio” ( pag. 5 della sentenza rescindente).
Il G.i.p. del Tribunale di Avellino non si è attenuto alle indicazioni sentenza rescindente.
Al di là del fatto che anche graficamente non risulta alcun richia nell’ordinanza impugnata, alla decisione di annullamento con rinvio, de osservarsi che il provvedimento impugnato fa leva su una condanna (anteriore a primo provvedimento annullato, ma divenuta irrevocabile successivamente) per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e a due ulteriori procedimenti violazione della disciplina sugli stupefacenti, originati dall’arresto in flagr ricorrente ma non ancora definiti con sentenza definitiva: in un caso (arrest 05/06/2020), il COGNOME aveva riportato una condanna in primo grado per la detenzione di gr. 30 di cocaina unitamente alla somma di Euro 1.990; nell’al (arresto del 11/09/2020), era stato accertato il possesso in capo al ricor ristretto agli arresti domiciliari, di 71 bustine di cocaina, una delle qual venduta al prezzo di Euro 100.
Tanto premesso, il G.i.p. ha ritenuto sussistenti i presupposti per la r dell’ammissione per il superamento dei limiti reddituali per il 2020, osserv che “il rilevante importo di denaro e la significativa quantità di so stupefacente di cui l’indagato è stato trovato in possesso, anche quando si tro ristretto agli arresti domiciliari, costituisce l’indice di una notevole ca procurarsi stupefacente da immettere sul mercato e di uno stabile e duratu inserimento nei canali di distribuzione della droga”.
La motivazione del provvedimento impugnato non resiste ai rilievi difensivi
È invero agevole osservare che il GRAGIONE_SOCIALE ha valorizzato, oltre alla cond divenuta irrevocabile, altri due procedimenti non ancora conclusi con senten definitiva, ed ha tratto solo da questi ultimi elementi ritenuti idonei a sup la decisione di revoca (quantità di stupefacente detenuta, rilevante importo
NOME, commissione del fatto durante la restrizione agli arresti domiciliari): con ciò evidentemente violando l’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Solo per completezza, si evidenzia che anche le ulteriori censure difensive sarebbero risultate meritevoli di accoglimento, essendosi il G.i.p. limitato a valorizzare gli elementi qui appena richiamati, senza corredare la decisione di revoca di ulteriori passaggi argomentativi volti a quantificare, almeno approssimativamente, il reddito annuo ricavato dal COGNOME grazie alla condotta illecita, e senza – tanto meno – avvalersi dei poteri istruttori riconosciuti dal d.P.R. n. 115 del 2002.
Le considerazioni fin qui svolte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Avellino.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Avellino.