Revoca Patrocinio a Spese dello Stato: la Cassazione conferma l’efficacia retroattiva
Una recente sentenza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale per imputati e avvocati: la revoca patrocinio a spese dello Stato e i suoi effetti. La pronuncia chiarisce che, qualora vengano meno i requisiti di reddito, la revoca del beneficio opera retroattivamente (ex tunc), con importanti conseguenze non solo per l’assistito ma anche per il difensore. Analizziamo insieme la decisione per comprendere appieno i principi affermati dai giudici.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, contro un provvedimento del Tribunale di Trani. Quest’ultimo aveva revocato il beneficio e rigettato l’istanza di liquidazione del compenso al difensore. La ragione della revoca era il superamento dei limiti di reddito da parte dell’imputato, verificatosi nell’anno d’imposta precedente alla conclusione del processo di primo grado.
L’imputato, pur avendo comunicato la variazione reddituale, sosteneva che la revoca dovesse avere effetto solo dalla data della sua comunicazione e non retroattivamente. A suo avviso, la comunicazione era avvenuta tempestivamente, entro il termine previsto dalla legge. Di conseguenza, il difensore avrebbe avuto diritto alla liquidazione del compenso per l’attività svolta fino a quel momento.
La Decisione della Corte sulla revoca patrocinio a spese dello Stato
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del Tribunale di Trani. I giudici hanno stabilito che la revoca del beneficio deve avere efficacia ex tunc, ovvero retroattiva, sin dal momento in cui sono venute meno le condizioni economiche per l’ammissione.
Secondo la Corte, l’obbligo di comunicare le variazioni di reddito non è un semplice adempimento formale con una scadenza fissa, ma un dovere che persiste per tutta la durata del procedimento. Se il superamento dei limiti di reddito si verifica durante il processo, l’imputato ha l’onere di comunicarlo prima della sua definizione. In caso contrario, la successiva scoperta di tale circostanza porta a una revoca che travolge l’intero beneficio.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte si fonda su una precisa interpretazione dell’art. 79 del d.P.R. 115/2002. L’obbligo di comunicare le variazioni reddituali rilevanti sussiste “fino a che il procedimento non sia definito”. La Corte ha sottolineato che questo obbligo è finalizzato a garantire la regolarità dell’intero procedimento di ammissione e mantenimento del beneficio, che si basa sulla condizione di non abbienza del richiedente.
Il punto centrale della decisione riguarda l’efficacia retroattiva della revoca. La Cassazione, richiamando propri precedenti, ha ribadito che la ratio dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato è quella di tutelare un interesse pubblico, garantendo il diritto di difesa (art. 24 Cost.) a chi non ha i mezzi economici per sostenerlo. Se questi presupposti mancano fin dall’origine o vengono meno nel corso del giudizio, il beneficio non ha più ragione di esistere. L’accertamento successivo di questa mancanza non può che avere effetto retroattivo.
Questa efficacia ex tunc si estende inevitabilmente anche ai diritti del difensore. Il diritto dell’avvocato a percepire il compenso dallo Stato è una conseguenza diretta dell’ammissione del suo assistito al beneficio. Se l’ammissione viene revocata retroattivamente, viene meno il fondamento stesso del diritto al pagamento da parte dello Stato. Pertanto, l’avvocato non potrà richiedere all’Amministrazione i compensi per l’attività professionale svolta.
Le Conclusioni
La sentenza consolida un principio di rigore e trasparenza nella gestione del patrocinio a spese dello Stato. Le conclusioni che possiamo trarre sono due:
1. Per l’assistito: sussiste un dovere continuo di comunicazione di ogni variazione reddituale rilevante, da adempiere prima della fine del processo. L’omessa o tardiva comunicazione espone al rischio di una revoca retroattiva.
2. Per l’avvocato: la revoca del beneficio al proprio cliente comporta la perdita del diritto al compenso da parte dello Stato. Ciò evidenzia un elemento di rischio professionale legato alla veridicità e all’aggiornamento delle condizioni economiche dichiarate dall’assistito.
Fino a quando bisogna comunicare le variazioni di reddito per il patrocinio a spese dello Stato?
Secondo la sentenza, l’obbligo di comunicare le variazioni rilevanti dei limiti di reddito perdura ‘fino a che il procedimento non sia definito’. La comunicazione deve avvenire prima della conclusione del giudizio.
La revoca del patrocinio a spese dello Stato per superamento del reddito ha effetto retroattivo?
Sì. La Corte ha confermato che la revoca del beneficio per difetto delle condizioni di reddito ha effetto ex tunc, cioè retroattivo, annullando il diritto al beneficio sin dal momento in cui le condizioni sono venute meno.
Quali sono le conseguenze della revoca retroattiva per l’avvocato?
La revoca retroattiva del patrocinio a spese dello Stato preclude il diritto dell’avvocato a percepire i compensi professionali dall’Amministrazione per l’attività svolta, poiché viene meno il presupposto stesso dell’ammissione al beneficio.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10907 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10907 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ANDRIA il 13/02/1966
avverso l’ordinanza del 10/07/2024 del TRIBUNALE di TRANI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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i sle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
GLYPH L’avv. NOME COGNOME propone ricorso avverso il provvedimento emesso il 10/07/2024, con cui il Tribunale di Trani ha rigettato il ricorso presentato dallo in proprio e quale difensore di COGNOME NOMECOGNOME avverso il decreto emesso 30/05/2023 di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 04/11/2022 e di rigetto dell’istanza di liquidazione del compenso, facend decorrere gli effetti ex tunc. Ritenendo che il termine per la comunicazione di superamento dei limiti di reddito per l’anno 2022 scadesse il 29/07/2023, il Pomar aveva comunicato in data 05/05/2023 il superamento dei limiti di reddito per l’a d’imposta 2022 e chiesto la revoca del beneficio ai sensi dell’ad 112, comma 1, b), d.P.R. 115/2002, con effetto dalla data di deposito della comunicazione.
Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deduce la violazion dell’art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. 309/90, rilevando come l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui “sarebbe stato onere del COGNOME comunicare le variazioni del reddito relative all’anno 2022 (già a lui note nel prima della definizione del giudizio di primo grado”, ossia prima del 03/05/2023, del tutto arbitraria e contrastante con il disposto dell’art. 79, comma 1, lett. d) d.P.R. cit., a mente del quale il termine per la comunicazione della variazione redditu di trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presenta dell’istanza, mentre la definizione del giudizio viene presa in considerazione stessa norma solo come termine finale dell’obbligo comunicativo (impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito) senza che sia prevista alcun ef anticipatorio della scadenza del relativo termine. Parimenti privo di rilevanza sa il momento in cui l’interessato viene a conoscenza del reddito dell’anno precede In conclusione, il termine per la comunicazione della variazione reddituale da p del ricorrente sarebbe scaduto il 29/07/2023 (dopo la definizione del giudizio pe di riferimento, per cui neanche sussisteva a carico della parte l’obbligo comunica che cessa appunto con la definizione del giudizio ex art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. 115/2002). Andava pertanto considerata assolutamente tempestiva la comunicazione depositata il 05/05/2023. Il ricorrente deduce altresì la violazione combinato disposto degli artt. 112, comma 1, lett. b) e 114, comma 1, d.P.R. 115/2002 per avere il Tribunale deciso di confermare l’efficacia ex tunc degli effetti del decreto di revoca. La revoca del beneficio avrebbe dovuto essere pronunciata c effetti decorrenti dal 05/05/2023. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chie l’annullamento del provvedimento impugnato nella parte relativa al momento di efficacia della revoca (intervenendo ai sensi della lett. / dell’art. 620 cod. pro
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Il Tribunale di Trani – rilevato che il giudizio penale di riferimento (iscr ruolo nell’anno 2022) si era concluso il 3 maggio 2023 e che già nel precedente ann d’imposta 2022 si era verificato il superamento dei limiti di reddito – ha corretta affermato che sarebbe stato onere del COGNOME comunicare la variazione del reddito relativf all’anno 2022 prima della definizione del giudizio di primo grado; al rilevando che l’attività difensiva è risultata essere stata espletata per intero nell’anno di imposta in cui si era verificato il superamento dei limiti di reddito.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 5 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente